Abusi edilizi su parti comuni condominiali

Published On: 3 Settembre 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

E’ legittimo di diniego di permesso di costruire in sanatoria in relazione all’abuso realizzato dal singolo istante su parti comuni dell’edificio, ove manchi la prova della disponibilità degli altri condomini.
Così si è espresso il TAR Catanzaro, con la decisione del 21 agosto 2018 n.1556, il quale ha ritenuto legittimo l’operato del Comune che aveva per l’appunto negato il permesso di costruire richiesto in sanatoria, relativamente alla messa in opera di una ringhiera metallica e pavimentazione su esistenti balconi e apertura di un accesso su un parapetto al sesto piano d’un edificio – e dunque su beni ricadenti in comunione – in relazione ai quali l’istante non aveva (dato prova) del titolo di disponibilità.
E ciò, rammentandosi per u verso come, i cornicioni, “…per la loro attinenza alla facciata…”, debbono di regola considerarsi parte comune dell’edificio (cfr. C. App. Salerno, 16 marzo 1992, in Giur. Merito, 1994; ma sulla nozione di facciata cfr. anche Cass. Civ., Sez. II , 14 dicembre 2017, n. 30071).
E per altro verso come, in base all’art. 11, comma 1 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l’Autorità comunale, prima di rilasciare un titolo edilizio, abbia sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente, “…accertando che questi sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2012, n. 1990)…” (cfr. anche, Cons. Stato, Sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4818; Cons. Stato, Sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 437; Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3520).
Di talchè, conclude il TAR calabrese, deve considerarsi “…inapplicabile l’istituto del condono, laddove l’abuso sia realizzato dal singolo condomino su aree comuni, in assenza di ogni elemento di prova circa la volontà degli altri comproprietari, atteso che, diversamente opinando, l’amministrazione finirebbe per legittimare una sostanziale appropriazione di spazi condominiali da parte del singolo condomino, in presenza di una possibile volontà contraria degli altri, i quali potrebbero essere interessati all’eliminazione dell’abuso anche in via amministrativa e non solo con azioni privatistiche (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3282)…”.

Ultimi Articoli inseriti

Equivalenza delle certificazioni di qualità e criteri interpretativi della lex di gara

22 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Equivalenza delle certificazioni di qualità e criteri interpretativi della lex di gara

Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 3394, pubblicata il 15 aprile 2024, si è pronunciato – in riforma della pronuncia resa dal Tar – sulla possibilità o meno di valutare certificazioni di qualità [...]

Modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche

19 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il decreto legislativo del 24 marzo 2024 numero 48, recante “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) [...]

Contributi alle imprese per l’acquisto di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

17 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Contributi alle imprese per l’acquisto di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 87 del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 4 marzo 2024 che definisce, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, [...]

About the Author: Valentina Magnano S. Lio

Condividi

Abusi edilizi su parti comuni condominiali

Published On: 3 Settembre 2018

E’ legittimo di diniego di permesso di costruire in sanatoria in relazione all’abuso realizzato dal singolo istante su parti comuni dell’edificio, ove manchi la prova della disponibilità degli altri condomini.
Così si è espresso il TAR Catanzaro, con la decisione del 21 agosto 2018 n.1556, il quale ha ritenuto legittimo l’operato del Comune che aveva per l’appunto negato il permesso di costruire richiesto in sanatoria, relativamente alla messa in opera di una ringhiera metallica e pavimentazione su esistenti balconi e apertura di un accesso su un parapetto al sesto piano d’un edificio – e dunque su beni ricadenti in comunione – in relazione ai quali l’istante non aveva (dato prova) del titolo di disponibilità.
E ciò, rammentandosi per u verso come, i cornicioni, “…per la loro attinenza alla facciata…”, debbono di regola considerarsi parte comune dell’edificio (cfr. C. App. Salerno, 16 marzo 1992, in Giur. Merito, 1994; ma sulla nozione di facciata cfr. anche Cass. Civ., Sez. II , 14 dicembre 2017, n. 30071).
E per altro verso come, in base all’art. 11, comma 1 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l’Autorità comunale, prima di rilasciare un titolo edilizio, abbia sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente, “…accertando che questi sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2012, n. 1990)…” (cfr. anche, Cons. Stato, Sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4818; Cons. Stato, Sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 437; Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3520).
Di talchè, conclude il TAR calabrese, deve considerarsi “…inapplicabile l’istituto del condono, laddove l’abuso sia realizzato dal singolo condomino su aree comuni, in assenza di ogni elemento di prova circa la volontà degli altri comproprietari, atteso che, diversamente opinando, l’amministrazione finirebbe per legittimare una sostanziale appropriazione di spazi condominiali da parte del singolo condomino, in presenza di una possibile volontà contraria degli altri, i quali potrebbero essere interessati all’eliminazione dell’abuso anche in via amministrativa e non solo con azioni privatistiche (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3282)…”.

About the Author: Valentina Magnano S. Lio