Accesso agli atti relativi alla posizione lavorativa con Poste Italiane

La documentazione afferente la posizione lavorativa in atto con Poste Italiane S.p.A. è sottratta alla disciplina dell’accesso agli atti, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, laddove attinente al rapporto di lavoro privatistico con Poste Italiane e dunque a fasi di gestione ordinaria del personale.
Così si è espressa la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la decisione n.412 del 16 gennaio 2018, che ha definitivamente respinto – in riforma della sentenza di primo grado – il ricorso per l’accesso agli atti proposto da un dipendente di Poste Italiane, chiedendo l’ostensione, in particolare, del libro unico del lavoro con riferimento al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, al solo fine di proporre eventuale e successiva azione davanti al giudice ordinario a tutela della propria situazione di lavoratore con contratto a tempo determinato (per la verifica dei requisiti fissati dall’art. 2 comma 1bis del d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, per l’utilizzo del contratto a termine da parte delle società concessionarie dei servizi postali).
La Terza Sezione, in particolare, con la decisione in rassegna, richiamandosi all’’orientamento espresso dalle pronunce dell’Adunanza plenaria n. 13, n. 14, n. 15 e n. 16 del 28 giugno 2016 (sopravvenute alla sentenza di primo grado, che aveva invece accolto il ricorso), ha riaffermato che “..la società Poste Italiane s.p.a. è soggetta alla disciplina, di cui agli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento al pubblico servizio di cui è affidataria..”.
Di talchè, il diritto di accesso è esercitabile nei suoi confronti – oltrecchè in relazione a documentazione afferente alla gestione del servizio pubblico – sui soli “..aspetti di rilevanza pubblicistica del rapporto di lavoro, o relativi ad una procedura selettiva di accesso…”, risultando pertanto consentito ai dipendenti della medesima società, “..limitatamente alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera ed ai provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro..”.

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About the Author: Valentina Magnano S. Lio

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Accesso agli atti relativi alla posizione lavorativa con Poste Italiane

Published On: 16 Gennaio 2019

La documentazione afferente la posizione lavorativa in atto con Poste Italiane S.p.A. è sottratta alla disciplina dell’accesso agli atti, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, laddove attinente al rapporto di lavoro privatistico con Poste Italiane e dunque a fasi di gestione ordinaria del personale.
Così si è espressa la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la decisione n.412 del 16 gennaio 2018, che ha definitivamente respinto – in riforma della sentenza di primo grado – il ricorso per l’accesso agli atti proposto da un dipendente di Poste Italiane, chiedendo l’ostensione, in particolare, del libro unico del lavoro con riferimento al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, al solo fine di proporre eventuale e successiva azione davanti al giudice ordinario a tutela della propria situazione di lavoratore con contratto a tempo determinato (per la verifica dei requisiti fissati dall’art. 2 comma 1bis del d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, per l’utilizzo del contratto a termine da parte delle società concessionarie dei servizi postali).
La Terza Sezione, in particolare, con la decisione in rassegna, richiamandosi all’’orientamento espresso dalle pronunce dell’Adunanza plenaria n. 13, n. 14, n. 15 e n. 16 del 28 giugno 2016 (sopravvenute alla sentenza di primo grado, che aveva invece accolto il ricorso), ha riaffermato che “..la società Poste Italiane s.p.a. è soggetta alla disciplina, di cui agli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento al pubblico servizio di cui è affidataria..”.
Di talchè, il diritto di accesso è esercitabile nei suoi confronti – oltrecchè in relazione a documentazione afferente alla gestione del servizio pubblico – sui soli “..aspetti di rilevanza pubblicistica del rapporto di lavoro, o relativi ad una procedura selettiva di accesso…”, risultando pertanto consentito ai dipendenti della medesima società, “..limitatamente alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera ed ai provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro..”.

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