ANAC: prosegue l'iter delle Linee Guida sugli affidamenti in house

Published On: 20 Settembre 2021Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Atti di regolazione, Normativa

ANAC, lo scorso 14.09.2021, ha dato evidenza dell’invio al Consiglio di Stato, per il parere di rito, dello “schema” delle “Linee Guida“, da adottarsi ai sensi dell’art. 213, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.».
Le “Linee Guida” si pongono, in particolare, l’obiettivo di fornire utili indicazioni alle Stazioni appaltanti per la formulazione della particolare motivazione – rafforzata ed aggravata – richiesta dall’art. 192, comma 2, del medesimo Codice, a norma del quale – lo rammentiamo – “ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
Ciò, nel dichiarato intento di supportare le Stazioni appaltanti ed auspicando di indurre una applicazione non soltanto formale della norma (e dunque, dello stesso istituto dell’in house providing).
La pubblicazione sul sito ANAC del testo delle Linee Guida, nella loro versione – evidentemente – non ancora definitiva, fa seguito alla consultazione on line effettuata nel periodo 12.02.2021-15.03.2021, ed è stata accompagnata dalla nota di invio al Consiglio di Stato, dalla “Relazione AIR” (che analizza ed approfondisce, come da prassi ormai consolidata, l’istruttoria normativa condotta a monte della redazione del “documento regolatorio” ed il suo impatto sul quadro normativo esistente, anche alla luce del risultato atteso dall’intervento); da un documento che compendia i “contributi pervenuti” e dai tre pareri resi dalle altre Autorità regolatorie che operano nei settori principalmente interessati dalla tematica, ovvero l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, l’Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato e l’ARERA.
A questo punto, non resta che attendere il pronunziamento del Consiglio di Stato.

Ultimi Articoli inseriti

Annullabilità delle dimissioni rassegnate dal dipendente minacciato di licenziamento

25 Marzo 2024|Commenti disabilitati su Annullabilità delle dimissioni rassegnate dal dipendente minacciato di licenziamento

La Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro, con la recente ordinanza numero 7190 del 18 marzo 2024, si è pronunciata sull’annullabilità delle dimissioni rassegnate dal lavoratore minacciato di licenziamento. La vicenda La fattispecie esaminata [...]

“One shot” provvedimentale e lode agli esami di maturità

22 Marzo 2024|Commenti disabilitati su “One shot” provvedimentale e lode agli esami di maturità

Il Tribunale Amministrativo della Campania, con sentenza del 19 febbraio 2024 numero 1176, nel decidere una controversia in materia di mancata attribuzione della lode agli esami di maturità, ha trattato il tema del cosiddetto one [...]

Le tappe operative della ZES Unica

20 Marzo 2024|Commenti disabilitati su Le tappe operative della ZES Unica

La Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica, di seguito denominata «ZES Unica» – che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna – è stata istituita dal [...]

About the Author: Valentina Magnano S. Lio

Condividi

ANAC: prosegue l'iter delle Linee Guida sugli affidamenti in house

Published On: 20 Settembre 2021

ANAC, lo scorso 14.09.2021, ha dato evidenza dell’invio al Consiglio di Stato, per il parere di rito, dello “schema” delle “Linee Guida“, da adottarsi ai sensi dell’art. 213, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.».
Le “Linee Guida” si pongono, in particolare, l’obiettivo di fornire utili indicazioni alle Stazioni appaltanti per la formulazione della particolare motivazione – rafforzata ed aggravata – richiesta dall’art. 192, comma 2, del medesimo Codice, a norma del quale – lo rammentiamo – “ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
Ciò, nel dichiarato intento di supportare le Stazioni appaltanti ed auspicando di indurre una applicazione non soltanto formale della norma (e dunque, dello stesso istituto dell’in house providing).
La pubblicazione sul sito ANAC del testo delle Linee Guida, nella loro versione – evidentemente – non ancora definitiva, fa seguito alla consultazione on line effettuata nel periodo 12.02.2021-15.03.2021, ed è stata accompagnata dalla nota di invio al Consiglio di Stato, dalla “Relazione AIR” (che analizza ed approfondisce, come da prassi ormai consolidata, l’istruttoria normativa condotta a monte della redazione del “documento regolatorio” ed il suo impatto sul quadro normativo esistente, anche alla luce del risultato atteso dall’intervento); da un documento che compendia i “contributi pervenuti” e dai tre pareri resi dalle altre Autorità regolatorie che operano nei settori principalmente interessati dalla tematica, ovvero l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, l’Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato e l’ARERA.
A questo punto, non resta che attendere il pronunziamento del Consiglio di Stato.

About the Author: Valentina Magnano S. Lio