Avviate le consultazioni di Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR)

Published On: 30 Marzo 2022Categories: Ambiente, Paesaggio, Energia e Rifiuti

Il Ministero della Transizione Ecologica in data 17 marzo 2022, ha comunicato l’avvio ai sensi degli artt.13 comma 5 e 14 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) che comprende anche la Valutazione d’Incidenza Ambientale di cui all’articolo 5 del D.P.R. 357/1997, consentendo a chiunque ne abbia interesse ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.152/2006, entro il termine di 45  giorni dalla data di pubblicazione, di prendere visione della proposta di piano/programma, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Tale Programma rappresenta uno strumento strategico di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti, previsto e definito dall’art. 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ove viene stabilito che “ …1. Il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale e’ sottoposto a verifica di assoggettabilita’ a VAS, ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto, ed e’ approvato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare. 2. Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del presente decreto. 3. Il Programma nazionale contiene: a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantita’, e fonte; b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione; c) l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi stessi; d) l’indicazione dei criteri generali per l’individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra Regioni ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimita’, anche relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento con quanto previsto all’articolo 195, comma 1, lettera f); e) lo stato di attuazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell’Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l’individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi; f) l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficolta’ di smaltimento o particolari possibilita’ di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantita’ complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalita’ di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale; g) l’individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l’economia circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo; h) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economica circolare; i) il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, definito d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell’istruttoria presentata da ciascuna Regione e Provincia autonoma. 4. Il Programma nazionale puo’, inoltre, contenere: a) l’indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti; b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarieta’ tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze. 5.  In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e’ approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra l’altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.

Il Programma quindi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nell’elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e partendo dal quadro di riferimento europeo, è preordinato a orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia sostenibile e circolare, a beneficio della società e della qualità dell’ambiente, coprendo un orizzonte temporale di sei anni (2022-2028).

Il PNGR inoltre, si pone come uno dei pilastri strategici e attuativi della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, insieme al Programma nazionale di Prevenzione dei rifiuti e ad altri strumenti di policy, fissando i macro-obiettivi e definisce i criteri e le linee strategiche a cui le Regioni e le Province autonome dovranno attenersi nella elaborazione dei Piani di gestione dei rifiuti, fornendo contestualmente, una ricognizione nazionale dell’impiantistica, suddivisa per tipologia di impianti e per regione, al fine di porre in essere misure idonee a colmare i “gap” impiantistici presenti nel territorio.

Vengono comunque fatte salve le competenze regionali di elaborazione e attuazione della pianificazione di cui all’art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152 ove al primo comma prevede che”… Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorita’ d’ambito di cui all’articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalita’ di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita’ ai criteri generali stabiliti dall’articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. L’approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso gli uffici competenti sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si e’ fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate …”

Le Regioni tuttavia, ai sensi del successivo comma 8, sono tenute ad approvare o adeguare i rispettivi piani regionali di gestione dei rifiuti entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente PNGR, a meno che gli stessi non siano già conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i piani regionali di gestione dei rifiuti sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento degli stessi almeno ogni sei anni. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.

Il PNGR in sede di prima applicazione costituisce quindi, una delle riforme strutturali per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)2, prevista nella relativa Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), il cui ambito d’intervento è finalizzato a migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell’economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, colmando il divario tra regioni del Nord e quelle del Centro-Sud e realizzando progetti flagship altamente innovativi per filiere strategiche, quali rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), industria della carta e del cartone, tessile e riciclo meccanico e chimico delle plastiche.

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Avviate le consultazioni di Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR)

Published On: 30 Marzo 2022

Il Ministero della Transizione Ecologica in data 17 marzo 2022, ha comunicato l’avvio ai sensi degli artt.13 comma 5 e 14 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) che comprende anche la Valutazione d’Incidenza Ambientale di cui all’articolo 5 del D.P.R. 357/1997, consentendo a chiunque ne abbia interesse ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.152/2006, entro il termine di 45  giorni dalla data di pubblicazione, di prendere visione della proposta di piano/programma, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Tale Programma rappresenta uno strumento strategico di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti, previsto e definito dall’art. 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ove viene stabilito che “ …1. Il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale e’ sottoposto a verifica di assoggettabilita’ a VAS, ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto, ed e’ approvato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare. 2. Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del presente decreto. 3. Il Programma nazionale contiene: a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantita’, e fonte; b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione; c) l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi stessi; d) l’indicazione dei criteri generali per l’individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra Regioni ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimita’, anche relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento con quanto previsto all’articolo 195, comma 1, lettera f); e) lo stato di attuazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell’Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l’individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi; f) l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficolta’ di smaltimento o particolari possibilita’ di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantita’ complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalita’ di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale; g) l’individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l’economia circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo; h) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economica circolare; i) il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, definito d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell’istruttoria presentata da ciascuna Regione e Provincia autonoma. 4. Il Programma nazionale puo’, inoltre, contenere: a) l’indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti; b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarieta’ tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze. 5.  In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e’ approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra l’altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.

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Il PNGR inoltre, si pone come uno dei pilastri strategici e attuativi della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, insieme al Programma nazionale di Prevenzione dei rifiuti e ad altri strumenti di policy, fissando i macro-obiettivi e definisce i criteri e le linee strategiche a cui le Regioni e le Province autonome dovranno attenersi nella elaborazione dei Piani di gestione dei rifiuti, fornendo contestualmente, una ricognizione nazionale dell’impiantistica, suddivisa per tipologia di impianti e per regione, al fine di porre in essere misure idonee a colmare i “gap” impiantistici presenti nel territorio.

Vengono comunque fatte salve le competenze regionali di elaborazione e attuazione della pianificazione di cui all’art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152 ove al primo comma prevede che”… Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorita’ d’ambito di cui all’articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalita’ di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita’ ai criteri generali stabiliti dall’articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. L’approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso gli uffici competenti sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si e’ fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate …”

Le Regioni tuttavia, ai sensi del successivo comma 8, sono tenute ad approvare o adeguare i rispettivi piani regionali di gestione dei rifiuti entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente PNGR, a meno che gli stessi non siano già conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i piani regionali di gestione dei rifiuti sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento degli stessi almeno ogni sei anni. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.

Il PNGR in sede di prima applicazione costituisce quindi, una delle riforme strutturali per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)2, prevista nella relativa Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), il cui ambito d’intervento è finalizzato a migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell’economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, colmando il divario tra regioni del Nord e quelle del Centro-Sud e realizzando progetti flagship altamente innovativi per filiere strategiche, quali rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), industria della carta e del cartone, tessile e riciclo meccanico e chimico delle plastiche.

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