Portata dei patti di integrità e delle loro eventuali violazioni ai fini della partecipazione alle pubbliche gare

Published On: 17 Gennaio 2022

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con una articolata e complessa decisione pubblicata il 12.01.2021, nel decidere su plurime impugnazioni incrociate relative all’affidamento in appalto di servizi (di pulizia), condividendo le tesi difensive esposte in atti da una delle parti private, assistita dagli Avvocati Alfredo Antonini, Damiano Lipani, Giovanni Mandolfo, Francesca Sbrana, Andrea Scuderi, Sergio Grillo e Fabio Baglivo, ha reso alcune importanti statuizioni in ordine alla portata dei c.d. patti di integrità di cui all’art.1, comma 17 della legge 190/2012, alle loro possibili violazioni da parte dei concorrenti ed agli effetti che ne derivano sulle gare.
In estrema sintesi, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa siciliana – dopo aver precisato che tali “patti di integrità“, nell’iscriversi nell’ambito pubblicistico della disciplina di gestione delle gare pubbliche, possono valere ad integrare il catalogo (tassativo) delle cause di esclusione contemplate dal Codice dei Contratti Pubblici, laddove configurino specifiche cause di esclusione dalla procedura – ha chiarito che la loro eventuale violazione da parte del concorrente, lungi dal costituire una causa di esclusione automatica dell’impresa dalla gara, è rimessa all’apprezzamento discrezionale della Stazione appaltante (riferendosi essenzialmente alla tutela del principio di imparzialità dell’amministrazione ed all’inammissibilità del conflitto di interesse).
Pertanto, laddove la Stazione appaltante non abbia provveduto ad effettuare, in corso di gara, le proprie valutazioni in merito alla sussistenza ed alla valenza “ad excludendum” di condotte ritenute in violazione del “patto di integrità”, il Giudice Amministrativo non può – nel rispetto del principio fissato dal secondo comma dell’articolo 34 del codice del processo amministrativo e di quello della separazione dei poteri – sostituirsi alla Stazione Appaltante e deve invece rimettere a questa ogni necessaria determinazione e valutazione (con la tecnica del “remand”).
Con tale decisione, inoltre, il CGA ha riaffermato il principio per cui anche l’attività istruttoria e valutativa che è rimessa alle Stazioni appaltanti circa l’apprezzamento di eventuali gravi illeciti professionali (di cui all’art. 80, comma 5, lettera c del Codice dei Contratti) è separata – in ragione della diversa struttura e del distinto esercizio della potestà – da quella che caratterizza propriamente eventuali indagini penali che abbiano attinto l’operatore economico (e le quali, comunque, non hanno valenza automaticamente escludente).

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Giovanni Mandolfo ( giovannimandolfo@mondolegale.it ) .

 

Condividi

Portata dei patti di integrità e delle loro eventuali violazioni ai fini della partecipazione alle pubbliche gare

Published On: 17 Gennaio 2022

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con una articolata e complessa decisione pubblicata il 12.01.2021, nel decidere su plurime impugnazioni incrociate relative all’affidamento in appalto di servizi (di pulizia), condividendo le tesi difensive esposte in atti da una delle parti private, assistita dagli Avvocati Alfredo Antonini, Damiano Lipani, Giovanni Mandolfo, Francesca Sbrana, Andrea Scuderi, Sergio Grillo e Fabio Baglivo, ha reso alcune importanti statuizioni in ordine alla portata dei c.d. patti di integrità di cui all’art.1, comma 17 della legge 190/2012, alle loro possibili violazioni da parte dei concorrenti ed agli effetti che ne derivano sulle gare.
In estrema sintesi, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa siciliana – dopo aver precisato che tali “patti di integrità“, nell’iscriversi nell’ambito pubblicistico della disciplina di gestione delle gare pubbliche, possono valere ad integrare il catalogo (tassativo) delle cause di esclusione contemplate dal Codice dei Contratti Pubblici, laddove configurino specifiche cause di esclusione dalla procedura – ha chiarito che la loro eventuale violazione da parte del concorrente, lungi dal costituire una causa di esclusione automatica dell’impresa dalla gara, è rimessa all’apprezzamento discrezionale della Stazione appaltante (riferendosi essenzialmente alla tutela del principio di imparzialità dell’amministrazione ed all’inammissibilità del conflitto di interesse).
Pertanto, laddove la Stazione appaltante non abbia provveduto ad effettuare, in corso di gara, le proprie valutazioni in merito alla sussistenza ed alla valenza “ad excludendum” di condotte ritenute in violazione del “patto di integrità”, il Giudice Amministrativo non può – nel rispetto del principio fissato dal secondo comma dell’articolo 34 del codice del processo amministrativo e di quello della separazione dei poteri – sostituirsi alla Stazione Appaltante e deve invece rimettere a questa ogni necessaria determinazione e valutazione (con la tecnica del “remand”).
Con tale decisione, inoltre, il CGA ha riaffermato il principio per cui anche l’attività istruttoria e valutativa che è rimessa alle Stazioni appaltanti circa l’apprezzamento di eventuali gravi illeciti professionali (di cui all’art. 80, comma 5, lettera c del Codice dei Contratti) è separata – in ragione della diversa struttura e del distinto esercizio della potestà – da quella che caratterizza propriamente eventuali indagini penali che abbiano attinto l’operatore economico (e le quali, comunque, non hanno valenza automaticamente escludente).

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Giovanni Mandolfo ( giovannimandolfo@mondolegale.it ) .