Ammissibilità del sequestro conservativo ante causam ai fini revocatori nei confronti del terzo acquirente

Published On: 4 Marzo 2022

Il Tribunale Civile di Palermo, sposando la tesi difensiva degli Avvocati Giovanni Sciangula e Martina Trombetta, con ordinanza del 23.02.2022, ha accolto il ricorso cautelare proposto ai fini revocatori da una Società a tutela del proprio credito, finalizzato ad ottenere il sequestro conservativo di un complesso di beni aziendali oggetto di cessione a terzi.

Il Giudice, in particolare, ha ritenuto ammissibile la domanda proposta ante causam in vista dell’instauranda azione di merito revocatoria, affermando che l’articolo 2905 c.c. si connota come figura speciale di sequestro conservativo destinato a colpire il bene del debitore sottratto alla garanzia e rivolto al terzo estraneo al rapporto obbligatorio che lo ha acquistato.

In tale specifico caso, quindi, il Decidente ha precisato che i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora devono essere verificati con riferimento alla verosimile fondatezza dell’azione revocatoria prospettata ed al rischio concreto che il terzo acquirente si disfi a sua volta del bene proveniente dal patrimonio del debitore.

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Giovanni Sciangula (giovannisciangula@mondolegale.it) e dell’Avvocato Martina Trombetta (martinatrombetta@mondolegale.it).

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Ammissibilità del sequestro conservativo ante causam ai fini revocatori nei confronti del terzo acquirente

Published On: 4 Marzo 2022

Il Tribunale Civile di Palermo, sposando la tesi difensiva degli Avvocati Giovanni Sciangula e Martina Trombetta, con ordinanza del 23.02.2022, ha accolto il ricorso cautelare proposto ai fini revocatori da una Società a tutela del proprio credito, finalizzato ad ottenere il sequestro conservativo di un complesso di beni aziendali oggetto di cessione a terzi.

Il Giudice, in particolare, ha ritenuto ammissibile la domanda proposta ante causam in vista dell’instauranda azione di merito revocatoria, affermando che l’articolo 2905 c.c. si connota come figura speciale di sequestro conservativo destinato a colpire il bene del debitore sottratto alla garanzia e rivolto al terzo estraneo al rapporto obbligatorio che lo ha acquistato.

In tale specifico caso, quindi, il Decidente ha precisato che i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora devono essere verificati con riferimento alla verosimile fondatezza dell’azione revocatoria prospettata ed al rischio concreto che il terzo acquirente si disfi a sua volta del bene proveniente dal patrimonio del debitore.

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Giovanni Sciangula (giovannisciangula@mondolegale.it) e dell’Avvocato Martina Trombetta (martinatrombetta@mondolegale.it).