Incremento del c.d. prezzo chiuso “da ritardo”

Published On: 28 Ottobre 2022

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Catania, con sentenza del 09.08.2022, aderendo alle tesi difensive prospettate nell’interesse dell’operatore economico ricorrente dall’Avvocato Andrea Scuderi, nell’affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa in materia, ha fornito interessanti chiarimenti in merito ai criteri di applicazione del c.d. “prezzo chiuso obbligatorio“, previsto dall’art. 45, comma 5 della legge regionale siciliana n.21/1985 (poi abrogato dalla legge regionale siciliana 7/2002).

Il TAR etneo, in particolare, nell’accogliere il ricorso dell’operatore economico, affidatario di una commessa aggiudicata sotto la vigenza di tale disposizione di legge regionale, ha fra l’altro rammentato come il diritto alla applicazione e all’incremento del c.d. prezzo chiuso “da ritardo“, non necessita di apposita riserva negli atti contabili, né di altra contestazione, trovando applicazione come conseguenza automatica tra la data di scadenza del termine di ricezione delle offerte e quella della consegna dei lavori giacché si tratta di una obbligazione stabilita direttamente dalla legge al verificarsi di determinati presupposti, indipendentemente dalla sua formale trasfusione nel contratto d’appalto (e anche in presenza di una clausola difforme).

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ).

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Incremento del c.d. prezzo chiuso “da ritardo”

Published On: 28 Ottobre 2022

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Catania, con sentenza del 09.08.2022, aderendo alle tesi difensive prospettate nell’interesse dell’operatore economico ricorrente dall’Avvocato Andrea Scuderi, nell’affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa in materia, ha fornito interessanti chiarimenti in merito ai criteri di applicazione del c.d. “prezzo chiuso obbligatorio“, previsto dall’art. 45, comma 5 della legge regionale siciliana n.21/1985 (poi abrogato dalla legge regionale siciliana 7/2002).

Il TAR etneo, in particolare, nell’accogliere il ricorso dell’operatore economico, affidatario di una commessa aggiudicata sotto la vigenza di tale disposizione di legge regionale, ha fra l’altro rammentato come il diritto alla applicazione e all’incremento del c.d. prezzo chiuso “da ritardo“, non necessita di apposita riserva negli atti contabili, né di altra contestazione, trovando applicazione come conseguenza automatica tra la data di scadenza del termine di ricezione delle offerte e quella della consegna dei lavori giacché si tratta di una obbligazione stabilita direttamente dalla legge al verificarsi di determinati presupposti, indipendentemente dalla sua formale trasfusione nel contratto d’appalto (e anche in presenza di una clausola difforme).

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ).