Obbligatorietà e termine della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (in caso di appalto integrato)

Published On: 22 Giugno 2022

La Prima Sezione Interna del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede di Catania, con la recente decisione del 20.06.2022, sposando le tesi difensive esposte dagli Avvocati Andrea Scuderi e Giovanni Mandolfo nell’interesse della parte privata ricorrente, ha affermato alcuni importanti principi in tema di obbligatorietà della costituzione del c.d. Collegio Consultivo Tecnico (CCT), originariamente istituito dall’art. 206 del codice dei contratti pubblici, poi soppresso e da ultimo reintrodotto dall’art. 6 del decreto legge 76/2020 (che lo ha integralmente riscritto).

Per un primo profilo, il TAR ha ritenuto che spetti al Giudice Amministrativo, secondo il c.d. criterio della causa petendi, la competenza giurisdizionale a decidere sul diniego eventualmente opposto dalla Stazione Appaltante, quanto alla costituzione ed all’insediamento del Collegio Consultivo Tecnico.

Per un secondo aspetto, ed entrando nel merito delle questioni oggetto di ricorso, il TAR Catania ha ritenuto che la nomina del Collegio Consultivo Tecnico sia atto vincolato (laddove si tratti di commesse per l’affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria) e debba avvenire entro il termine previsto per l’avvio delle attività contrattuali.

Momento che, nel caso di appalto integrato (di progettazione esecutiva e lavori), è costituito dalla consegna da parte della stazione appaltante delle attività progettuali e non dall’inizio delle prestazioni di esecuzione dei lavori (come era stato in specie ed illegittimamente ritenuto dalla Stazione appaltante).

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Giovanni Mandolfo ( giovannimandolfo@mondolegale.it ).

 

 

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Obbligatorietà e termine della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (in caso di appalto integrato)

Published On: 22 Giugno 2022

La Prima Sezione Interna del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede di Catania, con la recente decisione del 20.06.2022, sposando le tesi difensive esposte dagli Avvocati Andrea Scuderi e Giovanni Mandolfo nell’interesse della parte privata ricorrente, ha affermato alcuni importanti principi in tema di obbligatorietà della costituzione del c.d. Collegio Consultivo Tecnico (CCT), originariamente istituito dall’art. 206 del codice dei contratti pubblici, poi soppresso e da ultimo reintrodotto dall’art. 6 del decreto legge 76/2020 (che lo ha integralmente riscritto).

Per un primo profilo, il TAR ha ritenuto che spetti al Giudice Amministrativo, secondo il c.d. criterio della causa petendi, la competenza giurisdizionale a decidere sul diniego eventualmente opposto dalla Stazione Appaltante, quanto alla costituzione ed all’insediamento del Collegio Consultivo Tecnico.

Per un secondo aspetto, ed entrando nel merito delle questioni oggetto di ricorso, il TAR Catania ha ritenuto che la nomina del Collegio Consultivo Tecnico sia atto vincolato (laddove si tratti di commesse per l’affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria) e debba avvenire entro il termine previsto per l’avvio delle attività contrattuali.

Momento che, nel caso di appalto integrato (di progettazione esecutiva e lavori), è costituito dalla consegna da parte della stazione appaltante delle attività progettuali e non dall’inizio delle prestazioni di esecuzione dei lavori (come era stato in specie ed illegittimamente ritenuto dalla Stazione appaltante).

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Giovanni Mandolfo ( giovannimandolfo@mondolegale.it ).