Recupero crediti verso la PA tramite ottemperanza: titolo esecutivo, dilazione dei pagamenti e valenza delle sentenze “di rito”

Published On: 22 Febbraio 2022

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con decisione del 18.0.2022, ha accolto l’appello proposto dagli Avvocati Andrea Scuderi e Giuseppe Sciuto nell’interesse del privato – ricorrente in ottemperanza, in primo grado – affermando alcuni interessanti principi in tema di rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza e circa la valenza processuale delle sentenze civili in rito.

Per il primo aspetto, il Giudice d’Appello siciliano ha ritenuto che, ai fini dell’azione di ottemperanza finalizzata al recupero di una somma di danaro nei confronti della Pubblica Amministrazione, per effetto di un titolo esecutivo (nella specie, un’ordinanza del Giudice penale della prevenzione), non sia necessaria una formale notifica di tale titolo esecutivo, essendo sufficiente che tale titolo esista e che sia stato portato a conoscenza dell’Amministrazione medesima, nel rispetto del termine di dilazione di 120 giorni nel pagamento assicurato dall’art. 14 comma 1 della legge 669/1996.

Per il secondo aspetto, la decisione ha ribadito che una semplice decisione proveniente dall’Autorità giudiziaria Ordinaria che dichiari l’estinzione di un giudizio non è idonea, considerati i suoi effetti meramente processuali e non sostanziali, al passaggio in giudicato (ovvero a divenire una “regiudicata” in senso sostanziale, implicante un accertamento). Essa quindi non è neanche idonea ad essere ritenuta “giudicato successivo”, prevalente rispetto ad altri precedenti giudicati che con esso siano in contrasto.

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ), dell’Avvocato Giuseppe Sciuto ( giuseppesciuto@mondolegale.it ).

Condividi

Recupero crediti verso la PA tramite ottemperanza: titolo esecutivo, dilazione dei pagamenti e valenza delle sentenze “di rito”

Published On: 22 Febbraio 2022

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con decisione del 18.0.2022, ha accolto l’appello proposto dagli Avvocati Andrea Scuderi e Giuseppe Sciuto nell’interesse del privato – ricorrente in ottemperanza, in primo grado – affermando alcuni interessanti principi in tema di rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza e circa la valenza processuale delle sentenze civili in rito.

Per il primo aspetto, il Giudice d’Appello siciliano ha ritenuto che, ai fini dell’azione di ottemperanza finalizzata al recupero di una somma di danaro nei confronti della Pubblica Amministrazione, per effetto di un titolo esecutivo (nella specie, un’ordinanza del Giudice penale della prevenzione), non sia necessaria una formale notifica di tale titolo esecutivo, essendo sufficiente che tale titolo esista e che sia stato portato a conoscenza dell’Amministrazione medesima, nel rispetto del termine di dilazione di 120 giorni nel pagamento assicurato dall’art. 14 comma 1 della legge 669/1996.

Per il secondo aspetto, la decisione ha ribadito che una semplice decisione proveniente dall’Autorità giudiziaria Ordinaria che dichiari l’estinzione di un giudizio non è idonea, considerati i suoi effetti meramente processuali e non sostanziali, al passaggio in giudicato (ovvero a divenire una “regiudicata” in senso sostanziale, implicante un accertamento). Essa quindi non è neanche idonea ad essere ritenuta “giudicato successivo”, prevalente rispetto ad altri precedenti giudicati che con esso siano in contrasto.

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ), dell’Avvocato Giuseppe Sciuto ( giuseppesciuto@mondolegale.it ).