Strumentalità e necessarietà nell’accesso difensivo agli atti della P.A.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, con una recente decisione del 20.04.2023, nell’accogliere il ricorso in materia di accesso agli atti, proposto ex art. 116 C.P.A., dal privato istante, difeso dagli Avvocati Stefano Vinti e Andrea Scuderi, ha chiarito come, nel caso di accesso c.d. difensivo di cui all’art. 24, comma 7, della legge 241 del 1990, il requisito della c.d. strumentalità o necessarietà dei documenti richiesti (per curare e difendere i propri interessi giuridici) non può essere svuotato di senso logico, sino ad addossare all’istante l’onere di una “probatio diabolica“.
Tale “necessarietà”, piuttosto, va dimostrata su basi meramente presuntive, in relazione all’utilità che l’istante potrebbe presumibilmente ricavare dalla conoscenza dei documenti richiesti, da valutarsi in relazione alla situazione giuridica sottesa alla domanda di accesso e all’interesse dedotto dalla interessata.
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