Contratti sopra soglia e criterio del minor prezzo

Published On: 6 Novembre 2024Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la Delibera del 9 ottobre 2024 numero 454, ha ritenuto non conforme al Codice dei Contratti – Decreto legislativo 36/2023 – la scelta da parte di un’Amministrazione Universitaria di aggiudicare una gara di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria attraverso il criterio del minor prezzo.

L’Autorità, in particolare, dopo aver rilevato che la gara eccedeva i 19 milioni di euro, di cui oltre 6 milioni rientranti nella categoria OG11, riguardo alla legittimità dell’utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ha evidenziato che l’articolo 108 del Decreto legislativo 36/2023, in relazione agli appalti sopra soglia, al primo comma prevede che “…fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita…”, con la specificazione al secondo comma che “…sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: … f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo…”, ed infine al terzo comma che “…può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1…”.

Da tali previsioni ne consegue, per le procedure sopra soglia, che:

  1. le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo l’alternativa del “miglior rapporto qualità/prezzo”, o sulla base “dell’elemento prezzo o del costo”, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia;
  2. sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, gli appalti elencati al comma 2 dell’articolo 108 del Decreto legislativo 36/2023, tra cui i lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;
  3. è riconosciuta la facoltà di utilizzare il criterio del minor prezzo solamente per l’aggiudicazione dei servizi e delle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Solo per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’articolo 50, comma 4 del Decreto legislativo 36/2023 prevede che le Stazioni appaltanti possono procedere all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, facendo salva l’eccezione di cui all’articolo 108, comma 2 concernente le fattispecie per le quali si conferma, a prescindere dell’importo, l’utilizzo esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo.

Sulla scorta di tali princìpi normativi, l’ANAC ha ritenuto illegittimo l’operato dell’Amministrazione Universitaria di ritenere legislativamente riconosciuta la facoltà di scelta tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il minor prezzo, anche per appalti di lavori sopra soglia europea, non potendosi riconoscere sul punto alcun margine interpretativo.

L’ANAC nel caso di specie, riguardante la realizzazione di una conversione di un “Centro Ospedaliero a Polo Didattico Universitario”, a sostegno della non conformità al Codice dei contratti del criterio di aggiudicazione adottato, ha altresì osservato che gli appalti afferenti alla categoria OG11 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico sono aggiudicabili esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del citato articolo 108, comma 2 del Codice medesimo.

Sulla scorta di tali considerazioni, l’ANAC ha quindi deliberato:

  1. di confermare la mancata conformità al codice dei contratti del criterio di aggiudicazione del minor prezzo adottato nella procedura in esame, riferita a lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria, tenuto conto che il disposto dell’articolo 108, comma 3 del Decreto legislativo 36/2023, al di fuori degli appalti sotto soglia, limita l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai servizi e alle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera;
  2. di ritenere che l’appalto, riguardante essenzialmente opere superspecialistiche caratterizzate da notevole contenuto tecnologico, risultava aggiudicabile esclusivamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, ai sensi dell’articolo 108, comma 2 del Decreto legislativo 36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzando non solo gli aspetti qualitativi, ma anche quelli ambientali o sociali connessi all’oggetto dell’appalto.

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Contratti sopra soglia e criterio del minor prezzo

Published On: 6 Novembre 2024

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la Delibera del 9 ottobre 2024 numero 454, ha ritenuto non conforme al Codice dei Contratti – Decreto legislativo 36/2023 – la scelta da parte di un’Amministrazione Universitaria di aggiudicare una gara di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria attraverso il criterio del minor prezzo.

L’Autorità, in particolare, dopo aver rilevato che la gara eccedeva i 19 milioni di euro, di cui oltre 6 milioni rientranti nella categoria OG11, riguardo alla legittimità dell’utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ha evidenziato che l’articolo 108 del Decreto legislativo 36/2023, in relazione agli appalti sopra soglia, al primo comma prevede che “…fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita…”, con la specificazione al secondo comma che “…sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: … f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo…”, ed infine al terzo comma che “…può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1…”.

Da tali previsioni ne consegue, per le procedure sopra soglia, che:

  1. le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo l’alternativa del “miglior rapporto qualità/prezzo”, o sulla base “dell’elemento prezzo o del costo”, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia;
  2. sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, gli appalti elencati al comma 2 dell’articolo 108 del Decreto legislativo 36/2023, tra cui i lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;
  3. è riconosciuta la facoltà di utilizzare il criterio del minor prezzo solamente per l’aggiudicazione dei servizi e delle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Solo per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’articolo 50, comma 4 del Decreto legislativo 36/2023 prevede che le Stazioni appaltanti possono procedere all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, facendo salva l’eccezione di cui all’articolo 108, comma 2 concernente le fattispecie per le quali si conferma, a prescindere dell’importo, l’utilizzo esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo.

Sulla scorta di tali princìpi normativi, l’ANAC ha ritenuto illegittimo l’operato dell’Amministrazione Universitaria di ritenere legislativamente riconosciuta la facoltà di scelta tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il minor prezzo, anche per appalti di lavori sopra soglia europea, non potendosi riconoscere sul punto alcun margine interpretativo.

L’ANAC nel caso di specie, riguardante la realizzazione di una conversione di un “Centro Ospedaliero a Polo Didattico Universitario”, a sostegno della non conformità al Codice dei contratti del criterio di aggiudicazione adottato, ha altresì osservato che gli appalti afferenti alla categoria OG11 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico sono aggiudicabili esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del citato articolo 108, comma 2 del Codice medesimo.

Sulla scorta di tali considerazioni, l’ANAC ha quindi deliberato:

  1. di confermare la mancata conformità al codice dei contratti del criterio di aggiudicazione del minor prezzo adottato nella procedura in esame, riferita a lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria, tenuto conto che il disposto dell’articolo 108, comma 3 del Decreto legislativo 36/2023, al di fuori degli appalti sotto soglia, limita l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai servizi e alle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera;
  2. di ritenere che l’appalto, riguardante essenzialmente opere superspecialistiche caratterizzate da notevole contenuto tecnologico, risultava aggiudicabile esclusivamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, ai sensi dell’articolo 108, comma 2 del Decreto legislativo 36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzando non solo gli aspetti qualitativi, ma anche quelli ambientali o sociali connessi all’oggetto dell’appalto.

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