Corte Costituzionale: vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a 16 anni di età

Published On: 1 Giugno 2018Categories: Diritti fondamentali della persona, Tutele

Rientra nella potestà discrezionale del legislatore nazionale la scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, “…potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonchè, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo”.
In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale che, con la sentenza numero 5 del 18 gennaio 2018, ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Veneto avverso il decreto legge n. 73 del 2017 nonchè la  legge n. 119 del 2017 di conversione dello stesso.
Nello specifico, le questioni sottoposte alla Corte non mettevano in discussione l’efficacia delle vaccinazioni ma la loro obbligatorietà, sospesa dalla Regione Veneto con la legge n. 7 del 2007, con cui l’ente regionale aveva introdotto un sistema di prevenzione delle malattie infettive basato sulla persuasione e non sull’obbligo.
La Consulta, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che “…il legislatore, intervenendo in una situazione in cui lo strumento della persuasione appariva carente sul piano della efficacia, ha reso obbligatorie dieci vaccinazioni: meglio, ha riconfermato e rafforzato l’obbligo, mai formalmente abrogato, per le quattro vaccinazioni già previste dalle leggi dello Stato, e l’ha introdotto per altre sei vaccinazioni che già erano tutte offerte alla popolazione come raccomandate”.
Secondo i Giudici costituzionali, le vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a 16 anni di età rappresentano una scelta del legislatore nazionale che non può essere censurata sul piano della ragionevolezza, poiché volta a tutelare la salute individuale e collettiva nonchè l’interesse del minore nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie infettive, anche  in considerazione del contesto in cui si inserisce il provvedimento impugnato, caratterizzato da una progressiva tendenza al calo delle coperture vaccinali.
 

Ultimi Articoli inseriti

Modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche

19 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il decreto legislativo del 24 marzo 2024 numero 48, recante “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) [...]

Contributi alle imprese per l’acquisto di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

17 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Contributi alle imprese per l’acquisto di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 87 del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 4 marzo 2024 che definisce, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, [...]

La tutela del consumatore in presenza di clausole vessatorie nei contratti con il professionista

11 Aprile 2024|Commenti disabilitati su La tutela del consumatore in presenza di clausole vessatorie nei contratti con il professionista

Nei contratti conclusi tra consumatore e professionista, molto spesso, sono presenti delle clausole che prevedono obblighi solo a carico del primo, determinando così uno squilibrio del rapporto contrattuale in favore del contraente forte ovvero del [...]

About the Author: Martina Trombetta

Condividi

Corte Costituzionale: vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a 16 anni di età

Published On: 1 Giugno 2018

Rientra nella potestà discrezionale del legislatore nazionale la scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, “…potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonchè, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo”.
In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale che, con la sentenza numero 5 del 18 gennaio 2018, ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Veneto avverso il decreto legge n. 73 del 2017 nonchè la  legge n. 119 del 2017 di conversione dello stesso.
Nello specifico, le questioni sottoposte alla Corte non mettevano in discussione l’efficacia delle vaccinazioni ma la loro obbligatorietà, sospesa dalla Regione Veneto con la legge n. 7 del 2007, con cui l’ente regionale aveva introdotto un sistema di prevenzione delle malattie infettive basato sulla persuasione e non sull’obbligo.
La Consulta, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che “…il legislatore, intervenendo in una situazione in cui lo strumento della persuasione appariva carente sul piano della efficacia, ha reso obbligatorie dieci vaccinazioni: meglio, ha riconfermato e rafforzato l’obbligo, mai formalmente abrogato, per le quattro vaccinazioni già previste dalle leggi dello Stato, e l’ha introdotto per altre sei vaccinazioni che già erano tutte offerte alla popolazione come raccomandate”.
Secondo i Giudici costituzionali, le vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a 16 anni di età rappresentano una scelta del legislatore nazionale che non può essere censurata sul piano della ragionevolezza, poiché volta a tutelare la salute individuale e collettiva nonchè l’interesse del minore nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie infettive, anche  in considerazione del contesto in cui si inserisce il provvedimento impugnato, caratterizzato da una progressiva tendenza al calo delle coperture vaccinali.
 

About the Author: Martina Trombetta