Decreto "Cura Italia" e Cassa integrazione

Published On: 23 Marzo 2020Categories: Normativa, Varie

Con la pubblicazione in G.U.R.I. del decreto legge 17 marzo 2020 numero 18 (c.d. Cura Italia), il Governo ha varato alcune misure di sostegno alle imprese e alle famiglie al fine di fronteggiare l’emergenza pandemica da contagio di Covid-19.

Di particolare interesse appaiono le disposizioni relative all’istituzione o all’ampliamento degli ammortizzatori sociali necessari a famiglie e imprese per far fronte ai mancati introiti dovuti alla sospensione delle attività ordinarie.

Quanto alla Cassa integrazione, per le aziende in difficoltà sono stati stanziati 4,5 miliardi per tre linee di intervento: a) cassa integrazione ordinaria ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stessero già godendo di trattamenti di integrazione straordinari; b) fondo di integrazione salariale rafforzato per le aziende con più di cinque dipendenti; c) cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure ordinarie precedenti, quindi anche al di sotto dei cinque dipendenti.

Attualmente pertanto, sono vigenti quattro diversi regimi:

  • Nuova Cassa Integrazione Ordinaria (articolo 19).

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per l’emergenza COVID-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, anche se privo del requisito di 90 giorni di anzianità aziendale. Sono altresì dispensati dall’osservanza del decreto legislativo 148 del 2015 per quanto riguarda le contribuzioni addizionali e il termine per la richiesta (fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, che possono essere eccezionalmente svolti in via telematica).

L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

Tali periodi non saranno conteggiati ai fini dei limiti di legge, non si applicherà il limite temporale di 30 giorni per le richieste né il tetto aziendale.

  • Cassa Integrazione Ordinaria in sostituzione della Straordinaria (articolo 20).

Le aziende che al 23 febbraio 2020 avevano già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario, che sospende e sostituisce il trattamento straordinario già in corso. Non si applicherà, però, il contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 148/2015.

  • Cassa Integrazione Ordinaria in sostituzione del Fondo di Integrazione Salariale (articolo 21).

I datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale, che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario che sospende e sostituisce l’integrazione già in corso. I periodi di coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ai sensi dell’articolo 19 del decreto Cura Italia, non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.

  • Cassa Integrazione in deroga (articolo 22).

Alle altre aziende prive di tutela è concessa la Cassa integrazione in deroga, già prevista dal decreto legge 2 marzo 2020 numero 9 per le – allora – zone rosse.

Possono chiedere la Cassa integrazione in deroga tutte le aziende del settore privato, ivi incluse quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. In pratica, il trattamento viene concesso anche alle aziende con un dipendente ma sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Tutti gli ammortizzatori coprono il periodo 23 febbraio-31 agosto 2020 per massimo 9 settimane.

Spetta all’INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto dei limiti di spesa, esclusivamente con la modalità di pagamento diretto.

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Published On: 23 Marzo 2020

Con la pubblicazione in G.U.R.I. del decreto legge 17 marzo 2020 numero 18 (c.d. Cura Italia), il Governo ha varato alcune misure di sostegno alle imprese e alle famiglie al fine di fronteggiare l’emergenza pandemica da contagio di Covid-19.

Di particolare interesse appaiono le disposizioni relative all’istituzione o all’ampliamento degli ammortizzatori sociali necessari a famiglie e imprese per far fronte ai mancati introiti dovuti alla sospensione delle attività ordinarie.

Quanto alla Cassa integrazione, per le aziende in difficoltà sono stati stanziati 4,5 miliardi per tre linee di intervento: a) cassa integrazione ordinaria ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stessero già godendo di trattamenti di integrazione straordinari; b) fondo di integrazione salariale rafforzato per le aziende con più di cinque dipendenti; c) cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure ordinarie precedenti, quindi anche al di sotto dei cinque dipendenti.

Attualmente pertanto, sono vigenti quattro diversi regimi:

  • Nuova Cassa Integrazione Ordinaria (articolo 19).

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per l’emergenza COVID-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, anche se privo del requisito di 90 giorni di anzianità aziendale. Sono altresì dispensati dall’osservanza del decreto legislativo 148 del 2015 per quanto riguarda le contribuzioni addizionali e il termine per la richiesta (fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, che possono essere eccezionalmente svolti in via telematica).

L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

Tali periodi non saranno conteggiati ai fini dei limiti di legge, non si applicherà il limite temporale di 30 giorni per le richieste né il tetto aziendale.

  • Cassa Integrazione Ordinaria in sostituzione della Straordinaria (articolo 20).

Le aziende che al 23 febbraio 2020 avevano già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario, che sospende e sostituisce il trattamento straordinario già in corso. Non si applicherà, però, il contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 148/2015.

  • Cassa Integrazione Ordinaria in sostituzione del Fondo di Integrazione Salariale (articolo 21).

I datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale, che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario che sospende e sostituisce l’integrazione già in corso. I periodi di coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ai sensi dell’articolo 19 del decreto Cura Italia, non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.

  • Cassa Integrazione in deroga (articolo 22).

Alle altre aziende prive di tutela è concessa la Cassa integrazione in deroga, già prevista dal decreto legge 2 marzo 2020 numero 9 per le – allora – zone rosse.

Possono chiedere la Cassa integrazione in deroga tutte le aziende del settore privato, ivi incluse quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. In pratica, il trattamento viene concesso anche alle aziende con un dipendente ma sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Tutti gli ammortizzatori coprono il periodo 23 febbraio-31 agosto 2020 per massimo 9 settimane.

Spetta all’INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto dei limiti di spesa, esclusivamente con la modalità di pagamento diretto.

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