I correttivi della legge di stabilità alla misura socio-economica del reddito di cittadinanza

Meritano un rapido cenno alcune delle più rilevanti modifiche apportate dalla legge di stabilità numero 234 del 30 dicembre 2021 alle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza contenute nel decreto legge numero 4 del 28 gennaio 2019.
La misura – di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza, all’esclusione e all’emarginazione sociale attraverso la promozione del diritto al lavoro – è stata ampiamente rifinanziata, pur nel tentativo di una stretta contro le frequenti frodi (e nell’ottica della diffusione della cultura del lavoro e del senso civico).
A tal proposito, il comma 1-quater, aggiunto all’articolo 2 del d. l. n. 4/2019, consente all’INPS la definizione annuale di un piano di verifica dei requisiti patrimoniali e dei beni detenuti all’estero oggetto di dichiarazione sostitutiva unica, anche mediante lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero.
All’articolo 4, vengono aggiunti:

  • il nuovo comma 4, secondo cui la domanda del beneficio, a pena d’improcedibilità, deve contenere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
  • il nuovo comma 8, lettera b), numero 2), che dispone la perdita del sussidio ove il beneficiario, ingiustificatamente, non si presenta almeno mensilmente presso il centro per l’impiego, ai fini della verifica del suo impegno alla ricerca attiva del lavoro;
  • il nuovo comma 9, ai sensi del quale: è congrua la prima offerta di lavoro, se eseguibile ad ottanta chilometri dalla residenza del beneficiario o se raggiungibile in cento minuti coi mezzi di trasporto pubblici; è congrua la seconda offerta, salvo che nel nucleo familiare siano presenti persone disabili, se eseguibile sull’intero territorio italiano; infine, alle medesime condizioni, è congrua sia la prima che la seconda offerta, se è proposto un rapporto di lavoro a tempo determinato o parziale;
  • il nuovo comma 12, che, a pena di perdita del beneficio, prevede la presenza almeno mensile presso i servizi di contrasto alla povertà, per la verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell’ambito del progetto personalizzato;
  • il nuovo comma 15, che prevede la decadenza dal reddito se il beneficiario non partecipa ai progetti utili alla collettività (ove istituiti).

Inoltre – come prevedono i nuovi commi 4 / 4-quinquies aggiunti all’articolo 5 – per le domande, il riconoscimento, l’erogazione ed il mantenimento del beneficio, i Comuni possono effettuare controlli anagrafici a campione sulle piattaforme digitali istituzionali e devono darne comunicazione all’INPS, che è comunque tenuto a verificare analiticamente tutti i dati della domanda ed a sospendere il pagamento per le posizioni sospette.
Ancora, sul piano delle sanzioni, ai sensi del nuovo comma 3 dell’articolo 7, è stata notevolmente ampliato l’elenco dei titoli di reato che, nel caso d’intervenuta condanna in via definitiva a carico del beneficiario, determinano ex lege la revoca retroattiva del sussidio.
Oltretutto, ai sensi dell’articolo 1, comma 76 della citata legge di bilancio, nell’ipotesi di rifiuto di un’offerta di lavoro congrua, il beneficio economico subisce una decurtazione mensile pari a cinque euro.
Infine, proprio allo scopo di agevolare l’occupazione dei percettori del reddito, per lo svolgimento di attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, un ruolo principale è stato affidato alle agenzie per il lavoro autorizzate ed ai servizi per il lavoro.
È evidente che tutti i citati correttivi, nell’opera di bilanciamento dei diritti e dei doveri dei cittadini, mirano anche a preservare il principio di solidarietà, quale fondamento di uno Stato Costituzionale di Diritto.

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I correttivi della legge di stabilità alla misura socio-economica del reddito di cittadinanza

Published On: 18 Gennaio 2022

Meritano un rapido cenno alcune delle più rilevanti modifiche apportate dalla legge di stabilità numero 234 del 30 dicembre 2021 alle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza contenute nel decreto legge numero 4 del 28 gennaio 2019.
La misura – di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza, all’esclusione e all’emarginazione sociale attraverso la promozione del diritto al lavoro – è stata ampiamente rifinanziata, pur nel tentativo di una stretta contro le frequenti frodi (e nell’ottica della diffusione della cultura del lavoro e del senso civico).
A tal proposito, il comma 1-quater, aggiunto all’articolo 2 del d. l. n. 4/2019, consente all’INPS la definizione annuale di un piano di verifica dei requisiti patrimoniali e dei beni detenuti all’estero oggetto di dichiarazione sostitutiva unica, anche mediante lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero.
All’articolo 4, vengono aggiunti:

  • il nuovo comma 4, secondo cui la domanda del beneficio, a pena d’improcedibilità, deve contenere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
  • il nuovo comma 8, lettera b), numero 2), che dispone la perdita del sussidio ove il beneficiario, ingiustificatamente, non si presenta almeno mensilmente presso il centro per l’impiego, ai fini della verifica del suo impegno alla ricerca attiva del lavoro;
  • il nuovo comma 9, ai sensi del quale: è congrua la prima offerta di lavoro, se eseguibile ad ottanta chilometri dalla residenza del beneficiario o se raggiungibile in cento minuti coi mezzi di trasporto pubblici; è congrua la seconda offerta, salvo che nel nucleo familiare siano presenti persone disabili, se eseguibile sull’intero territorio italiano; infine, alle medesime condizioni, è congrua sia la prima che la seconda offerta, se è proposto un rapporto di lavoro a tempo determinato o parziale;
  • il nuovo comma 12, che, a pena di perdita del beneficio, prevede la presenza almeno mensile presso i servizi di contrasto alla povertà, per la verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell’ambito del progetto personalizzato;
  • il nuovo comma 15, che prevede la decadenza dal reddito se il beneficiario non partecipa ai progetti utili alla collettività (ove istituiti).

Inoltre – come prevedono i nuovi commi 4 / 4-quinquies aggiunti all’articolo 5 – per le domande, il riconoscimento, l’erogazione ed il mantenimento del beneficio, i Comuni possono effettuare controlli anagrafici a campione sulle piattaforme digitali istituzionali e devono darne comunicazione all’INPS, che è comunque tenuto a verificare analiticamente tutti i dati della domanda ed a sospendere il pagamento per le posizioni sospette.
Ancora, sul piano delle sanzioni, ai sensi del nuovo comma 3 dell’articolo 7, è stata notevolmente ampliato l’elenco dei titoli di reato che, nel caso d’intervenuta condanna in via definitiva a carico del beneficiario, determinano ex lege la revoca retroattiva del sussidio.
Oltretutto, ai sensi dell’articolo 1, comma 76 della citata legge di bilancio, nell’ipotesi di rifiuto di un’offerta di lavoro congrua, il beneficio economico subisce una decurtazione mensile pari a cinque euro.
Infine, proprio allo scopo di agevolare l’occupazione dei percettori del reddito, per lo svolgimento di attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, un ruolo principale è stato affidato alle agenzie per il lavoro autorizzate ed ai servizi per il lavoro.
È evidente che tutti i citati correttivi, nell’opera di bilanciamento dei diritti e dei doveri dei cittadini, mirano anche a preservare il principio di solidarietà, quale fondamento di uno Stato Costituzionale di Diritto.

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