Il “Rosatellum”: un “Mattarellum” rovesciato

Published On: 7 Settembre 2022Categories: Editoriali e commenti, Normativa

La legge numero 165 del 2017 con cui si andrà a votare il 25 settembre 2022 ha introdotto un sistema elettorale misto – il c.d. “Rosatellum” – con netta prevalenza della componente proporzionale.

Solo il 37,5% dei seggi è assegnato infatti con sistema maggioritario uninominale a turno unico, mentre quelli rimanenti sono attribuiti con sistema proporzionale – su base nazionale alla Camera, e su base regionale al Senato in coerenza con l’art. 57 della Costituzione – e senza premi di maggioranza (col sistema proporzionale sono inoltre assegnati tutti i seggi della Circoscrizione Estero).

Pur mantenendo le liste dei collegi plurinominali “bloccate”, senza consentire cioè l’espressione delle preferenze, si è tenuto conto delle criticità rilevate dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 1 del 2014 prevedendo collegi e liste più piccoli (si parla infatti di “listini”, con un numero di candidati non inferiore a due né superiore a quattro, ciò che dovrebbe garantire agli elettori un’adeguata conoscibilità del proprio candidato evitando i rischi di incostituzionalità).

Come si vota (niente voto disgiunto)

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato; a fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.

Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all’interno di un rettangolo più ampio.

All’interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste, nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la dicitura: “Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio“.

Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale.

Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale.

Se l’elettore traccia invece un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

Vale solo la pena di aggiungere che autorevoli costituzionalisti hanno ravvisato sul punto una delle principali criticità di questo sistema elettorale, ritenendo che l’esistenza dei collegi uninominali perda di significato proprio nel momento in cui non vengono staccati dal voto di lista.

Soglie di sbarramento

Concorrono all’assegnazione di seggi col metodo proporzionale, sia per la Camera che per il Senato:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione;

2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale del 10%, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi (oltreché le singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione).

I voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all’1 per cento del totale, non concorrono però alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione e dunque ai fini dell’attribuzione dei seggi col metodo proporzionale (fatte salve le liste rappresentative di minoranze linguistiche che abbiano come detto conseguito almeno il 20 per cento dei voti o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione).

Candidature in più collegi

Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, né può essere candidato in più di un collegio uninominale.

Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.

Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.

Si è inoltre previsto che il candidato eletto in più collegi plurinominali sia proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale (recependo così uno dei suggerimenti forniti dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza numero 35 del 2017).

L’effetto Flipper

Se l’individuazione degli eletti col metodo maggioritario non desta particolari difficoltà, lo stesso non può invece dirsi per l’assegnazione dei seggi col metodo proporzionale che segue il metodo di calcolo “top-down” consistente nel determinare prima il numero complessivo dei seggi spettanti a ciascuna coalizione e lista su base nazionale (“top”), per poi distribuirli sul territorio, prima nelle circoscrizioni e poi, all’interno di ciascuna di esse, in ogni collegio (“down”).

L’applicazione in concreto di tale sistema comporta però che nella distribuzione dei seggi a livello circoscrizionale, tenuto conto dei quozienti elettorali e dei “resti” di ciascun listino, potrebbero esserci partiti “eccedentari”, che si vedrebbero cioè assegnati troppi seggi nel conteggio circoscrizionale, e all’opposto partiti “deficitari”.

Per tali evenienze la legge prevede che l’Ufficio Elettorale Centrale – partendo dalla lista che abbia il maggior numero di seggi appunto “eccedenti”, ovvero, in caso di parità, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, e proseguendo con le altre in ordine decrescente – procederà a sottrarre i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate (assegnando pertanto i seggi a tali liste).

Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale.

Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l’Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell’ordine dei decimali crescenti, a individuare un’altra circoscrizione (fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione).

Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione (e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate).

Potrebbe dunque accadere che un considerevole numero di voti ottenuti da una lista in un collegio valgano l’attribuzione di un seggio in più, non nello stesso, ma in altro e differente Collegio (cd. “effetto flipper”): quest’ultima evenienza svela così un’ulteriore criticità della vigente legge elettorale, dato che l’estrema aleatorietà nell’individuazione degli eletti rischia di vanificare proprio quell’indispensabile legame tra eletti ed elettori più volte richiamato a fondamento delle pronunce della Corte Costituzionale.

Col rischio così di incappare nuovamente nelle criticità ravvisate dalla Consulta con la sentenza numero 1 del 2014 a cui si era peraltro cercato di rimediare proprio prevedendo Collegi di più modeste dimensioni (ciò che paradossalmente, rendendo più ardua l’individuazione di partiti “eccedentari” e “deficitari” all’interno dello stesso Collegio, è una delle cause del verificarsi dell’effetto flipper).

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About the Author: Gregorio Panetta

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Il “Rosatellum”: un “Mattarellum” rovesciato

Published On: 7 Settembre 2022

La legge numero 165 del 2017 con cui si andrà a votare il 25 settembre 2022 ha introdotto un sistema elettorale misto – il c.d. “Rosatellum” – con netta prevalenza della componente proporzionale.

Solo il 37,5% dei seggi è assegnato infatti con sistema maggioritario uninominale a turno unico, mentre quelli rimanenti sono attribuiti con sistema proporzionale – su base nazionale alla Camera, e su base regionale al Senato in coerenza con l’art. 57 della Costituzione – e senza premi di maggioranza (col sistema proporzionale sono inoltre assegnati tutti i seggi della Circoscrizione Estero).

Pur mantenendo le liste dei collegi plurinominali “bloccate”, senza consentire cioè l’espressione delle preferenze, si è tenuto conto delle criticità rilevate dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 1 del 2014 prevedendo collegi e liste più piccoli (si parla infatti di “listini”, con un numero di candidati non inferiore a due né superiore a quattro, ciò che dovrebbe garantire agli elettori un’adeguata conoscibilità del proprio candidato evitando i rischi di incostituzionalità).

Come si vota (niente voto disgiunto)

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato; a fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.

Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all’interno di un rettangolo più ampio.

All’interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste, nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la dicitura: “Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio“.

Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale.

Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale.

Se l’elettore traccia invece un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

Vale solo la pena di aggiungere che autorevoli costituzionalisti hanno ravvisato sul punto una delle principali criticità di questo sistema elettorale, ritenendo che l’esistenza dei collegi uninominali perda di significato proprio nel momento in cui non vengono staccati dal voto di lista.

Soglie di sbarramento

Concorrono all’assegnazione di seggi col metodo proporzionale, sia per la Camera che per il Senato:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione;

2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale del 10%, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi (oltreché le singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione).

I voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all’1 per cento del totale, non concorrono però alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione e dunque ai fini dell’attribuzione dei seggi col metodo proporzionale (fatte salve le liste rappresentative di minoranze linguistiche che abbiano come detto conseguito almeno il 20 per cento dei voti o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione).

Candidature in più collegi

Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, né può essere candidato in più di un collegio uninominale.

Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.

Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.

Si è inoltre previsto che il candidato eletto in più collegi plurinominali sia proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale (recependo così uno dei suggerimenti forniti dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza numero 35 del 2017).

L’effetto Flipper

Se l’individuazione degli eletti col metodo maggioritario non desta particolari difficoltà, lo stesso non può invece dirsi per l’assegnazione dei seggi col metodo proporzionale che segue il metodo di calcolo “top-down” consistente nel determinare prima il numero complessivo dei seggi spettanti a ciascuna coalizione e lista su base nazionale (“top”), per poi distribuirli sul territorio, prima nelle circoscrizioni e poi, all’interno di ciascuna di esse, in ogni collegio (“down”).

L’applicazione in concreto di tale sistema comporta però che nella distribuzione dei seggi a livello circoscrizionale, tenuto conto dei quozienti elettorali e dei “resti” di ciascun listino, potrebbero esserci partiti “eccedentari”, che si vedrebbero cioè assegnati troppi seggi nel conteggio circoscrizionale, e all’opposto partiti “deficitari”.

Per tali evenienze la legge prevede che l’Ufficio Elettorale Centrale – partendo dalla lista che abbia il maggior numero di seggi appunto “eccedenti”, ovvero, in caso di parità, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, e proseguendo con le altre in ordine decrescente – procederà a sottrarre i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate (assegnando pertanto i seggi a tali liste).

Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale.

Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l’Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell’ordine dei decimali crescenti, a individuare un’altra circoscrizione (fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione).

Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione (e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate).

Potrebbe dunque accadere che un considerevole numero di voti ottenuti da una lista in un collegio valgano l’attribuzione di un seggio in più, non nello stesso, ma in altro e differente Collegio (cd. “effetto flipper”): quest’ultima evenienza svela così un’ulteriore criticità della vigente legge elettorale, dato che l’estrema aleatorietà nell’individuazione degli eletti rischia di vanificare proprio quell’indispensabile legame tra eletti ed elettori più volte richiamato a fondamento delle pronunce della Corte Costituzionale.

Col rischio così di incappare nuovamente nelle criticità ravvisate dalla Consulta con la sentenza numero 1 del 2014 a cui si era peraltro cercato di rimediare proprio prevedendo Collegi di più modeste dimensioni (ciò che paradossalmente, rendendo più ardua l’individuazione di partiti “eccedentari” e “deficitari” all’interno dello stesso Collegio, è una delle cause del verificarsi dell’effetto flipper).

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