La tutela dell’ambiente, della biodiversità e delle specie animali: dalla Corte Costituzionale e i Trattati internazionali alla nostra Costituzione

Published On: 16 Febbraio 2022Categories: Ambiente, Paesaggio, Energia e Rifiuti

La Camera dei Deputati lo scorso 8 febbraio, ha approvato il progetto di legge (A.C. 3156) di modifica della Costituzione su iniziativa parlamentare, già approvata in prima lettura dal Senato, al fine di inserire la tutela dell’ambiente e delle specie animali tra i princìpi fondamentali della nostra Costituzione.

Il testo di legge in particolare, interviene sugli articoli 9 e 41 della Carta.

Nel dettaglio, viene introdotto il terzo comma all’articolo 9 ove viene stabilito che la Repubblica Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.

L’ambiente quindi, si configura non più come semplice bene o materia ma come valore primario e sistemico derivante – come già precedentemente affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 179/2019“ ..da  un  processo  evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l’ambiente che la circonda, all’interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell’equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale…”.

La Corte inoltre, con la sentenza numero 71/2020,  ha ulteriormente precisato che “ …la tutela paesistico-ambientale non è più una disciplina confinata nell’ambito nazionale; ciò soprattutto in considerazione della Convenzione europea del paesaggio, adottata a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000 e ratificata con legge del 9 gennaio 2006, n. 14, secondo cui il concetto di tutela collega indissolubilmente la gestione del territorio all’apporto delle popolazioni. In questa prospettiva la cura del paesaggio riguarda l’intero territorio, anche quando degradato o apparentemente privo di pregio. Da ciò consegue inevitabilmente il passaggio da una tutela meramente conservativa alla necessità di valorizzare gli interessi pubblici e delle collettività locali con interventi articolati, tra i quali, appunto, l’acquisizione e il recupero delle terre degradate…”

In tale ambito, particolarmente significativa risulta essere l’espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale secondo cui la tutela dell’ambiente deve essere attuata “…anche nell’interesse delle future generazioni…”.

E’ ormai fatto notorio che l’intervento della “mano umana” sulla natura, è arrivato ad un punto tale da mettere in dubbio nel lungo periodo, la sopravvivenza dello stesso genere umano con la naturale conseguenza che le generazioni future rischiano di ritrovarsi con un pianeta privo delle molte risorse di cui noi abbiamo usufruito per il nostro benessere attuale.

Sin dal 1987 invero, la World Commission on Environment and Development, nel “Rapporto Brundtland” per l’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite, aveva già evidenziato che “…la sostenibilità significa soddisfazione delle esigenze delle generazioni presenti senza danneggiamento di quelle delle generazioni future, esplicita un concetto di sviluppo sostenibile che gravita intorno a due concetti chiave: quello di equità intra-generazionale, consistente nella necessità di soddisfare le esigenze del mondo povero, migliorandone le condizioni, e quello di equità inter-generazionale, che si traduce nell’opportunità di limitarsi nello sfruttamento dell’ambiente, oggi, per evitare di danneggiare le generazioni di domani…” (Our Common Future, Greven, 27 aprile 1987, Oxford University Press, London, 1987).

La modifica dell’articolo 9 inoltre, prevede l’introduzione di un ulteriore principio secondo cui …La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”

La disposizione, pone una riserva di legge a favore della protezione degli animali e rappresenta, a parere di scrive, una svolta epocale poiché finalmente viene loro costituzionalmente riconosciuta una dignità, sgretolando definitivamente l’obsoleto concetto risalente al diritto romano che li considerava delle semplici “res”.

Tale nuovo precetto costituzionale tra l’altro, è conforme alle norme contenute nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) ed in particolare all’articolo 13 ove viene stabilito che “…nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti …”

Il progetto di legge infine, interviene anche sull’articolo 41 della Costituzione aggiungendo al secondo comma altri due limiti all’iniziativa economica privata ossia che la medesima non deve svolta arrecando danno alla salute e all’ambiente; mentre al terzo comma viene riservata alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

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La tutela dell’ambiente, della biodiversità e delle specie animali: dalla Corte Costituzionale e i Trattati internazionali alla nostra Costituzione

Published On: 16 Febbraio 2022

La Camera dei Deputati lo scorso 8 febbraio, ha approvato il progetto di legge (A.C. 3156) di modifica della Costituzione su iniziativa parlamentare, già approvata in prima lettura dal Senato, al fine di inserire la tutela dell’ambiente e delle specie animali tra i princìpi fondamentali della nostra Costituzione.

Il testo di legge in particolare, interviene sugli articoli 9 e 41 della Carta.

Nel dettaglio, viene introdotto il terzo comma all’articolo 9 ove viene stabilito che la Repubblica Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.

L’ambiente quindi, si configura non più come semplice bene o materia ma come valore primario e sistemico derivante – come già precedentemente affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 179/2019“ ..da  un  processo  evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l’ambiente che la circonda, all’interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell’equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale…”.

La Corte inoltre, con la sentenza numero 71/2020,  ha ulteriormente precisato che “ …la tutela paesistico-ambientale non è più una disciplina confinata nell’ambito nazionale; ciò soprattutto in considerazione della Convenzione europea del paesaggio, adottata a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000 e ratificata con legge del 9 gennaio 2006, n. 14, secondo cui il concetto di tutela collega indissolubilmente la gestione del territorio all’apporto delle popolazioni. In questa prospettiva la cura del paesaggio riguarda l’intero territorio, anche quando degradato o apparentemente privo di pregio. Da ciò consegue inevitabilmente il passaggio da una tutela meramente conservativa alla necessità di valorizzare gli interessi pubblici e delle collettività locali con interventi articolati, tra i quali, appunto, l’acquisizione e il recupero delle terre degradate…”

In tale ambito, particolarmente significativa risulta essere l’espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale secondo cui la tutela dell’ambiente deve essere attuata “…anche nell’interesse delle future generazioni…”.

E’ ormai fatto notorio che l’intervento della “mano umana” sulla natura, è arrivato ad un punto tale da mettere in dubbio nel lungo periodo, la sopravvivenza dello stesso genere umano con la naturale conseguenza che le generazioni future rischiano di ritrovarsi con un pianeta privo delle molte risorse di cui noi abbiamo usufruito per il nostro benessere attuale.

Sin dal 1987 invero, la World Commission on Environment and Development, nel “Rapporto Brundtland” per l’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite, aveva già evidenziato che “…la sostenibilità significa soddisfazione delle esigenze delle generazioni presenti senza danneggiamento di quelle delle generazioni future, esplicita un concetto di sviluppo sostenibile che gravita intorno a due concetti chiave: quello di equità intra-generazionale, consistente nella necessità di soddisfare le esigenze del mondo povero, migliorandone le condizioni, e quello di equità inter-generazionale, che si traduce nell’opportunità di limitarsi nello sfruttamento dell’ambiente, oggi, per evitare di danneggiare le generazioni di domani…” (Our Common Future, Greven, 27 aprile 1987, Oxford University Press, London, 1987).

La modifica dell’articolo 9 inoltre, prevede l’introduzione di un ulteriore principio secondo cui …La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”

La disposizione, pone una riserva di legge a favore della protezione degli animali e rappresenta, a parere di scrive, una svolta epocale poiché finalmente viene loro costituzionalmente riconosciuta una dignità, sgretolando definitivamente l’obsoleto concetto risalente al diritto romano che li considerava delle semplici “res”.

Tale nuovo precetto costituzionale tra l’altro, è conforme alle norme contenute nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) ed in particolare all’articolo 13 ove viene stabilito che “…nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti …”

Il progetto di legge infine, interviene anche sull’articolo 41 della Costituzione aggiungendo al secondo comma altri due limiti all’iniziativa economica privata ossia che la medesima non deve svolta arrecando danno alla salute e all’ambiente; mentre al terzo comma viene riservata alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

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