L'ANAC si esprime sul Decreto Sblocca Cantieri

Published On: 20 Maggio 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Normativa

L’ANAC, col documento informativo pubblicato sul proprio sito istituzionale lo scorso 17 maggio 2019, ha preso posizione sul Decreto-Legge 18 aprile 2019 n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 apporta, con gli articoli 1 e 2, numerose modifiche al d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), esprimendo non poche perplessità, anche in ordine alla stessa idoneità delle modifiche normative apportate al raggiungimento dello scopo di semplificazione e rilancio del settore auspicate dal Governo.
Il Documento, valendo anche come segnalazione al Governo in vista della successiva conversione del citato decreto legge, si sofferma in particolare:

  • sulla scelta di abbandonare, almeno in parte, il sistema dell’attuazione mediante Linee Guida e decreti ministeriali, col ritorno al Regolamento attuativo unico di cui all’art. 216, 27-octies, prevedendosi al contempo un regime transitorio poco chiaro, contraddittorio ed ingessato (considerata l’impossibilità che ne deriva per la stessa ANAC di procedere, nelle more dell’adozione del nuovo Regolamento Unico, ad un aggiornamento delle Linee Guida già adottate);
  • sulle articolate modifiche apportate alla disciplina degli appalti sottosoglia di cui all’art. 36 (le quali – osserva, in estrema sintesi, ANAC – se per un verso potrebbero avere uno scarso impatto pratico, per altro verso rischiano di mancare del tutto l’obbiettivo della semplificazione, traducendosi in un appesantimento delle procedure di gara);
  • sulle modifiche apportate ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 (le quali pure – ad avviso di ANAC – rischiano di amplificare il contenzioso e rallentare l’affidamento delle commesse pubbliche, in primis a causa della la loro poco chiara formulazione, tale da rendere tali modifiche talora ed addirittura inapplicabili);
  • sull’abrogazione dell’obbligo di  pubblicare il provvedimento recante le ammissioni ed esclusioni, fermo restando l’obbligo di comunicare detto provvedimento (col rischio di far sorgere il dubbio in capo agli operatori del settore circa l’onere di impugnativa ai sensi dell’art. 120 comma 5 CPA);
  • sulle modifiche normative apportate in tema di qualità delle prestazioni e qualificazione degli operatori economici (ed in particolare sulla scelta di portare da 10 a 15 il periodo documentabile per il possesso dei requisiti per l’attestazione SOA, anch’essa aspramente stigmatizzata da ANAC, tanto per l’aspetto sostanziale, quanto per l’aspetto procedurale, prefigurandosi un rallentamento del sistema di qualificazione);
  • sulle modifiche normative in tema di subappalto (sottolineandosi al riguardo un possibile e rilevante disallineamento delle modifiche apportate rispetto alla portata delle contestazioni mosse dalla Commissione Europea  nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273, nonchè rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, laddove al previsto aumento – comunque non illimitato – della quota subappaltabile, si è accompagnata la postergazione di tutti i controlli sui subappaltatori e sul possesso da parte loro dei requisiti, in fase esecutiva; esprimendosi inoltre rilevantissime perplessità in ordine alla scelta di abrogare il divieto di subappalto in favore del concorrente, già previsto dall’art. 105 comma 4 lett. a), che “.. potrebbe stimolare accordi collusivi in fase di gara, che sfociano in cospicue “spartizioni” in fase di esecuzione…”);
  • sulle scelte operate dal d.l. 32/2019 in materia di progettazione (tanto con riferimento all’opzione, manifestata con la modifica all’art. 24 del Codice di estendere anche alle manutenzioni straordinarie la possibilità di affidamento sulla base della sola progettazione definitiva e senza limite di importo, al pari delle manutenzioni ordinarie, quanto con riferimento alla scelta di reintrodurre, sia pure in via transitoria, la possibilità dell’appalto integrato per le opere i cui progetti definitivi siano stati approvati alla data del 31.12.2020);
  • sulla scelta – operata mediante la modifica apportata all’art. 37 comma 4 – di consentire anche per i comuni non capoluogo, di svolgere le procedure di gara senza l’ausilio degli strumenti aggregativi (centrali di committenza, ai soggetti aggregatori o alle stazioni appaltanti uniche) – scelta che, rileva ANAC, “…ostacola il processo di riduzione del numero delle stazioni appaltanti e, in attesa che sia dato rinnovato impulso all’indispensabile attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (previsto dall’art. 38 D.Lgs. 50/2016), ripropone le criticità connesse alle capacità gestionali dei piccoli comuni (in termini di: competenza, contenimento dell’azzardo morale, facilitazione dei controlli da parte dei soggetti deputati, economia degli affidamenti)…”;
  • sulla modifica apportata con l’art. 4 del DL 32/2019, il quale introduce la facoltà di nomina di commissari straordinari per interventi prioritari che possono operare in deroga alla generalità dei settori/materie, con talune eccezioni, senza tuttavia prevedere “…criteri in base ai quali individuare gli interventi prioritari e (senza indicare) la normativa applicabile in concreto, lasciando ai singoli commissari la soluzione dei problemi applicativi e interpretativi (con evidenti riverberi sull’operatività dei commissari stessi)…”.
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    L'ANAC si esprime sul Decreto Sblocca Cantieri

    Published On: 20 Maggio 2019

    L’ANAC, col documento informativo pubblicato sul proprio sito istituzionale lo scorso 17 maggio 2019, ha preso posizione sul Decreto-Legge 18 aprile 2019 n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 apporta, con gli articoli 1 e 2, numerose modifiche al d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), esprimendo non poche perplessità, anche in ordine alla stessa idoneità delle modifiche normative apportate al raggiungimento dello scopo di semplificazione e rilancio del settore auspicate dal Governo.
    Il Documento, valendo anche come segnalazione al Governo in vista della successiva conversione del citato decreto legge, si sofferma in particolare:

  • sulla scelta di abbandonare, almeno in parte, il sistema dell’attuazione mediante Linee Guida e decreti ministeriali, col ritorno al Regolamento attuativo unico di cui all’art. 216, 27-octies, prevedendosi al contempo un regime transitorio poco chiaro, contraddittorio ed ingessato (considerata l’impossibilità che ne deriva per la stessa ANAC di procedere, nelle more dell’adozione del nuovo Regolamento Unico, ad un aggiornamento delle Linee Guida già adottate);
  • sulle articolate modifiche apportate alla disciplina degli appalti sottosoglia di cui all’art. 36 (le quali – osserva, in estrema sintesi, ANAC – se per un verso potrebbero avere uno scarso impatto pratico, per altro verso rischiano di mancare del tutto l’obbiettivo della semplificazione, traducendosi in un appesantimento delle procedure di gara);
  • sulle modifiche apportate ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 (le quali pure – ad avviso di ANAC – rischiano di amplificare il contenzioso e rallentare l’affidamento delle commesse pubbliche, in primis a causa della la loro poco chiara formulazione, tale da rendere tali modifiche talora ed addirittura inapplicabili);
  • sull’abrogazione dell’obbligo di  pubblicare il provvedimento recante le ammissioni ed esclusioni, fermo restando l’obbligo di comunicare detto provvedimento (col rischio di far sorgere il dubbio in capo agli operatori del settore circa l’onere di impugnativa ai sensi dell’art. 120 comma 5 CPA);
  • sulle modifiche normative apportate in tema di qualità delle prestazioni e qualificazione degli operatori economici (ed in particolare sulla scelta di portare da 10 a 15 il periodo documentabile per il possesso dei requisiti per l’attestazione SOA, anch’essa aspramente stigmatizzata da ANAC, tanto per l’aspetto sostanziale, quanto per l’aspetto procedurale, prefigurandosi un rallentamento del sistema di qualificazione);
  • sulle modifiche normative in tema di subappalto (sottolineandosi al riguardo un possibile e rilevante disallineamento delle modifiche apportate rispetto alla portata delle contestazioni mosse dalla Commissione Europea  nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273, nonchè rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, laddove al previsto aumento – comunque non illimitato – della quota subappaltabile, si è accompagnata la postergazione di tutti i controlli sui subappaltatori e sul possesso da parte loro dei requisiti, in fase esecutiva; esprimendosi inoltre rilevantissime perplessità in ordine alla scelta di abrogare il divieto di subappalto in favore del concorrente, già previsto dall’art. 105 comma 4 lett. a), che “.. potrebbe stimolare accordi collusivi in fase di gara, che sfociano in cospicue “spartizioni” in fase di esecuzione…”);
  • sulle scelte operate dal d.l. 32/2019 in materia di progettazione (tanto con riferimento all’opzione, manifestata con la modifica all’art. 24 del Codice di estendere anche alle manutenzioni straordinarie la possibilità di affidamento sulla base della sola progettazione definitiva e senza limite di importo, al pari delle manutenzioni ordinarie, quanto con riferimento alla scelta di reintrodurre, sia pure in via transitoria, la possibilità dell’appalto integrato per le opere i cui progetti definitivi siano stati approvati alla data del 31.12.2020);
  • sulla scelta – operata mediante la modifica apportata all’art. 37 comma 4 – di consentire anche per i comuni non capoluogo, di svolgere le procedure di gara senza l’ausilio degli strumenti aggregativi (centrali di committenza, ai soggetti aggregatori o alle stazioni appaltanti uniche) – scelta che, rileva ANAC, “…ostacola il processo di riduzione del numero delle stazioni appaltanti e, in attesa che sia dato rinnovato impulso all’indispensabile attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (previsto dall’art. 38 D.Lgs. 50/2016), ripropone le criticità connesse alle capacità gestionali dei piccoli comuni (in termini di: competenza, contenimento dell’azzardo morale, facilitazione dei controlli da parte dei soggetti deputati, economia degli affidamenti)…”;
  • sulla modifica apportata con l’art. 4 del DL 32/2019, il quale introduce la facoltà di nomina di commissari straordinari per interventi prioritari che possono operare in deroga alla generalità dei settori/materie, con talune eccezioni, senza tuttavia prevedere “…criteri in base ai quali individuare gli interventi prioritari e (senza indicare) la normativa applicabile in concreto, lasciando ai singoli commissari la soluzione dei problemi applicativi e interpretativi (con evidenti riverberi sull’operatività dei commissari stessi)…”.
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