Manutenzione qualificata di apparecchiature elettromedicali

Published On: 18 Gennaio 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

E’ illegittima la previsione contenuta nella lex specialis della gara indetta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali in patrimonio d’una Azienda Sanitaria, di Latina la quale esiga che  “tutte le attività di manutenzione preventive e correttive relative alle apparecchiature di altissima tecnologia dovranno essere effettuate da tecnici qualificati con almeno 5 anni di esperienza… la cui capacità tecnica deve essere certificata dall’azienda produttrice delle apparecchiature con formazione certificata per lo specifico modello di apparecchiature o dovranno essere effettuate dalle società produttrici”.

In tal senso si è espresso il TAR Lazio – Sede di Latina il quale, con la decisione del 16 gennaio 2019 n. 18, ha ritenuto che la citata clausola, “..che impone alle imprese partecipanti alla gara per un appalto di fornitura di apparecchiature elettromedicinali di affidare le attività di manutenzione esclusivamente alle case produttrici degli apparecchi o a tecnici che abbiano requisiti di esperienza dalle stesse certificati appare contraria alla logica e al principio di libertà della concorrenza, la quale si estrinseca anche nella libertà dei concorrenti di formulare un’offerta congrua e adeguata alle leggi di mercato scevra da vincoli che la riconducano a un ingiustificato onere di coinvolgere nell’esecuzione dell’appalto soggetti estranei all’impresa offerente.

Tanto più quando, come in fattispecie, l’impresa partecipante alla gara è in condizione di offrire un elevato standard di qualificazione tecnica del personale impiegato, comprovato dai relativi titoli professionali e dall’esperienza maturata nel settore…”.

Sicché – conclude il Tribunale – “.. essendo già garantito dall’impresa offerente un livello elevato di qualificazione professionale, rimettere ad un’autorizzazione rilasciata dalla ditta produttrice l’esecuzione delle prestazioni frustrerebbe il principio di libera concorrenza articolato nella libertà di formulazione dell’offerta tecnica…”.

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Manutenzione qualificata di apparecchiature elettromedicali

Published On: 18 Gennaio 2019

E’ illegittima la previsione contenuta nella lex specialis della gara indetta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali in patrimonio d’una Azienda Sanitaria, di Latina la quale esiga che  “tutte le attività di manutenzione preventive e correttive relative alle apparecchiature di altissima tecnologia dovranno essere effettuate da tecnici qualificati con almeno 5 anni di esperienza… la cui capacità tecnica deve essere certificata dall’azienda produttrice delle apparecchiature con formazione certificata per lo specifico modello di apparecchiature o dovranno essere effettuate dalle società produttrici”.

In tal senso si è espresso il TAR Lazio – Sede di Latina il quale, con la decisione del 16 gennaio 2019 n. 18, ha ritenuto che la citata clausola, “..che impone alle imprese partecipanti alla gara per un appalto di fornitura di apparecchiature elettromedicinali di affidare le attività di manutenzione esclusivamente alle case produttrici degli apparecchi o a tecnici che abbiano requisiti di esperienza dalle stesse certificati appare contraria alla logica e al principio di libertà della concorrenza, la quale si estrinseca anche nella libertà dei concorrenti di formulare un’offerta congrua e adeguata alle leggi di mercato scevra da vincoli che la riconducano a un ingiustificato onere di coinvolgere nell’esecuzione dell’appalto soggetti estranei all’impresa offerente.

Tanto più quando, come in fattispecie, l’impresa partecipante alla gara è in condizione di offrire un elevato standard di qualificazione tecnica del personale impiegato, comprovato dai relativi titoli professionali e dall’esperienza maturata nel settore…”.

Sicché – conclude il Tribunale – “.. essendo già garantito dall’impresa offerente un livello elevato di qualificazione professionale, rimettere ad un’autorizzazione rilasciata dalla ditta produttrice l’esecuzione delle prestazioni frustrerebbe il principio di libera concorrenza articolato nella libertà di formulazione dell’offerta tecnica…”.

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