Nuove procedure riguardanti il sequestro conservativo dei conti correnti bancari accesi nel territorio dell’Unione Europea per il recupero transfrontaliero dei crediti civili e commerciali.

Published On: 25 Novembre 2020Categories: Tutele

Il 26 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo avente ad oggetto l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento n. 655 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
L’obiettivo è quello di consentire al creditore di ottenere in maniera rapida un’ordinanza europea di sequestro conservativo di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro per impedire che possa essere compromessa la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore.
Tale disciplina si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale con esclusione di quelli sorti in relazioni a procedure di fallimento o affini, arbitrato, sicurezza sociale, regime patrimoniale tra i coniugi, testamento e successioni.
Grava sul creditore procedente fornire prove documentali sufficienti in merito alla urgente necessità di ottenere dall’Autorità Giudiziaria una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile.
È inoltre prevista la possibilità per il creditore di formalizzare apposita richiesta di ricerca di ulteriori informazioni patrimoniali sul debitore – che si svolgerà attraverso modalità telematiche – da presentare al Tribunale in cui il medesimo ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Una volta ottenuta l’ordinanza europea di sequestro conservativo dall’autorità competente, la stessa si esegue secondo le norme previste dall’articolo 678 del codice di procedura civile nelle forme del pignoramento presso terzi.
Previsti mezzi di ricorso a tutela del debitore avverso sia l’ordinanza europea di sequestro conservativo che l’esecuzione della medesima.
L’impugnazione invece, segue la disciplina dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
Necessario affinché le parti possano stare in giudizio è l’assistenza di un difensore.
Resta ferma comunque la possibilità per il debitore di richiedere all’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza il dissequestro dei conti se formalizza in sostituzione idonea garanzia per l’importo sottoposto a sequestro o una garanzia alternativa ammessa dal diritto dello Stato membro in cui è ubicata l’autorità competente.

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Nuove procedure riguardanti il sequestro conservativo dei conti correnti bancari accesi nel territorio dell’Unione Europea per il recupero transfrontaliero dei crediti civili e commerciali.

Published On: 25 Novembre 2020

Il 26 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo avente ad oggetto l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento n. 655 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
L’obiettivo è quello di consentire al creditore di ottenere in maniera rapida un’ordinanza europea di sequestro conservativo di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro per impedire che possa essere compromessa la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore.
Tale disciplina si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale con esclusione di quelli sorti in relazioni a procedure di fallimento o affini, arbitrato, sicurezza sociale, regime patrimoniale tra i coniugi, testamento e successioni.
Grava sul creditore procedente fornire prove documentali sufficienti in merito alla urgente necessità di ottenere dall’Autorità Giudiziaria una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile.
È inoltre prevista la possibilità per il creditore di formalizzare apposita richiesta di ricerca di ulteriori informazioni patrimoniali sul debitore – che si svolgerà attraverso modalità telematiche – da presentare al Tribunale in cui il medesimo ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Una volta ottenuta l’ordinanza europea di sequestro conservativo dall’autorità competente, la stessa si esegue secondo le norme previste dall’articolo 678 del codice di procedura civile nelle forme del pignoramento presso terzi.
Previsti mezzi di ricorso a tutela del debitore avverso sia l’ordinanza europea di sequestro conservativo che l’esecuzione della medesima.
L’impugnazione invece, segue la disciplina dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
Necessario affinché le parti possano stare in giudizio è l’assistenza di un difensore.
Resta ferma comunque la possibilità per il debitore di richiedere all’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza il dissequestro dei conti se formalizza in sostituzione idonea garanzia per l’importo sottoposto a sequestro o una garanzia alternativa ammessa dal diritto dello Stato membro in cui è ubicata l’autorità competente.

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