Ordinanza di demolizione di un immobile oggetto di sequestro penale

Published On: 15 Novembre 2024Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

La prima sezione del TAR Catania, con sentenza n. 3672/2024 pubblicata il 7 novembre 2024, si è recentemente pronunciata sulla legittimità (o meno) dell’ordinanza di demolizione di un immobile già oggetto di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria penale.

La fattispecie e le ragioni di ricorso

Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione con un unico motivo di gravame rilevandone la nullità ex art. 21 septies L. 241/1990 (o comunque l’illegittimità per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti).

In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, il provvedimento sarebbe nullo in quanto l’ordine di demolizione avrebbe ad oggetto un “facere inesigibile” essendo l’immobile – in ragione del sequestro penale – sottratto alla disponibilità del destinatario del comando.

I tre orientamenti giurisprudenziali

Il TAR Catania, con la decisione in rassegna, ha preventivamente rilevato che la questione del rapporto tra sequestro dell’immobile e ordinanza di demolizione è stata oggetto di molteplici pronunce giurisprudenziali.

In particolare – secondo il Giudice amministrativo – si possono distinguere tre orientamenti.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale l’ordine di demolizione sarebbe nullo ex art. 21 septies (come in effetti rilevato dal ricorrente) essendo il provvedimento privo di un elemento essenziale dell’atto, ovvero la materiale possibilità per il destinatario di demolire il manufatto abusivo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2020, n. 2431; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 13 gennaio 2022, n. 11).

Altra e distinta corrente giurisprudenziale, invece, ritiene che l’ordinanza di demolizione non sia nulla, né illegittima anche quando abbia ad oggetto un immobile sottoposto a sequestro penale.

In tali ipotesi il destinatario dell’ordine avrebbe la facoltà (e anzi, secondo tale orientamento giurisprudenziale, il vero e proprio onere) di chiedere al Giudice penale il dissequestro dell’immobile attivando la procedura ex art. 85 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale al fine di ottemperare all’ordine amministrativo.

L’ordinanza di demolizione sarebbe dunque valida ed efficace (con tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inottemperanza) anche ove avente ad oggetto un immobile sottoposto a sequestro penale (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. I, 3 ottobre 2024, n. 1258; Cons. Stato, sez. II, 2 agosto 2024, n. 6950; Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3365; Cons. Stato, sez. VII, 9 febbraio 2024, n. 1310).

Secondo un ultimo orientamento, infine, il destinatario del provvedimento di demolizione non avrebbe alcun onere di chiedere il dissequestro dell’immobile per eseguire l’ordine del Comune.

L’ingiunzione a demolire, dunque, sarebbe concretamente ineseguibile ma tale situazione non si riverbererebbe sulla validità del provvedimento.

In buona sostanza l’ordinanza di demolizione di un immobile oggetto di sequestro penale sarebbe pienamente valida ma priva di esecutività “in ragione di un vincolo esterno rappresentato dal sequestro penale e fintanto che duri l’efficacia del sequestro” (cfr., ex plurimis, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 17 novembre 2023, n. 817; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 25 maggio 2023, n. 280; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 15 aprile 2021, n. 309; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 23 ottobre 2020, n. 277).

La soluzione adottata dal TAR Catania

Il TAR Catania, decidendo nel merito la vertenza, ha ritenuto il primo orientamento giurisprudenziale minoritario e recessivo in quanto il sequestro penale “non sottrae definitivamente il bene alla disponibilità del destinatario del comando: effetto da ricondursi solo alla successiva, eventuale, confisca” (Consiglio di Stato, sezione seconda, 9 maggio 2024 n. 4193).

Il Giudice Amministrativo etneo ha poi rigettato il ricorso, senza propriamente aderire ad alcuno degli altri due orientamenti giurisprudenziali, limitandosi a rilevare che il sequestro penale dell’immobile “non influenza la legittimità dell’ordinanza di demolizione” (in tal senso Consiglio di Stato, sezione sesta, 4 dicembre 2023, n. 10495).

E ciò, presumibilmente, perché tanto per il secondo quanto per il terzo orientamento giurisprudenziale l’ordinanza di demolizione sarebbe comunque valida anche in presenza di un sequestro penale dell’immobile abusivo.

Irrilevante dunque è l’adesione al secondo o al terzo orientamento nel caso di impugnazione dell’ordinanza di demolizione (mentre diversamente lo sarebbe nell’ipotesi in cui si impugnasse l’eventuale successivo provvedimento di acquisizione gratuita dovendo il Giudice accertare – in presenza di un sequestro penale – se l’ordine era “esecutivo” o meno).

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Ordinanza di demolizione di un immobile oggetto di sequestro penale

Published On: 15 Novembre 2024

La prima sezione del TAR Catania, con sentenza n. 3672/2024 pubblicata il 7 novembre 2024, si è recentemente pronunciata sulla legittimità (o meno) dell’ordinanza di demolizione di un immobile già oggetto di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria penale.

La fattispecie e le ragioni di ricorso

Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione con un unico motivo di gravame rilevandone la nullità ex art. 21 septies L. 241/1990 (o comunque l’illegittimità per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti).

In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, il provvedimento sarebbe nullo in quanto l’ordine di demolizione avrebbe ad oggetto un “facere inesigibile” essendo l’immobile – in ragione del sequestro penale – sottratto alla disponibilità del destinatario del comando.

I tre orientamenti giurisprudenziali

Il TAR Catania, con la decisione in rassegna, ha preventivamente rilevato che la questione del rapporto tra sequestro dell’immobile e ordinanza di demolizione è stata oggetto di molteplici pronunce giurisprudenziali.

In particolare – secondo il Giudice amministrativo – si possono distinguere tre orientamenti.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale l’ordine di demolizione sarebbe nullo ex art. 21 septies (come in effetti rilevato dal ricorrente) essendo il provvedimento privo di un elemento essenziale dell’atto, ovvero la materiale possibilità per il destinatario di demolire il manufatto abusivo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2020, n. 2431; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 13 gennaio 2022, n. 11).

Altra e distinta corrente giurisprudenziale, invece, ritiene che l’ordinanza di demolizione non sia nulla, né illegittima anche quando abbia ad oggetto un immobile sottoposto a sequestro penale.

In tali ipotesi il destinatario dell’ordine avrebbe la facoltà (e anzi, secondo tale orientamento giurisprudenziale, il vero e proprio onere) di chiedere al Giudice penale il dissequestro dell’immobile attivando la procedura ex art. 85 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale al fine di ottemperare all’ordine amministrativo.

L’ordinanza di demolizione sarebbe dunque valida ed efficace (con tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inottemperanza) anche ove avente ad oggetto un immobile sottoposto a sequestro penale (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. I, 3 ottobre 2024, n. 1258; Cons. Stato, sez. II, 2 agosto 2024, n. 6950; Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3365; Cons. Stato, sez. VII, 9 febbraio 2024, n. 1310).

Secondo un ultimo orientamento, infine, il destinatario del provvedimento di demolizione non avrebbe alcun onere di chiedere il dissequestro dell’immobile per eseguire l’ordine del Comune.

L’ingiunzione a demolire, dunque, sarebbe concretamente ineseguibile ma tale situazione non si riverbererebbe sulla validità del provvedimento.

In buona sostanza l’ordinanza di demolizione di un immobile oggetto di sequestro penale sarebbe pienamente valida ma priva di esecutività “in ragione di un vincolo esterno rappresentato dal sequestro penale e fintanto che duri l’efficacia del sequestro” (cfr., ex plurimis, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 17 novembre 2023, n. 817; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 25 maggio 2023, n. 280; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 15 aprile 2021, n. 309; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 23 ottobre 2020, n. 277).

La soluzione adottata dal TAR Catania

Il TAR Catania, decidendo nel merito la vertenza, ha ritenuto il primo orientamento giurisprudenziale minoritario e recessivo in quanto il sequestro penale “non sottrae definitivamente il bene alla disponibilità del destinatario del comando: effetto da ricondursi solo alla successiva, eventuale, confisca” (Consiglio di Stato, sezione seconda, 9 maggio 2024 n. 4193).

Il Giudice Amministrativo etneo ha poi rigettato il ricorso, senza propriamente aderire ad alcuno degli altri due orientamenti giurisprudenziali, limitandosi a rilevare che il sequestro penale dell’immobile “non influenza la legittimità dell’ordinanza di demolizione” (in tal senso Consiglio di Stato, sezione sesta, 4 dicembre 2023, n. 10495).

E ciò, presumibilmente, perché tanto per il secondo quanto per il terzo orientamento giurisprudenziale l’ordinanza di demolizione sarebbe comunque valida anche in presenza di un sequestro penale dell’immobile abusivo.

Irrilevante dunque è l’adesione al secondo o al terzo orientamento nel caso di impugnazione dell’ordinanza di demolizione (mentre diversamente lo sarebbe nell’ipotesi in cui si impugnasse l’eventuale successivo provvedimento di acquisizione gratuita dovendo il Giudice accertare – in presenza di un sequestro penale – se l’ordine era “esecutivo” o meno).

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