Piena conoscenza del titolo edilizio da parte del terzo (proprietario di un immobile limitrofo)

Published On: 21 Febbraio 2019Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni, Tutele

Secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza dell’11 febbraio 2019 numero 982, la piena conoscenza della concessione edilizia asseritamente lesiva dei diritti di terzi non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, facendo maturare in capo a quest’ultimo la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività.
Con specifico riferimento alla impugnazione dei titoli edilizi, va inoltre rilevato che la vicinitas di un soggetto rispetto all’area e alle opere edilizie contestate induce a ritenere che lo stesso abbia potuto avere più facilmente conoscenza della loro entità (anche prima della conclusione dei lavori).
Sicché, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un permesso di costruire da parte di terzi, la percezione dell’effetto lesivo si atteggia diversamente a seconda che si contesti l’illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato oppure, come accaduto nel caso di specie, che si contesti il contenuto specifico del permesso (ad esempio, per eccesso di volumetria o per violazione delle distanze minime tra fabbricati).
Pertanto, nel caso in cui si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area, il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso sarà  individuato nell’inizio dei lavori.
Laddove invece si contesti il quomodo dal completamento dei lavori, il termine decadenziale inizierà a decorrere dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto (cfr. (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 3875 del 2018; Sez. IV, n. 5754 del 2017; Sez. VI, n. 4830 del 2017; Sez. IV, n. 3067 del 2017; Sez. IV, 15 novembre 2016, n. 4701; Sez. IV, n. 1135 del 2016; Sez. IV, nn. 4909 e 4910 del 2015; Sez. IV, 22 dicembre 2014 n. 6337; Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2107; Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2209, che si conformano sostanzialmente all’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2011).
Resta comunque ferma la possibilità di ricorrere  sin dal momento della constatazione della presenza dello scavo (a quella data, si badi, deve per legge essere presente il cartello dei lavori e deve essere stata data effettiva pubblicità sull’albo pretorio del rilascio del titolo edilizio),  senza quindi subordinare il termine di proposizione del ricorso all’esito positivo dell’eventuale istanza d’accesso presentata per avere contezza della pratica edilizia.
Ed invero, gli ulteriori  documenti di cui si sia venuti a conoscenza  all’esito dell’accesso potranno sempre essere impugnati con motivi aggiunti (nell’ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla loro acquisizione).
Tanto comprova che la “piena conoscenza” non può essere intesa come “conoscenza integrale” dei provvedimenti lesivi, salvo volere ritenere che il tradizionale rimedio dei motivi aggiunti non abbia una pratica ragion d’essere, o debba essere considerato come strumento residuale.

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Piena conoscenza del titolo edilizio da parte del terzo (proprietario di un immobile limitrofo)

Published On: 21 Febbraio 2019

Secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza dell’11 febbraio 2019 numero 982, la piena conoscenza della concessione edilizia asseritamente lesiva dei diritti di terzi non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, facendo maturare in capo a quest’ultimo la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività.
Con specifico riferimento alla impugnazione dei titoli edilizi, va inoltre rilevato che la vicinitas di un soggetto rispetto all’area e alle opere edilizie contestate induce a ritenere che lo stesso abbia potuto avere più facilmente conoscenza della loro entità (anche prima della conclusione dei lavori).
Sicché, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un permesso di costruire da parte di terzi, la percezione dell’effetto lesivo si atteggia diversamente a seconda che si contesti l’illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato oppure, come accaduto nel caso di specie, che si contesti il contenuto specifico del permesso (ad esempio, per eccesso di volumetria o per violazione delle distanze minime tra fabbricati).
Pertanto, nel caso in cui si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area, il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso sarà  individuato nell’inizio dei lavori.
Laddove invece si contesti il quomodo dal completamento dei lavori, il termine decadenziale inizierà a decorrere dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto (cfr. (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 3875 del 2018; Sez. IV, n. 5754 del 2017; Sez. VI, n. 4830 del 2017; Sez. IV, n. 3067 del 2017; Sez. IV, 15 novembre 2016, n. 4701; Sez. IV, n. 1135 del 2016; Sez. IV, nn. 4909 e 4910 del 2015; Sez. IV, 22 dicembre 2014 n. 6337; Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2107; Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2209, che si conformano sostanzialmente all’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2011).
Resta comunque ferma la possibilità di ricorrere  sin dal momento della constatazione della presenza dello scavo (a quella data, si badi, deve per legge essere presente il cartello dei lavori e deve essere stata data effettiva pubblicità sull’albo pretorio del rilascio del titolo edilizio),  senza quindi subordinare il termine di proposizione del ricorso all’esito positivo dell’eventuale istanza d’accesso presentata per avere contezza della pratica edilizia.
Ed invero, gli ulteriori  documenti di cui si sia venuti a conoscenza  all’esito dell’accesso potranno sempre essere impugnati con motivi aggiunti (nell’ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla loro acquisizione).
Tanto comprova che la “piena conoscenza” non può essere intesa come “conoscenza integrale” dei provvedimenti lesivi, salvo volere ritenere che il tradizionale rimedio dei motivi aggiunti non abbia una pratica ragion d’essere, o debba essere considerato come strumento residuale.

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