Accesso agli atti preparatori di servizio giornalistico

Published On: 13 Aprile 2022

Il Consiglio di Stato, per stavolta, dà ragione a “Report”.

Aveva fatto scalpore qualche mese fa la decisione del TAR Lazio che condannava la nota trasmissione giornalistica di Rai3 a esibire la documentazione preparatoria di un servizio televisivo del 2020 (dal titolo, “Vassalli, valvassori e valvassini”) richiesta da un legale che vi era stato menzionato e si era sentito leso nell’onore e nella reputazione professionale.

Ebbene la RAI aveva prontamente presentato appello al Consiglio di Stato che – con la recentissima sentenza dell’11.04.2022 – ha definito il giudizio, dando appunto ragione alla RAI (e respingendo totalmente le pretese del legale che aveva richiesto la documentazione).

Il Consiglio di Stato non ha però affermato l’assoluta inaccessibilità di tale “documentazione preparatoria”, in virtù del segreto professionale dei giornalisti, del diritto di cronaca o della libertà di informazione, variamente invocati anche da una serie di associazioni sindacali di giornalisti che sono intervenute in giudizio.

Piuttosto, il Supremo Consesso ha ritenuto che l’istanza di accesso a suo tempo presentata non aveva adeguatamente spiegato le ragioni che rendevano necessaria l’esibizione della documentazione preparatoria, non andata in onda, ai “fini difensivi”, ovvero in vista della “tutela della posizione giuridica tutelanda”.

Ciò fermo restando che la “raccolta del materiale destinato ad essere trasmesso” rientra anch’essa nella nozione di “servizio pubblico” affidato alla RAI e che i relativi “documenti preparatori” non possono considerarsi “interna corporis” estranei all’accesso, ma sono anzi – in generale – “documenti amministrativi“, pure soggetti alla disciplina dell’accesso c.d. documentale di cui alla legge 241/1990.

La sentenza del Consiglio ha inoltre confermato che la RAI, come società partecipata pubblica quotata in borsa, è esclusa dal novero dei soggetti destinatari della disciplina sull’accesso civico (artt. 2 e ss. D.lgs. 33/2013), sulla scorta di disposizioni legislative espresse che non presentano profili di incostituzionalità.

#accessoagli atti #report #rai #serviziopubblico

About the Author: Valentina Magnano S. Lio

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Accesso agli atti preparatori di servizio giornalistico

Published On: 13 Aprile 2022

Il Consiglio di Stato, per stavolta, dà ragione a “Report”.

Aveva fatto scalpore qualche mese fa la decisione del TAR Lazio che condannava la nota trasmissione giornalistica di Rai3 a esibire la documentazione preparatoria di un servizio televisivo del 2020 (dal titolo, “Vassalli, valvassori e valvassini”) richiesta da un legale che vi era stato menzionato e si era sentito leso nell’onore e nella reputazione professionale.

Ebbene la RAI aveva prontamente presentato appello al Consiglio di Stato che – con la recentissima sentenza dell’11.04.2022 – ha definito il giudizio, dando appunto ragione alla RAI (e respingendo totalmente le pretese del legale che aveva richiesto la documentazione).

Il Consiglio di Stato non ha però affermato l’assoluta inaccessibilità di tale “documentazione preparatoria”, in virtù del segreto professionale dei giornalisti, del diritto di cronaca o della libertà di informazione, variamente invocati anche da una serie di associazioni sindacali di giornalisti che sono intervenute in giudizio.

Piuttosto, il Supremo Consesso ha ritenuto che l’istanza di accesso a suo tempo presentata non aveva adeguatamente spiegato le ragioni che rendevano necessaria l’esibizione della documentazione preparatoria, non andata in onda, ai “fini difensivi”, ovvero in vista della “tutela della posizione giuridica tutelanda”.

Ciò fermo restando che la “raccolta del materiale destinato ad essere trasmesso” rientra anch’essa nella nozione di “servizio pubblico” affidato alla RAI e che i relativi “documenti preparatori” non possono considerarsi “interna corporis” estranei all’accesso, ma sono anzi – in generale – “documenti amministrativi“, pure soggetti alla disciplina dell’accesso c.d. documentale di cui alla legge 241/1990.

La sentenza del Consiglio ha inoltre confermato che la RAI, come società partecipata pubblica quotata in borsa, è esclusa dal novero dei soggetti destinatari della disciplina sull’accesso civico (artt. 2 e ss. D.lgs. 33/2013), sulla scorta di disposizioni legislative espresse che non presentano profili di incostituzionalità.

#accessoagli atti #report #rai #serviziopubblico

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