Test e tamponi antigenici rapidi per il COVID solo in farmacia

Published On: 21 Luglio 2022

La Corte Costituzionale, con la sentenza dell’8 luglio 2022 numero 171, ha ritenuto legittimi i commi 418 e 419 dell’articolo 1 della legge 179/2020 nella parte in cui consentono alle sole farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare i Test antigenici e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione del Covid 19.

La Corte ha in particolare escluso che vi si possa ravvisare un’ingiustificata disparità di trattamento in violazione dei princìpi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, considerate le “significative differenze” tra i due esercizi.

Le parafarmacie sono infatti esercizi commerciali che ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 223 del 2006 “possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione … e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica”.

Mentre le farmacie, erogando l’assistenza farmaceutica oggi ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, svolgono un “servizio di pubblico interesse” al fine di “garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l’indubbia natura commerciale dell’attività del farmacista”.

In un tale contesto, la scelta legislativa di consentire l’effettuazione dei test solo alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, rientra pertanto nella sfera della discrezionalità legislativa e non è censurabile per irragionevolezza.

#Covid19 #antigenici #test #tamponi #farmacia #parafarmacia

About the Author: Gregorio Panetta

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Test e tamponi antigenici rapidi per il COVID solo in farmacia

Published On: 21 Luglio 2022

La Corte Costituzionale, con la sentenza dell’8 luglio 2022 numero 171, ha ritenuto legittimi i commi 418 e 419 dell’articolo 1 della legge 179/2020 nella parte in cui consentono alle sole farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare i Test antigenici e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione del Covid 19.

La Corte ha in particolare escluso che vi si possa ravvisare un’ingiustificata disparità di trattamento in violazione dei princìpi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, considerate le “significative differenze” tra i due esercizi.

Le parafarmacie sono infatti esercizi commerciali che ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 223 del 2006 “possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione … e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica”.

Mentre le farmacie, erogando l’assistenza farmaceutica oggi ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, svolgono un “servizio di pubblico interesse” al fine di “garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l’indubbia natura commerciale dell’attività del farmacista”.

In un tale contesto, la scelta legislativa di consentire l’effettuazione dei test solo alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, rientra pertanto nella sfera della discrezionalità legislativa e non è censurabile per irragionevolezza.

#Covid19 #antigenici #test #tamponi #farmacia #parafarmacia

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