Principio di equivalenza delle specifiche tecniche

Published On: 28 Dicembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 13 dicembre 2018 numero 7039, ha chiarito che il principio di equivalenza riaffermato dall’articolo 68 del D.Lgs. 50/2016 – “…in attuazione del principio comunitario della massima concorrenza…” – è finalizzato a che la scelta  ponderata e fruttuosa del miglior contraente, operata dalla Commissione, non debba comportare “…ostacoli non giustificati da reali esigenze tecniche…”.

I Giudici del Supremo Consesso Amministrativo, citando un precedente della medesima Sezione (sentenza n. 1316/2017), hanno ribadito che “…il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche è un presidio del canone comunitario dell’effettiva concorrenza (come tale vincolante per l’Amministrazione e per il giudice) ed impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto…”.

Pertanto, “…se è vero che il concorrente che voglia avvalersi del principio di equivalenza, ha l’onere di dimostrare, appunto, l’equivalenza tra i prodotti, non potendo pretendere che di tale accertamento si faccia carico la Commissione di gara..”, una volta che l’Amministrazione abbia proceduto in tal senso, la successiva scelta tecnico discrezionale può essere inficiata “..soltanto qualora se ne dimostri l’erroneità..”.

Ciò, tanto più in quanto “…l’art. 68 vigente, non prevede più che «l’operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnal(i) con separata dichiarazione che allega all’offerta» (art. 68, comma 6, d.lgs. 163/2006), mentre ha mantenuto la possibilità di dimostrare nell’offerta «con qualsiasi mezzo appropriato … che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche» (art. 68, commi 7 e 8, del d.lgs. 50/2016)…”.

Ultimi Articoli inseriti

Annullabilità delle dimissioni rassegnate dal dipendente minacciato di licenziamento

25 Marzo 2024|Commenti disabilitati su Annullabilità delle dimissioni rassegnate dal dipendente minacciato di licenziamento

La Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro, con la recente ordinanza numero 7190 del 18 marzo 2024, si è pronunciata sull’annullabilità delle dimissioni rassegnate dal lavoratore minacciato di licenziamento. La vicenda La fattispecie esaminata [...]

“One shot” provvedimentale e lode agli esami di maturità

22 Marzo 2024|Commenti disabilitati su “One shot” provvedimentale e lode agli esami di maturità

Il Tribunale Amministrativo della Campania, con sentenza del 19 febbraio 2024 numero 1176, nel decidere una controversia in materia di mancata attribuzione della lode agli esami di maturità, ha trattato il tema del cosiddetto one [...]

Le tappe operative della ZES Unica

20 Marzo 2024|Commenti disabilitati su Le tappe operative della ZES Unica

La Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica, di seguito denominata «ZES Unica» – che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna – è stata istituita dal [...]

About the Author: Giovanni Lavenia

Condividi

Principio di equivalenza delle specifiche tecniche

Published On: 28 Dicembre 2018

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 13 dicembre 2018 numero 7039, ha chiarito che il principio di equivalenza riaffermato dall’articolo 68 del D.Lgs. 50/2016 – “…in attuazione del principio comunitario della massima concorrenza…” – è finalizzato a che la scelta  ponderata e fruttuosa del miglior contraente, operata dalla Commissione, non debba comportare “…ostacoli non giustificati da reali esigenze tecniche…”.

I Giudici del Supremo Consesso Amministrativo, citando un precedente della medesima Sezione (sentenza n. 1316/2017), hanno ribadito che “…il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche è un presidio del canone comunitario dell’effettiva concorrenza (come tale vincolante per l’Amministrazione e per il giudice) ed impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto…”.

Pertanto, “…se è vero che il concorrente che voglia avvalersi del principio di equivalenza, ha l’onere di dimostrare, appunto, l’equivalenza tra i prodotti, non potendo pretendere che di tale accertamento si faccia carico la Commissione di gara..”, una volta che l’Amministrazione abbia proceduto in tal senso, la successiva scelta tecnico discrezionale può essere inficiata “..soltanto qualora se ne dimostri l’erroneità..”.

Ciò, tanto più in quanto “…l’art. 68 vigente, non prevede più che «l’operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnal(i) con separata dichiarazione che allega all’offerta» (art. 68, comma 6, d.lgs. 163/2006), mentre ha mantenuto la possibilità di dimostrare nell’offerta «con qualsiasi mezzo appropriato … che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche» (art. 68, commi 7 e 8, del d.lgs. 50/2016)…”.

About the Author: Giovanni Lavenia