Procedura per l’accesso ai finanziamenti del fondo amianto per gli edifici pubblici

Published On: 22 Novembre 2020Categories: Pubblica Amministrazione, Varie

In data 19 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Direttoriale n. 486 del 13 dicembre 2019 da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante il bando relativo all’annualità 2018 per l’accesso ai finanziamenti del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni pubblici contaminati da amianto, così come istituito dalla legge n. 221/2015.
L’obiettivo del fondo è quello di finanziare, integralmente o parzialmente, i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica, mediante rimozione e smaltimento dell’amianto e dei manufatti in cemento-amianto da edifici e strutture di proprietà dell’ente e destinate allo svolgimento di attività dell’amministrazione partecipante o di attività di interesse pubblico.
La formazione della graduatoria finale è determinata dai seguenti criteri di priorità: 1) interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi; 2) interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e amministrazioni in merito alla presenza di amianto; 3) interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi dall’erogazione del contributo; 4) interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno di un Sito di bonifica di Interesse Nazionale e/o inseriti nella mappatura dell’amianto ai sensi del Decreto Ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003.
Destinatari del bando sono le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 che dovranno presentare la domanda entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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Procedura per l’accesso ai finanziamenti del fondo amianto per gli edifici pubblici

Published On: 22 Novembre 2020

In data 19 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Direttoriale n. 486 del 13 dicembre 2019 da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante il bando relativo all’annualità 2018 per l’accesso ai finanziamenti del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni pubblici contaminati da amianto, così come istituito dalla legge n. 221/2015.
L’obiettivo del fondo è quello di finanziare, integralmente o parzialmente, i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica, mediante rimozione e smaltimento dell’amianto e dei manufatti in cemento-amianto da edifici e strutture di proprietà dell’ente e destinate allo svolgimento di attività dell’amministrazione partecipante o di attività di interesse pubblico.
La formazione della graduatoria finale è determinata dai seguenti criteri di priorità: 1) interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi; 2) interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e amministrazioni in merito alla presenza di amianto; 3) interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi dall’erogazione del contributo; 4) interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno di un Sito di bonifica di Interesse Nazionale e/o inseriti nella mappatura dell’amianto ai sensi del Decreto Ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003.
Destinatari del bando sono le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 che dovranno presentare la domanda entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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