Regolarità fiscale negli appalti pubblici

Published On: 5 Novembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

La Prima Sezione del TAR Puglia di Lecce, con la decisione del 31 ottobre 2018 n. 1637 – richiamandosi a quella “costante e pacifica” giurisprudenza secondo cui la regolarità fiscale delle imprese partecipanti ad appalti pubblici sussiste quando, alternativamente, a carico dell’impresa non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione ovvero, in caso d’impugnazione, la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato – ha ribadito che il requisito della definitività dell’accertamento, oggi previsto dall’art. 80 comma 4 del decreto legislativo 50/2016, alla stregua dell’art. 38, comma 1, lett. g), del Codice dei contratti pubblici (che già parlava di «violazioni […] definitivamente accertate»), “…non ricorre quando la definizione concreta del rapporto tributario è ancora esposta all’oppugnabilità o alla negazione giudiziale e dunque non ha raggiunto un livello di sicurezza tale per cui l’aspirante concorrente sia da presumere senz’altro inaffidabile e da estromettere: vale a dire, o allorché siano ancora pendenti i termini per la presentazione di una contestazione giurisdizionale o, in caso di avvenuta impugnazione, allorché la pronuncia giurisdizionale non sia ancora passata in giudicato (in termini, ex multis, Cons. Stato, V, 20 aprile 2010, n. 2213; VI, 27 febbraio 2008, n. 716)…”.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale Amministrativo pugliese con la decisione in rassegna ha ritenuto legittimo l’operato della Stazione appaltante la quale, nel caso sottoposto al suo esame, aveva infine aggiudicato la commessa alla controinteressata, nei confronti della quale era emersa – in fase di verifica dei requisiti, post aggiudicazione – una certificazione di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate, in realtà errata (e successivamente annullata in autotutela dalla stessa Agenzia delle Entrate), essendo relativa ad una pretesa tributaria che – alla data della partecipazione alla gara – era stata già oggetto di “sgravio”.

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Regolarità fiscale negli appalti pubblici

Published On: 5 Novembre 2018

La Prima Sezione del TAR Puglia di Lecce, con la decisione del 31 ottobre 2018 n. 1637 – richiamandosi a quella “costante e pacifica” giurisprudenza secondo cui la regolarità fiscale delle imprese partecipanti ad appalti pubblici sussiste quando, alternativamente, a carico dell’impresa non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione ovvero, in caso d’impugnazione, la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato – ha ribadito che il requisito della definitività dell’accertamento, oggi previsto dall’art. 80 comma 4 del decreto legislativo 50/2016, alla stregua dell’art. 38, comma 1, lett. g), del Codice dei contratti pubblici (che già parlava di «violazioni […] definitivamente accertate»), “…non ricorre quando la definizione concreta del rapporto tributario è ancora esposta all’oppugnabilità o alla negazione giudiziale e dunque non ha raggiunto un livello di sicurezza tale per cui l’aspirante concorrente sia da presumere senz’altro inaffidabile e da estromettere: vale a dire, o allorché siano ancora pendenti i termini per la presentazione di una contestazione giurisdizionale o, in caso di avvenuta impugnazione, allorché la pronuncia giurisdizionale non sia ancora passata in giudicato (in termini, ex multis, Cons. Stato, V, 20 aprile 2010, n. 2213; VI, 27 febbraio 2008, n. 716)…”.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale Amministrativo pugliese con la decisione in rassegna ha ritenuto legittimo l’operato della Stazione appaltante la quale, nel caso sottoposto al suo esame, aveva infine aggiudicato la commessa alla controinteressata, nei confronti della quale era emersa – in fase di verifica dei requisiti, post aggiudicazione – una certificazione di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate, in realtà errata (e successivamente annullata in autotutela dalla stessa Agenzia delle Entrate), essendo relativa ad una pretesa tributaria che – alla data della partecipazione alla gara – era stata già oggetto di “sgravio”.

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