Retrocessione parziale di beni inutilizzati allo scadere del PIP

Con la sentenza del 2 gennaio 2019 numero 22 in materia di retrocessione parziale dei beni espropriati, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello dei ricorrenti, chiarendo che il termine decennale di efficacia previsto per i piani per gli insediamenti produttivi, si applica solo alle disposizioni di contenuto espropriativo, non anche alle prescrizioni urbanistiche di piano, che rimangono pienamente operanti e vincolanti sino all’approvazione di un nuovo piano attuativo.
Nel caso di specie, negli anni ’80 svariati immobili di proprietà dei ricorrenti erano stati oggetto di atto di cessione volontaria, in luogo di espropriazione, ai sensi della legge n. 865 del 1971, in ossequio al Piano degli Insediamenti Produttivi adottato dal comune di Bologna nel 1974; poiché rimasti del tutto inutilizzati, alla scadenza del suddetto PIP, gli eredi hanno chiesto la retrocessione dei beni, riconducendo la fattispecie all’ipotesi della “retrocessione parziale”.
La Sezione, ricordando che “… la retrocessione parziale (già prevista dagli artt. 60 e 61 della legge 2359 del 1865 ed ora prevista dall’art. 47 del d.P.R. n. 327 del 2001) si configura quando, dopo l’esecuzione totale o parziale dell’opera pubblica, alcuni dei fondi espropriati non abbiano ricevuto la prevista destinazione e rispetto ad essi può ancora esercitarsi una valutazione discrezionale circa la convenienza di utilizzarli in funzione dell’opera realizzata, sicché tali beni possono essere restituiti solo se l’Amministrazione abbia dichiarato che essi non servono più alla realizzazione dell’opera nel suo complesso …”, ha chiarito altresì che “… la pretesa restituzione, pertanto, è subordinata ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione, rispetto alla quale l’ex proprietario è titolare di un interesse legittimo pretensivo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo …”.
Il Consiglio di Stato dunque, chiarito come la retrocessione parziale dei beni sia subordinata ad una determinazione amministrativa di inservibilità dei fondi espropriati all’opera pubblica, ha ritenuto che, avendo il PIP valore di piano particolareggiato, allo scadere del termine decennale il Comune consumi il potere espropriativo, mentre la destinazione d’uso delle aree permanga fino a nuova disciplina.
La costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha avuto modo di chiarire che “… in una fattispecie in cui si è affermata l’applicabilità del termine decennale di efficacia dei piani particolareggiati anche ai piani di lottizzazione, che, alla scadenza del termine di efficacia, sopravvivono la destinazione di zona, la destinazione ad uso pubblico di un bene privato, gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale e quant’altro attenga all’armonico assetto del territorio, trattandosi di misure che devono rimanere inalterate fino all’intervento di una nuova pianificazione, non essendo la stessa condizionata all’eventuale scadenza di vincoli espropriativi o di altra natura (cfr. Con. Stato, IV, 18 maggio 2018, n. 3002, che richiama Cons. Stato, IV, n. 4036 del 2017; V, n. 6823 del 2013; IV, n. 2045 del 2012, cfr. anche Cons. Stato, IV, 22 ottobre 2018, n. 5994) …”.
Tali considerazioni, secondo la sentenza in commento, trovano applicazione anche al Piano di Insediamenti Produttivi (Cons. Stato, Sez. III, 24 agosto 2010, n. 3904) e pertanto, se allo scadere del termine decennale dall’approvazione è stato già concluso il procedimento espropriativo, permarrà comunque la destinazione degli immobili espropriati al perseguimento degli obiettivi del PIP. 

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Retrocessione parziale di beni inutilizzati allo scadere del PIP

Published On: 14 Gennaio 2019

Con la sentenza del 2 gennaio 2019 numero 22 in materia di retrocessione parziale dei beni espropriati, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello dei ricorrenti, chiarendo che il termine decennale di efficacia previsto per i piani per gli insediamenti produttivi, si applica solo alle disposizioni di contenuto espropriativo, non anche alle prescrizioni urbanistiche di piano, che rimangono pienamente operanti e vincolanti sino all’approvazione di un nuovo piano attuativo.
Nel caso di specie, negli anni ’80 svariati immobili di proprietà dei ricorrenti erano stati oggetto di atto di cessione volontaria, in luogo di espropriazione, ai sensi della legge n. 865 del 1971, in ossequio al Piano degli Insediamenti Produttivi adottato dal comune di Bologna nel 1974; poiché rimasti del tutto inutilizzati, alla scadenza del suddetto PIP, gli eredi hanno chiesto la retrocessione dei beni, riconducendo la fattispecie all’ipotesi della “retrocessione parziale”.
La Sezione, ricordando che “… la retrocessione parziale (già prevista dagli artt. 60 e 61 della legge 2359 del 1865 ed ora prevista dall’art. 47 del d.P.R. n. 327 del 2001) si configura quando, dopo l’esecuzione totale o parziale dell’opera pubblica, alcuni dei fondi espropriati non abbiano ricevuto la prevista destinazione e rispetto ad essi può ancora esercitarsi una valutazione discrezionale circa la convenienza di utilizzarli in funzione dell’opera realizzata, sicché tali beni possono essere restituiti solo se l’Amministrazione abbia dichiarato che essi non servono più alla realizzazione dell’opera nel suo complesso …”, ha chiarito altresì che “… la pretesa restituzione, pertanto, è subordinata ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione, rispetto alla quale l’ex proprietario è titolare di un interesse legittimo pretensivo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo …”.
Il Consiglio di Stato dunque, chiarito come la retrocessione parziale dei beni sia subordinata ad una determinazione amministrativa di inservibilità dei fondi espropriati all’opera pubblica, ha ritenuto che, avendo il PIP valore di piano particolareggiato, allo scadere del termine decennale il Comune consumi il potere espropriativo, mentre la destinazione d’uso delle aree permanga fino a nuova disciplina.
La costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha avuto modo di chiarire che “… in una fattispecie in cui si è affermata l’applicabilità del termine decennale di efficacia dei piani particolareggiati anche ai piani di lottizzazione, che, alla scadenza del termine di efficacia, sopravvivono la destinazione di zona, la destinazione ad uso pubblico di un bene privato, gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale e quant’altro attenga all’armonico assetto del territorio, trattandosi di misure che devono rimanere inalterate fino all’intervento di una nuova pianificazione, non essendo la stessa condizionata all’eventuale scadenza di vincoli espropriativi o di altra natura (cfr. Con. Stato, IV, 18 maggio 2018, n. 3002, che richiama Cons. Stato, IV, n. 4036 del 2017; V, n. 6823 del 2013; IV, n. 2045 del 2012, cfr. anche Cons. Stato, IV, 22 ottobre 2018, n. 5994) …”.
Tali considerazioni, secondo la sentenza in commento, trovano applicazione anche al Piano di Insediamenti Produttivi (Cons. Stato, Sez. III, 24 agosto 2010, n. 3904) e pertanto, se allo scadere del termine decennale dall’approvazione è stato già concluso il procedimento espropriativo, permarrà comunque la destinazione degli immobili espropriati al perseguimento degli obiettivi del PIP. 

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