Ricorso per ottemperanza nei confronti del Comune in dissesto finanziario

Published On: 27 Giugno 2018Categories: Tutele, Varie

La Prima Sezione del TAR Sicilia di Catania, con la sentenza n.1246 dello scorso 11 giugno 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’ottemperanza proposto nei confronti di un Comune, in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto, in relazione ad un giudicato civile condannatorio precedente alla conclusione dell’ultimo esercizio connotato da bilancio approvato.
Ritenendo che, nello specifico, “..l’accertamento giudiziale contenuto nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, sussiste già anteriormente alla predetta data di discriminazione prima della quale dunque il credito ha acquisito i connotati della certezza, liquidità ed esigibilità…”, il Tribunale Amministrativo etneo ha  considerato “..integrati i presupposti individuati dalla legge per inibire le azioni esecutive…” di cui all’art. 248, co. 2 e 4, t.u. enti locali ed è così pervenuto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto per l’ottemperanza.
E ciò, ricordando peraltro come “…a tal riguardo condivisibile orientamento giurisprudenziale, sulla base del rilievo che la procedura di liquidazione dei debiti è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, ha affermato che la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l’inibitoria anche del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore…” e, correlativamente, come possa ritenersi “..indubbia la natura di giudizio esecutivo che va riconosciuta al giudizio di ottemperanza, quanto meno nel caso in cui si chieda l’esecuzione della sentenza con la quale il giudice ordinario ha condannato la Pubblica amministrazione ad una somma di denaro e, pertanto, l’assoggettabilità del giudizio di ottemperanza al divieto di esperibilità, in caso intervenuta dichiarazione di dissesto dell’ente locale (in tal senso da ultimo CdS sez. V 30/06/2017 n. 3184)…”.

Ultimi Articoli inseriti

Equivalenza delle certificazioni di qualità e criteri interpretativi della lex di gara

22 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Equivalenza delle certificazioni di qualità e criteri interpretativi della lex di gara

Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 3394, pubblicata il 15 aprile 2024, si è pronunciato – in riforma della pronuncia resa dal Tar – sulla possibilità o meno di valutare certificazioni di qualità [...]

Modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche

19 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il decreto legislativo del 24 marzo 2024 numero 48, recante “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) [...]

Contributi alle imprese per l’acquisto di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

17 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Contributi alle imprese per l’acquisto di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 87 del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 4 marzo 2024 che definisce, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, [...]

About the Author: Valentina Magnano S. Lio

Condividi

Ricorso per ottemperanza nei confronti del Comune in dissesto finanziario

Published On: 27 Giugno 2018

La Prima Sezione del TAR Sicilia di Catania, con la sentenza n.1246 dello scorso 11 giugno 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’ottemperanza proposto nei confronti di un Comune, in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto, in relazione ad un giudicato civile condannatorio precedente alla conclusione dell’ultimo esercizio connotato da bilancio approvato.
Ritenendo che, nello specifico, “..l’accertamento giudiziale contenuto nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, sussiste già anteriormente alla predetta data di discriminazione prima della quale dunque il credito ha acquisito i connotati della certezza, liquidità ed esigibilità…”, il Tribunale Amministrativo etneo ha  considerato “..integrati i presupposti individuati dalla legge per inibire le azioni esecutive…” di cui all’art. 248, co. 2 e 4, t.u. enti locali ed è così pervenuto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto per l’ottemperanza.
E ciò, ricordando peraltro come “…a tal riguardo condivisibile orientamento giurisprudenziale, sulla base del rilievo che la procedura di liquidazione dei debiti è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, ha affermato che la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l’inibitoria anche del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore…” e, correlativamente, come possa ritenersi “..indubbia la natura di giudizio esecutivo che va riconosciuta al giudizio di ottemperanza, quanto meno nel caso in cui si chieda l’esecuzione della sentenza con la quale il giudice ordinario ha condannato la Pubblica amministrazione ad una somma di denaro e, pertanto, l’assoggettabilità del giudizio di ottemperanza al divieto di esperibilità, in caso intervenuta dichiarazione di dissesto dell’ente locale (in tal senso da ultimo CdS sez. V 30/06/2017 n. 3184)…”.

About the Author: Valentina Magnano S. Lio