Rottura delle trattative con la Pubblica Amministrazione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) di Catanzaro, con la decisione n. 57 del 10 gennaio 2019, ha affermato che non sussiste responsabilità precontrattuale della Stazione appaltante che abbia omesso di adottare l’atto conclusivo di una procedura di project financing, a causa della inadeguatezza della documentazione trasmessa dal promotore aggiudicatario ai fini della stipula della relativa convenzione.
Il TAR calabrese, in particolare, ha dapprima ha rammentato come la rottura delle trattative senza motivi idonei a giustificarla costituisca senz’altro, anche per l’amministrazione, fonte di responsabilità precontrattuale ex artt. 1336 e 1337 del codice civile, “…dal momento che la discrezionalità della stessa nell’individuazione del contraente e nella successiva conclusione dell’accordo incontra un limite invalicabile nell’obbligo di buona fede e nella contestuale tutela dell’affidamento ingenerato nel privato con l’avvio delle trattative…”.
A differenza della responsabilità da mancata aggiudicazione”, osserva ancora il Collegio giudicante “…la culpa in contrahendo dell’amministrazione nelle procedure ad evidenza pubblica di affidamento di contratti costituisce fattispecie nella quale l’elemento soggettivo assume una sua specifica rilevanza, in correlazione con l’ulteriore elemento strutturale del contrapposto affidamento incolpevole del privato in ordine alla positiva conclusione delle trattative prenegoziali. Infatti, i presupposti della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione consistono nell’affidamento ingenerato dal comportamento della stazione appaltante su tale esito positivo e nell’assenza di una giusta causa per l’inattesa interruzione delle trattative (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 febbraio 2018, n. 680)…”. Anche la Cassazione, rammenta ancora il Collegio, sia pure “…con diversa sfumatura, ha statuito che il recesso dalle trattative è sindacabile ai sensi dell’art. 1337 c.c., ove l’ente pubblico sia venuto meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche all’affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto, a prescindere dalle ragioni che abbiano indotto l’ente ad interrompere le trattative o a rifiutare la conclusione del contratto (Cass. S.U. 27 aprile 2017, n. 10413; Cass. S.U., 12 maggio 2008, n. 11656; Cass. S.U., 24 giugno 2009, n. 14833)…”.
Ciò premesso in termini generali, il TAR calabrese – dopo aver ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, comma 1, lett. e, n. 1), c.p.a. sulla controversia instaurata dal privato (in quanto collocata “…in un segmento del procedimento pubblicistico antecedente la formalizzazione dell’intesa contrattuale (compreso tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto) che attiene all’esercizio di potestà amministrativa ed è sottoposto a norme di carattere pubblicistico (Consiglio di Stato, sez. V n. 3154/2016; TAR Lazio, sez. III n. 12544/2016; Cassazione S.U. n. 391/2011)..” – ha esaminato la “questione senza dubbio più liquida..” ed è infine giunto a respingere il ricorso risarcitorio, ritenendo insussistente la dedotta della violazione, da parte della P.A., dell’obbligo di buona fede nella conduzione delle trattative e dell’affidamento incolpevole del contraente.
E ciò in quanto, dall’esame della documentazione e della corrispondenza versata in atti è emerso che l’arresto delle trattative era in realtà dipeso dalla mancata ottemperanza della società alle richieste avanzate dall’ente comunale, ed in particolare dall’omessa esibizione di polizze fideiussorie conformi a quanto richiesto (in termini di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c., di operatività della garanzia a semplice richiesta entro quindici giorni e di durata, necessariamente pari al contratto, della medesima).
Ritenendosi l’arresto del procedimento imputabile alle carenze documentali riferibili alla società ricorrente, la quale non avendo raccolto l’invito a procurarsi idonee garanzie fideiussorie, ha dato causa, con colpevole inerzia, al sorgere di una situazione ostativa alla formalizzazione della successiva convenzione con l’ente comunale, il Collegio ha quindi escluso potesse ravvisarsi alcuna violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte dell’amministrazione comunale (e correlativamente una condizione di affidamento non incolpevole sulla conclusione del contratto in capo alla società ricorrente, sulla quale grava, anzi, uno specifico obbligo di diligenza e leale collaborazione con l’ente pubblico: Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2017, n. 1139).
Da ciò, l’acclarata insussistenza dei presupposti costitutivi della responsabilità ex artt. 1337 e 1338 c.c. e la reiezione del ricorso.

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Rottura delle trattative con la Pubblica Amministrazione

Published On: 28 Gennaio 2019

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) di Catanzaro, con la decisione n. 57 del 10 gennaio 2019, ha affermato che non sussiste responsabilità precontrattuale della Stazione appaltante che abbia omesso di adottare l’atto conclusivo di una procedura di project financing, a causa della inadeguatezza della documentazione trasmessa dal promotore aggiudicatario ai fini della stipula della relativa convenzione.
Il TAR calabrese, in particolare, ha dapprima ha rammentato come la rottura delle trattative senza motivi idonei a giustificarla costituisca senz’altro, anche per l’amministrazione, fonte di responsabilità precontrattuale ex artt. 1336 e 1337 del codice civile, “…dal momento che la discrezionalità della stessa nell’individuazione del contraente e nella successiva conclusione dell’accordo incontra un limite invalicabile nell’obbligo di buona fede e nella contestuale tutela dell’affidamento ingenerato nel privato con l’avvio delle trattative…”.
A differenza della responsabilità da mancata aggiudicazione”, osserva ancora il Collegio giudicante “…la culpa in contrahendo dell’amministrazione nelle procedure ad evidenza pubblica di affidamento di contratti costituisce fattispecie nella quale l’elemento soggettivo assume una sua specifica rilevanza, in correlazione con l’ulteriore elemento strutturale del contrapposto affidamento incolpevole del privato in ordine alla positiva conclusione delle trattative prenegoziali. Infatti, i presupposti della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione consistono nell’affidamento ingenerato dal comportamento della stazione appaltante su tale esito positivo e nell’assenza di una giusta causa per l’inattesa interruzione delle trattative (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 febbraio 2018, n. 680)…”. Anche la Cassazione, rammenta ancora il Collegio, sia pure “…con diversa sfumatura, ha statuito che il recesso dalle trattative è sindacabile ai sensi dell’art. 1337 c.c., ove l’ente pubblico sia venuto meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche all’affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto, a prescindere dalle ragioni che abbiano indotto l’ente ad interrompere le trattative o a rifiutare la conclusione del contratto (Cass. S.U. 27 aprile 2017, n. 10413; Cass. S.U., 12 maggio 2008, n. 11656; Cass. S.U., 24 giugno 2009, n. 14833)…”.
Ciò premesso in termini generali, il TAR calabrese – dopo aver ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, comma 1, lett. e, n. 1), c.p.a. sulla controversia instaurata dal privato (in quanto collocata “…in un segmento del procedimento pubblicistico antecedente la formalizzazione dell’intesa contrattuale (compreso tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto) che attiene all’esercizio di potestà amministrativa ed è sottoposto a norme di carattere pubblicistico (Consiglio di Stato, sez. V n. 3154/2016; TAR Lazio, sez. III n. 12544/2016; Cassazione S.U. n. 391/2011)..” – ha esaminato la “questione senza dubbio più liquida..” ed è infine giunto a respingere il ricorso risarcitorio, ritenendo insussistente la dedotta della violazione, da parte della P.A., dell’obbligo di buona fede nella conduzione delle trattative e dell’affidamento incolpevole del contraente.
E ciò in quanto, dall’esame della documentazione e della corrispondenza versata in atti è emerso che l’arresto delle trattative era in realtà dipeso dalla mancata ottemperanza della società alle richieste avanzate dall’ente comunale, ed in particolare dall’omessa esibizione di polizze fideiussorie conformi a quanto richiesto (in termini di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c., di operatività della garanzia a semplice richiesta entro quindici giorni e di durata, necessariamente pari al contratto, della medesima).
Ritenendosi l’arresto del procedimento imputabile alle carenze documentali riferibili alla società ricorrente, la quale non avendo raccolto l’invito a procurarsi idonee garanzie fideiussorie, ha dato causa, con colpevole inerzia, al sorgere di una situazione ostativa alla formalizzazione della successiva convenzione con l’ente comunale, il Collegio ha quindi escluso potesse ravvisarsi alcuna violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte dell’amministrazione comunale (e correlativamente una condizione di affidamento non incolpevole sulla conclusione del contratto in capo alla società ricorrente, sulla quale grava, anzi, uno specifico obbligo di diligenza e leale collaborazione con l’ente pubblico: Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2017, n. 1139).
Da ciò, l’acclarata insussistenza dei presupposti costitutivi della responsabilità ex artt. 1337 e 1338 c.c. e la reiezione del ricorso.

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