Semplificazioni e potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento

Published On: 17 Novembre 2021Categories: Normativa, Pubblica Amministrazione, Tutele, Varie

Il decreto semplificazioni 2021 (decreto legge 77 del 2021 convertito dalla legge 108 del 2021 – Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) ha introdotto all’articolo 61, alcune modifiche alla disciplina del potere sostitutivo contenuta all’articolo 2 della legge 241 del 1990 (meglio nota come legge sul procedimento).
Il legislatore, nel tempo ed attraverso ripetuti interventi, ha introdotto e rafforzato un sistema sanzionatorio (o quantomeno disincentivante) per le ipotesi in cui il funzionario incorresse nella mancata o tardiva emanazione del provvedimento entro i termini previsti dalla legge.
Ma tali interventi, tra i quali vanno segnalati anzitutto gli innesti contenuti nella legge 15 del 2005, nella legge 69 del 2009 e nel decreto legge 5 del 2012,  non sembra che abbiano sortito l’effetto sperato, come dimostra l’ulteriore odierno intervento legislativo.
Un solo dato è sufficiente per comprendere quale attenzione abbia riservato il legislatore alla norma dell’articolo 2 della legge sul procedimento: la norma, originariamente composta da quattro semplici commi, è oggi composta – tra commi bis, quater …etcetera – da ben quindici complessi commi.
I principali interventi hanno riguardato il richiamo alla tutela processuale del silenzio e  la trasmissione delle relative sentenze alla Corte dei conti; la previsione (a tutto vantaggio del cittadino) della sanzione dell’inefficacia per le determinazioni sopraggiunte in ritardo; l’introduzione della inadempienza del termine di conclusione del procedimento tra le ipotesi che refluiscono sulla valutazione della performance individuale e sulla responsabilita’ disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario; l’introduzione di poteri sostitutivi in caso di inerzia.
Quanto ai poteri sostitutivi è in particolare previsto:
– l’obbligo per l’amministrazione di individuare un soggetto che deve intervenire in via sostitutiva, in caso di inerzia del dirigente o funzionario preposto alla conclusione del procedimento;
– l’obbligo di pubblicare per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale, il nominativo del soggetto cui e’ attribuito il potere sostitutivo e cui l’interessato puo’ rivolgersi;
– l’obbligo del funzionario cui è conferito il potere sostitutivo, di comunicare senza indugio il nominativo del responsabile del ritardo, ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare;
– il diritto del privato, di rivolgersi al funzionario dotato del potere sostitutivo perche’ entro un termine pari alla meta’ di quello originariamente previsto, chiedendo la conclusione del procedimento o la nomina di un commissario.
Adesso il legislatore, col decreto 77/2021, interviene per l’ennesima volta su tali previsioni, introducendo  (attraverso la modifica dei commi 9 bis e 9 ter dell’articolo 2):
– la facoltà per l’organo di governo dell’ente, di individuare quale soggetto deputato all’esercizio dei poteri sostitutivi non soltanto una delle figure apicali ma anche un’unità organizzativa;
– l’obbligo del soggetto preposto all’esercizio del potere sostitutivo (come visto, figura apicale o unità organizzativa) di esercitare il potere sostitutivo, non solo su istanza del privato interessato ma anche d’ufficio.
Che sia la volta buona?

Ultimi Articoli inseriti

Modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche

19 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il decreto legislativo del 24 marzo 2024 numero 48, recante “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) [...]

Contributi alle imprese per l’acquisto di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

17 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Contributi alle imprese per l’acquisto di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 87 del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 4 marzo 2024 che definisce, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, [...]

La tutela del consumatore in presenza di clausole vessatorie nei contratti con il professionista

11 Aprile 2024|Commenti disabilitati su La tutela del consumatore in presenza di clausole vessatorie nei contratti con il professionista

Nei contratti conclusi tra consumatore e professionista, molto spesso, sono presenti delle clausole che prevedono obblighi solo a carico del primo, determinando così uno squilibrio del rapporto contrattuale in favore del contraente forte ovvero del [...]

About the Author: Emiliano Luca

Condividi

Semplificazioni e potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento

Published On: 17 Novembre 2021

Il decreto semplificazioni 2021 (decreto legge 77 del 2021 convertito dalla legge 108 del 2021 – Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) ha introdotto all’articolo 61, alcune modifiche alla disciplina del potere sostitutivo contenuta all’articolo 2 della legge 241 del 1990 (meglio nota come legge sul procedimento).
Il legislatore, nel tempo ed attraverso ripetuti interventi, ha introdotto e rafforzato un sistema sanzionatorio (o quantomeno disincentivante) per le ipotesi in cui il funzionario incorresse nella mancata o tardiva emanazione del provvedimento entro i termini previsti dalla legge.
Ma tali interventi, tra i quali vanno segnalati anzitutto gli innesti contenuti nella legge 15 del 2005, nella legge 69 del 2009 e nel decreto legge 5 del 2012,  non sembra che abbiano sortito l’effetto sperato, come dimostra l’ulteriore odierno intervento legislativo.
Un solo dato è sufficiente per comprendere quale attenzione abbia riservato il legislatore alla norma dell’articolo 2 della legge sul procedimento: la norma, originariamente composta da quattro semplici commi, è oggi composta – tra commi bis, quater …etcetera – da ben quindici complessi commi.
I principali interventi hanno riguardato il richiamo alla tutela processuale del silenzio e  la trasmissione delle relative sentenze alla Corte dei conti; la previsione (a tutto vantaggio del cittadino) della sanzione dell’inefficacia per le determinazioni sopraggiunte in ritardo; l’introduzione della inadempienza del termine di conclusione del procedimento tra le ipotesi che refluiscono sulla valutazione della performance individuale e sulla responsabilita’ disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario; l’introduzione di poteri sostitutivi in caso di inerzia.
Quanto ai poteri sostitutivi è in particolare previsto:
– l’obbligo per l’amministrazione di individuare un soggetto che deve intervenire in via sostitutiva, in caso di inerzia del dirigente o funzionario preposto alla conclusione del procedimento;
– l’obbligo di pubblicare per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale, il nominativo del soggetto cui e’ attribuito il potere sostitutivo e cui l’interessato puo’ rivolgersi;
– l’obbligo del funzionario cui è conferito il potere sostitutivo, di comunicare senza indugio il nominativo del responsabile del ritardo, ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare;
– il diritto del privato, di rivolgersi al funzionario dotato del potere sostitutivo perche’ entro un termine pari alla meta’ di quello originariamente previsto, chiedendo la conclusione del procedimento o la nomina di un commissario.
Adesso il legislatore, col decreto 77/2021, interviene per l’ennesima volta su tali previsioni, introducendo  (attraverso la modifica dei commi 9 bis e 9 ter dell’articolo 2):
– la facoltà per l’organo di governo dell’ente, di individuare quale soggetto deputato all’esercizio dei poteri sostitutivi non soltanto una delle figure apicali ma anche un’unità organizzativa;
– l’obbligo del soggetto preposto all’esercizio del potere sostitutivo (come visto, figura apicale o unità organizzativa) di esercitare il potere sostitutivo, non solo su istanza del privato interessato ma anche d’ufficio.
Che sia la volta buona?

About the Author: Emiliano Luca