Superbonus: breve sintesi delle prossime scadenze e prospettive di sblocco della cessione dei crediti

Published On: 9 Febbraio 2023Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni, Normativa

L’intervento agevolativo fiscale del “Superbonus”, tanto celebrato e altrettanto vituperato all’atto della sua applicazione, rimane oggetto di costante attenzione per tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell’intervento (tecnici, imprese, commercialisti) a cause delle prossime scadenze, in vista delle quali si moltiplicano le comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate, in relazione alle spese sostenute nel 2022.

L’agevolazione fiscale – che, lo si ricorda, consiste nella detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dall’1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici – si affianca alle ulteriori detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (Sismabonus), di cui al decreto legge n. 63/2013.

La Legge di Bilancio 2023 (legge numero197/2022) e la legge numero 6/2023 di conversione del Decreto Aiuti-quater (Decreto Legge numero 176/2022) hanno ulteriormente modificato gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (DL 34/2020).

Le prossime scadenze

Le scadenze sono diversificate in funzione dei soggetti che sostengono le spese nonché in funzione degli immobili ammessi alle agevolazioni, essendo state aggiornate con diversi termini per condomini, villette unifamiliari e per specifiche tipologie di immobili.

Il quadro sintetico è il seguente.

Per le unità abitative unifamiliari:

Per gli edifici unifamiliari con accesso autonomo e indipendenti (essendo ormai remota l’ipotesi di ulteriori proroghe al 30 giugno 2023 per le villette per effetto di improbabili modifiche al Decreto Aiuti-quater ad opera della legge di conversione in corso di approvazione) i termini rimangono quelli del:

  1. 31 marzo 2023: per gli interventi con l’attestazione del 30% della realizzazione dei lavori entro il 30/09/2022, è ammesso portare in detrazione o avvalersi delle opzioni alternative, quali lo sconto in fattura e la cessione del credito, utilizzando ancora l’agevolazione del Superbonus al 110%;
  2. 31 dicembre 2023: entro il quale il Superbonus 90% potrà utilizzarsi ove: i) l’immobile sia abitazione principale; ii) il reddito del beneficiario sia pari o inferiore a 15.000 € (applicandosi il quoziente familiare indicato dal comma 8-bis.1 dell’articolo 119, decreto Legge 34/2020); iii) il beneficiario goda di un diritto reale di godimento sull’immobile.

Per i condomini, i proprietari di edifici da 2 a 4 unità abitative, per gli immobili di proprietà delle organizzazioni di volontariato ODV, degli ex IACP, delle associazioni di promozione sociale APS e delle cooperative.

Le agevolazioni possono usufruire dell’agevolazione, con aliquota che progressivamente scala nel corso di tre anni, essendo fissata:

– al 90% nell’anno 2023;

– al 70% nell’anno 2024;

– al 65% nell’anno 2025.

Va precisato che, per i condomini e gli edifici con parti comuni, l’aliquota del 110% è ancora usufruibile entro il 31 dicembre 2023, ma soltanto:

  1. per gli interventi per i quali sia stata presentata la CILAS entro il 25/11/2022 (monoproprietario) e la delibera di approvazione dei lavori abbia data compresa tra il 19 e il 24 novembre 2022;
  2. per gli interventi per i quali la CILAS sia stata presentata entro il 31/12/2022 e la delibera di approvazione dei lavori sia stata fatta entro il 18 novembre.

A ciò si aggiungano alcune specifiche scadenze per le ipotesi di interventi con l’agevolazione del Superbonus al 110% per onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per i quali la scadenza dell’intervento è indicata:

– al 31 dicembre 2025 per gli enti che a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; e che b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Permangono poi diverse modalità per usufruire dei bonus diversi dal Superbonus, potendo accedere ancora al Sismabonus ordinario, o all’Ecobonus per tutto l’anno 2024, di cui si potrà parlare più diffusamente, nell’ambito di altri specifici contributi.

Cessioni del credito incagliate: un aiuto dalle Regioni

Ad oggi – fermo restando il quadro che si è brevemente e senza pretesa di esaustività riportato in questa sede – il già segnalato nodo del meccanismo inceppato, permane quello del blocco della cessione dei crediti, rispetto al quale imprese, nonché committenti e professionisti che si ritengono danneggiati si arrovellano, chiedendo soluzioni e tavoli tecnici al Governo.

L’effetto della mancata cessione produce infatti il blocco degli interventi, la crisi dei cantieri e delle imprese di costruzioni, nonché una serie di effetti negativi che si succedono, e che talvolta sono aggravati dalla mancata diligenza di alcuni soggetti coinvolti nel meccanismo della cessione (con conseguente rischio concreto di consistente contenzioso).

Ebbene, i crediti bloccati dal Superbonus 10% sembrano essere arrivati – secondo le verifiche che riportano diverse fonti di stampa – ad oltre 15 miliardi.

Una soluzione, che sembra prendere piede al fine di consentire lo “sblocco” e la riattivazione, quantomeno di una parte della circolazione di tali crediti, perviene da alcune Regioni che prevedono, tramite la propria capienza fiscale, di poter procedere ad acquistare direttamente i crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi da utilizzare in compensazione dei propri oneri fiscali con lo Stato.

Sembrano aver già ipotizzato concretamente una tale misura la Regione Sardegna, il Piemonte, la Basilicata, ed anche la Sicilia.

In conclusione, seppure le misure cennate non possano essere risolutive, si attende la conferma delle previsioni ipotizzate, in modo da poterne misurare l’impatto sugli interventi e sui crediti bloccati.

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Superbonus: breve sintesi delle prossime scadenze e prospettive di sblocco della cessione dei crediti

Published On: 9 Febbraio 2023

L’intervento agevolativo fiscale del “Superbonus”, tanto celebrato e altrettanto vituperato all’atto della sua applicazione, rimane oggetto di costante attenzione per tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell’intervento (tecnici, imprese, commercialisti) a cause delle prossime scadenze, in vista delle quali si moltiplicano le comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate, in relazione alle spese sostenute nel 2022.

L’agevolazione fiscale – che, lo si ricorda, consiste nella detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dall’1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici – si affianca alle ulteriori detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (Sismabonus), di cui al decreto legge n. 63/2013.

La Legge di Bilancio 2023 (legge numero197/2022) e la legge numero 6/2023 di conversione del Decreto Aiuti-quater (Decreto Legge numero 176/2022) hanno ulteriormente modificato gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (DL 34/2020).

Le prossime scadenze

Le scadenze sono diversificate in funzione dei soggetti che sostengono le spese nonché in funzione degli immobili ammessi alle agevolazioni, essendo state aggiornate con diversi termini per condomini, villette unifamiliari e per specifiche tipologie di immobili.

Il quadro sintetico è il seguente.

Per le unità abitative unifamiliari:

Per gli edifici unifamiliari con accesso autonomo e indipendenti (essendo ormai remota l’ipotesi di ulteriori proroghe al 30 giugno 2023 per le villette per effetto di improbabili modifiche al Decreto Aiuti-quater ad opera della legge di conversione in corso di approvazione) i termini rimangono quelli del:

  1. 31 marzo 2023: per gli interventi con l’attestazione del 30% della realizzazione dei lavori entro il 30/09/2022, è ammesso portare in detrazione o avvalersi delle opzioni alternative, quali lo sconto in fattura e la cessione del credito, utilizzando ancora l’agevolazione del Superbonus al 110%;
  2. 31 dicembre 2023: entro il quale il Superbonus 90% potrà utilizzarsi ove: i) l’immobile sia abitazione principale; ii) il reddito del beneficiario sia pari o inferiore a 15.000 € (applicandosi il quoziente familiare indicato dal comma 8-bis.1 dell’articolo 119, decreto Legge 34/2020); iii) il beneficiario goda di un diritto reale di godimento sull’immobile.

Per i condomini, i proprietari di edifici da 2 a 4 unità abitative, per gli immobili di proprietà delle organizzazioni di volontariato ODV, degli ex IACP, delle associazioni di promozione sociale APS e delle cooperative.

Le agevolazioni possono usufruire dell’agevolazione, con aliquota che progressivamente scala nel corso di tre anni, essendo fissata:

– al 90% nell’anno 2023;

– al 70% nell’anno 2024;

– al 65% nell’anno 2025.

Va precisato che, per i condomini e gli edifici con parti comuni, l’aliquota del 110% è ancora usufruibile entro il 31 dicembre 2023, ma soltanto:

  1. per gli interventi per i quali sia stata presentata la CILAS entro il 25/11/2022 (monoproprietario) e la delibera di approvazione dei lavori abbia data compresa tra il 19 e il 24 novembre 2022;
  2. per gli interventi per i quali la CILAS sia stata presentata entro il 31/12/2022 e la delibera di approvazione dei lavori sia stata fatta entro il 18 novembre.

A ciò si aggiungano alcune specifiche scadenze per le ipotesi di interventi con l’agevolazione del Superbonus al 110% per onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per i quali la scadenza dell’intervento è indicata:

– al 31 dicembre 2025 per gli enti che a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; e che b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Permangono poi diverse modalità per usufruire dei bonus diversi dal Superbonus, potendo accedere ancora al Sismabonus ordinario, o all’Ecobonus per tutto l’anno 2024, di cui si potrà parlare più diffusamente, nell’ambito di altri specifici contributi.

Cessioni del credito incagliate: un aiuto dalle Regioni

Ad oggi – fermo restando il quadro che si è brevemente e senza pretesa di esaustività riportato in questa sede – il già segnalato nodo del meccanismo inceppato, permane quello del blocco della cessione dei crediti, rispetto al quale imprese, nonché committenti e professionisti che si ritengono danneggiati si arrovellano, chiedendo soluzioni e tavoli tecnici al Governo.

L’effetto della mancata cessione produce infatti il blocco degli interventi, la crisi dei cantieri e delle imprese di costruzioni, nonché una serie di effetti negativi che si succedono, e che talvolta sono aggravati dalla mancata diligenza di alcuni soggetti coinvolti nel meccanismo della cessione (con conseguente rischio concreto di consistente contenzioso).

Ebbene, i crediti bloccati dal Superbonus 10% sembrano essere arrivati – secondo le verifiche che riportano diverse fonti di stampa – ad oltre 15 miliardi.

Una soluzione, che sembra prendere piede al fine di consentire lo “sblocco” e la riattivazione, quantomeno di una parte della circolazione di tali crediti, perviene da alcune Regioni che prevedono, tramite la propria capienza fiscale, di poter procedere ad acquistare direttamente i crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi da utilizzare in compensazione dei propri oneri fiscali con lo Stato.

Sembrano aver già ipotizzato concretamente una tale misura la Regione Sardegna, il Piemonte, la Basilicata, ed anche la Sicilia.

In conclusione, seppure le misure cennate non possano essere risolutive, si attende la conferma delle previsioni ipotizzate, in modo da poterne misurare l’impatto sugli interventi e sui crediti bloccati.

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