Terzo condono edilizio

Published On: 5 Luglio 2019Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni, Normativa

 Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la decisione del 02.07.2019 n. 634, ha preso posizione sulla interpretazione dell’articolo 32 comma 25 del D.L. n. 269/2003, avuto riguardo ad un caso di condonabilità di opere che costituiscono un ampliamento del manufatto in una misura superiore al 30% ma con un volume lordo inferiore a 750 mc.

In prime cure, il TAR Catania aveva respinto il ricorso, ritenendo che i due limiti previsti dalla citata disposizione ai fini della condonabilità delle opere realizzate entro il 31 marzo del 2003 (“..che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc…”) non dovessero intendersi come alternativi l’uno all’altro, bensì come cumulativi, pervenendo alla conclusione l’avvenuto incremento volumetrico rispetto alla precedente costruzione in una misura superiore al 30% (anche se inferiore a 750 mc) comportasse l’illegittimità della concessione edilizia in sanatoria rilasciata in favore dell’appellante.

Il Consiglio di Giustizia, tuttavia, non ha condiviso una tale ricostruzione, osservando anzitutto come già “..nella dizione letterale della norma i due presupposti sono chiaramente alternativi e non cumulativi, sicché ai fini del condono è sufficiente, alternativamente, che l’opera non ecceda i 750 mc. ovvero il 30% della volumetria legittimamente realizzata; sicché è condonabile una opera abusiva che, come nella specie, pur eccedendo il 30% della volumetria preesistente, non eccede i 750 mc…”.

Né – osserva ancora il CGA – “argomenti in contrario si traggono dalla giurisprudenza costituzionale” richiamata in prime cure, dallo stesso Tribunale Amministrativo.

In particolare, “…la sentenza della Corte costituzionale n. 302 del 1996 (invocata dal tar) ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle qui in esame (si occupa del condono del 1994) e, soprattutto, non offre spunti specifici su come interpretare l’inciso sopra evidenziato…”; “…anche la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2006 mal si presta per offrire sostegno al ragionamento seguito dal Tar. In detta pronunzia la Corte non prende posizione sul tema specifico qui in esame e al punto 9 delle argomentazioni in diritto reca un obiter dictum il cui richiamo non risulta decisivo ai fini della presente controversia. Il problema qui non attiene all’esistenza di due limiti ma alla possibilità che nel caso di opere superiori al 30% della volumetria originaria ma non eccedenti la misura dei 750 mc. l’Amministrazione possa legittimamente rilasciare la concessione edilizia in sanatoria…”.

Ancora, osserva il Collegio, “..i percorsi della giurisprudenza amministrativa non offrono spunti decisivi sul punto, mentre il precedente del Consiglio di Stato (VI, sentenza n. 6042 del 2013) richiamato dal Tar non è ritenuto dal Collegio un approdo giurisprudenziale convincente perché in esso non è posto nel dovuto rilievo il dato letterale della disposizione (nella parte in cui recita “o in alternativa”) che richiama i due presupposti richiesti al fine della legittimità del condono (del 30% e dei 750 mc.)…”.

Correlativamente, “..depone nel senso da ultimo indicato anche la necessità di prevenire ad interpretazioni della normativa conformi al principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) dal momento interpretazioni diverse da quella qui sostenuta dovrebbe condurre a considerare “palesemente irragionevole un impianto normativo che non consenta la sanatoria degli ampliamenti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, anche se inferiori al limite di 750 metri cubi, mentre permette la condonabilità di una nuova costruzione abusiva sino al limite di 750 metri cubi” (Corte costituzionale, ordinanza n. 45 del 2001)…”.

Precisando quindi che la questione interpretativa affrontata “…attiene solo alla fattispecie in cui ci sia un superamento del parametro del 30% senza che sia oltrepassato il limite dei 750 mc. ..perché è chiaro che la misura dei 750 mc. rappresenta un limite “assoluto ed inderogabile” (Corte cost. sentenza n. 302 del 1996) la cui osservanza è sempre dovuta…”, il Collegio ha quindi ritenuto che la concessione edilizia in sanatoria rilasciata all’appellante non fosse illegittima atteso che le opere realizzate “.. pur comportando un ampliamento superiore al 30% della costruzione originaria, rientrano nel limite volumetrico ammesso a sanatoria dall’art. 32, comma 25 della legge 326/2003 (750 mc)…”.

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About the Author: Valentina Magnano S. Lio

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Terzo condono edilizio

Published On: 5 Luglio 2019

 Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la decisione del 02.07.2019 n. 634, ha preso posizione sulla interpretazione dell’articolo 32 comma 25 del D.L. n. 269/2003, avuto riguardo ad un caso di condonabilità di opere che costituiscono un ampliamento del manufatto in una misura superiore al 30% ma con un volume lordo inferiore a 750 mc.

In prime cure, il TAR Catania aveva respinto il ricorso, ritenendo che i due limiti previsti dalla citata disposizione ai fini della condonabilità delle opere realizzate entro il 31 marzo del 2003 (“..che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc…”) non dovessero intendersi come alternativi l’uno all’altro, bensì come cumulativi, pervenendo alla conclusione l’avvenuto incremento volumetrico rispetto alla precedente costruzione in una misura superiore al 30% (anche se inferiore a 750 mc) comportasse l’illegittimità della concessione edilizia in sanatoria rilasciata in favore dell’appellante.

Il Consiglio di Giustizia, tuttavia, non ha condiviso una tale ricostruzione, osservando anzitutto come già “..nella dizione letterale della norma i due presupposti sono chiaramente alternativi e non cumulativi, sicché ai fini del condono è sufficiente, alternativamente, che l’opera non ecceda i 750 mc. ovvero il 30% della volumetria legittimamente realizzata; sicché è condonabile una opera abusiva che, come nella specie, pur eccedendo il 30% della volumetria preesistente, non eccede i 750 mc…”.

Né – osserva ancora il CGA – “argomenti in contrario si traggono dalla giurisprudenza costituzionale” richiamata in prime cure, dallo stesso Tribunale Amministrativo.

In particolare, “…la sentenza della Corte costituzionale n. 302 del 1996 (invocata dal tar) ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle qui in esame (si occupa del condono del 1994) e, soprattutto, non offre spunti specifici su come interpretare l’inciso sopra evidenziato…”; “…anche la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2006 mal si presta per offrire sostegno al ragionamento seguito dal Tar. In detta pronunzia la Corte non prende posizione sul tema specifico qui in esame e al punto 9 delle argomentazioni in diritto reca un obiter dictum il cui richiamo non risulta decisivo ai fini della presente controversia. Il problema qui non attiene all’esistenza di due limiti ma alla possibilità che nel caso di opere superiori al 30% della volumetria originaria ma non eccedenti la misura dei 750 mc. l’Amministrazione possa legittimamente rilasciare la concessione edilizia in sanatoria…”.

Ancora, osserva il Collegio, “..i percorsi della giurisprudenza amministrativa non offrono spunti decisivi sul punto, mentre il precedente del Consiglio di Stato (VI, sentenza n. 6042 del 2013) richiamato dal Tar non è ritenuto dal Collegio un approdo giurisprudenziale convincente perché in esso non è posto nel dovuto rilievo il dato letterale della disposizione (nella parte in cui recita “o in alternativa”) che richiama i due presupposti richiesti al fine della legittimità del condono (del 30% e dei 750 mc.)…”.

Correlativamente, “..depone nel senso da ultimo indicato anche la necessità di prevenire ad interpretazioni della normativa conformi al principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) dal momento interpretazioni diverse da quella qui sostenuta dovrebbe condurre a considerare “palesemente irragionevole un impianto normativo che non consenta la sanatoria degli ampliamenti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, anche se inferiori al limite di 750 metri cubi, mentre permette la condonabilità di una nuova costruzione abusiva sino al limite di 750 metri cubi” (Corte costituzionale, ordinanza n. 45 del 2001)…”.

Precisando quindi che la questione interpretativa affrontata “…attiene solo alla fattispecie in cui ci sia un superamento del parametro del 30% senza che sia oltrepassato il limite dei 750 mc. ..perché è chiaro che la misura dei 750 mc. rappresenta un limite “assoluto ed inderogabile” (Corte cost. sentenza n. 302 del 1996) la cui osservanza è sempre dovuta…”, il Collegio ha quindi ritenuto che la concessione edilizia in sanatoria rilasciata all’appellante non fosse illegittima atteso che le opere realizzate “.. pur comportando un ampliamento superiore al 30% della costruzione originaria, rientrano nel limite volumetrico ammesso a sanatoria dall’art. 32, comma 25 della legge 326/2003 (750 mc)…”.

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