Verifica di anomalia: anche il preventivo del subappaltatore deve essere giustificato

Published On: 27 Luglio 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

I preventivi forniti dai subappaltatori possono essere utilizzati per giustificare l’offerta, in sede di verifica di anomalia, solo se ed in quanto corredati da idonee giustificazioni.
Così ha ritenuto la Quinta Sezione del Consiglio di Stato la quale, con la decisione del 25 luglio 2018 n. 4537, ha precisato come “…in linea di massima deve ammettersi che nelle procedure ad evidenza pubblica il concorrente possa giustificare il ribasso proposto facendo riferimento ai preventivi o alle offerte a lui rivolte dagli operatori economici ai quali abbia deciso di subappaltare (entro i limiti di legge) una o più lavorazioni. Ciò tuttavia a patto che le proposte dei subappaltatori siano a loro volta corredate da giustificazioni, poiché in caso contrario non vi sarebbe alcuna garanzia in ordine alla congruità dei prezzi da costoro praticati e si sottrarrebbe una parte della prestazione (quella subappaltata) al vaglio di sostenibilità da parte della stazione appaltante…”.
Ne consegue, ad avviso del Supremo Consesso, che “..il subappalto non possa essere invocato di per sé solo quale elemento di giustificazione dell’offerta sospetta di anomalia, poiché tale modus operandi si tradurrebbe in un sostanziale trasferimento dell’anomalia sul subappaltatore (Cons. Stato, Sez. V, 7/7/2017, n. 3341; 27/9/2004, n. 6329; 15/5/2001, n. 2705)…”.

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Verifica di anomalia: anche il preventivo del subappaltatore deve essere giustificato

Published On: 27 Luglio 2018

I preventivi forniti dai subappaltatori possono essere utilizzati per giustificare l’offerta, in sede di verifica di anomalia, solo se ed in quanto corredati da idonee giustificazioni.
Così ha ritenuto la Quinta Sezione del Consiglio di Stato la quale, con la decisione del 25 luglio 2018 n. 4537, ha precisato come “…in linea di massima deve ammettersi che nelle procedure ad evidenza pubblica il concorrente possa giustificare il ribasso proposto facendo riferimento ai preventivi o alle offerte a lui rivolte dagli operatori economici ai quali abbia deciso di subappaltare (entro i limiti di legge) una o più lavorazioni. Ciò tuttavia a patto che le proposte dei subappaltatori siano a loro volta corredate da giustificazioni, poiché in caso contrario non vi sarebbe alcuna garanzia in ordine alla congruità dei prezzi da costoro praticati e si sottrarrebbe una parte della prestazione (quella subappaltata) al vaglio di sostenibilità da parte della stazione appaltante…”.
Ne consegue, ad avviso del Supremo Consesso, che “..il subappalto non possa essere invocato di per sé solo quale elemento di giustificazione dell’offerta sospetta di anomalia, poiché tale modus operandi si tradurrebbe in un sostanziale trasferimento dell’anomalia sul subappaltatore (Cons. Stato, Sez. V, 7/7/2017, n. 3341; 27/9/2004, n. 6329; 15/5/2001, n. 2705)…”.

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