Interdittiva antimafia, controllo giudiziario e condanne per i delitti “spia”

Published On: 31 Ottobre 2024

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con una recente sentenza del 15 ottobre 2024, in accoglimento delle tesi esposte dagli Avvocati Andrea Scuderi ed Emiliano Luca a difesa di un’impresa attinta da un provvedimento interdittivo antimafia, ha annullato quest’ultimo affermando due fondamentali princìpi:

– il Prefetto, dopo un controllo giudiziario favorevole, ha il dovere di aggiornare l’interdittiva e di procedere alla valutazione degli esiti prodotti dallo stesso controllo. Se così non fosse, infatti, si cancellerebbe l’attività del giudice della prevenzione penale e si ignorerebbero gli esiti favorevoli di tale misura;

la condanna per uno dei “reati spia” (previsti dall’ultimo comma dell’articolo 67 del Codice Antimafia), non è in sé ostativa al rilascio di un provvedimento favorevole, anche in assenza di riabilitazione. Infatti, la tesi per cui in presenza di condanne penali occorra necessariamente la riabilitazione per considerarne cessati gli effetti negativi, non trova alcun fondamento normativo.

Pertanto, l’emissione di un’informazione antimafia non ha carattere vincolato o automatico nemmeno a fronte di condanne per i “delitti spia”, dovendo comunque il Prefetto anche in tal caso valutare l’effetto che deve riconoscersi al decorso del tempo, per evitare che le stesse abbiano una efficacia negativa perenne.

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Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Emiliano Luca ( emilianoluca@mondolegale.it ).

 

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Interdittiva antimafia, controllo giudiziario e condanne per i delitti “spia”

Published On: 31 Ottobre 2024

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con una recente sentenza del 15 ottobre 2024, in accoglimento delle tesi esposte dagli Avvocati Andrea Scuderi ed Emiliano Luca a difesa di un’impresa attinta da un provvedimento interdittivo antimafia, ha annullato quest’ultimo affermando due fondamentali princìpi:

– il Prefetto, dopo un controllo giudiziario favorevole, ha il dovere di aggiornare l’interdittiva e di procedere alla valutazione degli esiti prodotti dallo stesso controllo. Se così non fosse, infatti, si cancellerebbe l’attività del giudice della prevenzione penale e si ignorerebbero gli esiti favorevoli di tale misura;

la condanna per uno dei “reati spia” (previsti dall’ultimo comma dell’articolo 67 del Codice Antimafia), non è in sé ostativa al rilascio di un provvedimento favorevole, anche in assenza di riabilitazione. Infatti, la tesi per cui in presenza di condanne penali occorra necessariamente la riabilitazione per considerarne cessati gli effetti negativi, non trova alcun fondamento normativo.

Pertanto, l’emissione di un’informazione antimafia non ha carattere vincolato o automatico nemmeno a fronte di condanne per i “delitti spia”, dovendo comunque il Prefetto anche in tal caso valutare l’effetto che deve riconoscersi al decorso del tempo, per evitare che le stesse abbiano una efficacia negativa perenne.

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Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Emiliano Luca ( emilianoluca@mondolegale.it ).