
Rigetto della istanza di autofallimento
Il Tribunale di Patti, con un recente decreto, sposando le tesi difensive sostenute da un creditore, ha affermato il principio secondo cui l’istanza di autofallimento non è accoglibile, senza la prova dello stato di insolvenza in cui versi l’istante, ricavata dal deposito dei bilanci relativi ai tre esercizi precedenti e degli altri documenti previsti dall’articolo 14 della Legge Fallimentare.
Prova dei presupposti di fallibilità che spetta all’istante fornire e la cui mancanza comporta appunto il rigetto dell’istanza, come disposto nella vertenza in esame.
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