Accesso difensivo agli atti
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Catania, con decisione resa dalla Terza Sezione Interna del 31.05.2023, nell’accogliere il ricorso in materia di accesso agli atti, proposto ex art. 116 C.P.A., dal privato istante, difeso dagli Avvocati Andrea Scuderi, Giovanni Mandolfo e Valentina Magnano S. Lio, ha chiarito come l’accesso c.d. difensivo agli atti amministrativi di cui all’art. 24, comma 7, della legge 241 del 1990, è ammissibile – e va dunque consentito dalla Pubblica Amministrazione – allorché dall’istanza di accesso emerga la dimostrazione dell’esistenza in astratto del c.d. nesso di strumentalità fra la documentazione richiesta (ove pertinente e puntualmente individuata) e le esigenze difensive rappresentate, rimanendo precluso – tanto per l’Amministrazione, quanto per il Giudice Amministrativo, eventualmente adito – ogni ulteriore valutazione relativa alla concreta utilità di detta documentazione.
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