Autorizzazione Integrata Ambientale: natura del titolo e partecipazione al procedimento

Published On: 28 Gennaio 2022

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con una recente decisione del 05.01.2022, sposando la linea difensiva sostenuta per la parte appellata privata dall’Avvocato Giovanni Sciangula, ha affermato alcuni importanti principi in tema di rilascio della c.d. A.I.A. – Autorizzazione Integrata Ambientale, disciplinata dal Codice dell’Ambiente.

In particolare, il Supremo Consesso ha chiarito anzitutto come le valutazioni inerenti tale provvedimento sono espressione di discrezionalità tecnica, risultando per ciò sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di vizi di illogicità ovvero di errori obbiettivamente riscontrabili.

Quindi, ha precisato come l’individuazione dei soggetti chiamati ed aventi titolo alla partecipazione alla conferenza di servizi prevista nel procedimento del rilascio del titolo in discussione vada condotta alla stregua dell’art.29 quater del Codice dell’Ambiente, il quale esclude soggetti privati e non dà quindi titolo alla partecipazione di eventuali “controinteressati”, i quali comunque sono messi nella condizione di consultare le istanze e la documentazione del procedimento, oltrecchè di presentare eventuali osservazioni.

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Giovanni Sciangula ( giovannisciangula@mondolegale.it ) .

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Autorizzazione Integrata Ambientale: natura del titolo e partecipazione al procedimento

Published On: 28 Gennaio 2022

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con una recente decisione del 05.01.2022, sposando la linea difensiva sostenuta per la parte appellata privata dall’Avvocato Giovanni Sciangula, ha affermato alcuni importanti principi in tema di rilascio della c.d. A.I.A. – Autorizzazione Integrata Ambientale, disciplinata dal Codice dell’Ambiente.

In particolare, il Supremo Consesso ha chiarito anzitutto come le valutazioni inerenti tale provvedimento sono espressione di discrezionalità tecnica, risultando per ciò sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di vizi di illogicità ovvero di errori obbiettivamente riscontrabili.

Quindi, ha precisato come l’individuazione dei soggetti chiamati ed aventi titolo alla partecipazione alla conferenza di servizi prevista nel procedimento del rilascio del titolo in discussione vada condotta alla stregua dell’art.29 quater del Codice dell’Ambiente, il quale esclude soggetti privati e non dà quindi titolo alla partecipazione di eventuali “controinteressati”, i quali comunque sono messi nella condizione di consultare le istanze e la documentazione del procedimento, oltrecchè di presentare eventuali osservazioni.

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Giovanni Sciangula ( giovannisciangula@mondolegale.it ) .