Avvalimento o prestito permanente dei requisiti di qualificazione

Published On: 7 Dicembre 2022

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Catania – Prima Sezione interna, con una recente decisione del 30.11.2022, nello sposare le tesi sostenute in giudizio dal collegio difensivo composto dagli Avvocati Pietro De Luca, Andrea Scuderi e Fabrizio Belfiore, ha affermato alcuni importanti princìpi in tema di avvalimento o prestito permanente dei requisiti di qualificazione (SOA) per la partecipazione alle gare d’appalto.

In particolare, il Tribunale ha chiarito come tale istituto – già previsto dalla Direttiva CE n.18/2004 (art.52) e dal previgente codice degli appalti pubblici (art. 50 del decreto legislativo 163/2006; v. anche  art. 88 del DPR 207/2010, art. 88) e, poi, confermato dalla Direttiva UE n.24/2014 (art. 64) – è ancora oggi applicabile, benché non riprodotto nel vigente codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016.

Ciò, trattandosi di istituto non vietato e connotato una finalità (di incentivo a supporto delle forme di cooperazione fra imprese) pienamente coerente con la “ratio” della intera disciplina di derivazione eurounitaria e coi fondamentali princìpi che la pervadono (libera circolazione, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza).

A fronte di ciò, il Tribunale ha poi affermato come la strutturale diversità (anche funzionale) di tale istituto, rispetto all’avvalimento c.d. temporaneo dei requisiti (normato dall’art. 89 del codice dei contratti), rende in generale inapplicabile la disciplina normativa dettata per quest’ultimo, compreso il divieto dell’avvalimento c.d. a cascata.

Ciò fermo restando che, anche a ritenere applicabile una tale disciplina normativa, in caso di eventuali problematiche del “prestito permanente” (dei requisiti di qualificazione SOA), dovrebbe ammettersi la sostituzione dell’ausiliaria, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti, secondo l’ormai pacifica giurisprudenza anche comunitaria.

*****

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Fabrizio Belfiore ( fabriziobelfiore@mondolegale.it ).

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Avvalimento o prestito permanente dei requisiti di qualificazione

Published On: 7 Dicembre 2022

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Catania – Prima Sezione interna, con una recente decisione del 30.11.2022, nello sposare le tesi sostenute in giudizio dal collegio difensivo composto dagli Avvocati Pietro De Luca, Andrea Scuderi e Fabrizio Belfiore, ha affermato alcuni importanti princìpi in tema di avvalimento o prestito permanente dei requisiti di qualificazione (SOA) per la partecipazione alle gare d’appalto.

In particolare, il Tribunale ha chiarito come tale istituto – già previsto dalla Direttiva CE n.18/2004 (art.52) e dal previgente codice degli appalti pubblici (art. 50 del decreto legislativo 163/2006; v. anche  art. 88 del DPR 207/2010, art. 88) e, poi, confermato dalla Direttiva UE n.24/2014 (art. 64) – è ancora oggi applicabile, benché non riprodotto nel vigente codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016.

Ciò, trattandosi di istituto non vietato e connotato una finalità (di incentivo a supporto delle forme di cooperazione fra imprese) pienamente coerente con la “ratio” della intera disciplina di derivazione eurounitaria e coi fondamentali princìpi che la pervadono (libera circolazione, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza).

A fronte di ciò, il Tribunale ha poi affermato come la strutturale diversità (anche funzionale) di tale istituto, rispetto all’avvalimento c.d. temporaneo dei requisiti (normato dall’art. 89 del codice dei contratti), rende in generale inapplicabile la disciplina normativa dettata per quest’ultimo, compreso il divieto dell’avvalimento c.d. a cascata.

Ciò fermo restando che, anche a ritenere applicabile una tale disciplina normativa, in caso di eventuali problematiche del “prestito permanente” (dei requisiti di qualificazione SOA), dovrebbe ammettersi la sostituzione dell’ausiliaria, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti, secondo l’ormai pacifica giurisprudenza anche comunitaria.

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Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Fabrizio Belfiore ( fabriziobelfiore@mondolegale.it ).