Errore di fatto revocatorio del giudicato amministrativo

Published On: 27 Aprile 2023

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza del 14.04.2023, sposando le tesi difensive sostenute dall’Avvocato Andrea Scuderi, ha accolto il ricorso per revocazione proposto dalla parte rimasta “contumace” nel giudizio già definito dallo stesso Giudice Amministrativo d’appello siciliano, con decisione passata in giudicato.

Ciò, ritenendo – ai fini della c.d. “fase rescindente” – che costituisca “errore di fatto revocatorio” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e degli artt. 106 e 92 CPA la circostanza, non rilevata “ex officio” nel corso del precedente giudizio d’appello, poi definito col giudicato, della mancata e compiuta prova dell’avvenuta notifica, con modalità telematiche, dell’atto introduttivo di quel giudizio.

Il Supremo Consesso, invero, sul punto, ha ritenuto che la disciplina delle notificazioni effettuate dall’Avvocato a mezzo di posta elettronica certificata (art. 3 bis della legge n. 53 del 1994 e artt. 6, 11 e 17 DPR 68 del 2005; DM 02.11.2005) esiga la produzione in giudizio della c.d. “busta di trasporto“, la quale sola consente di verificare – tramite i relativi originali informatici – i dati immodificabili della pec (e dei suoi allegati), risultando a tal fine insufficiente l’allegazione di un semplice pdf della stampa delle schermate delle ricevute di accettazione e consegna (peraltro non accompagnate dai relativi allegati).

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Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) .

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Errore di fatto revocatorio del giudicato amministrativo

Published On: 27 Aprile 2023

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza del 14.04.2023, sposando le tesi difensive sostenute dall’Avvocato Andrea Scuderi, ha accolto il ricorso per revocazione proposto dalla parte rimasta “contumace” nel giudizio già definito dallo stesso Giudice Amministrativo d’appello siciliano, con decisione passata in giudicato.

Ciò, ritenendo – ai fini della c.d. “fase rescindente” – che costituisca “errore di fatto revocatorio” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e degli artt. 106 e 92 CPA la circostanza, non rilevata “ex officio” nel corso del precedente giudizio d’appello, poi definito col giudicato, della mancata e compiuta prova dell’avvenuta notifica, con modalità telematiche, dell’atto introduttivo di quel giudizio.

Il Supremo Consesso, invero, sul punto, ha ritenuto che la disciplina delle notificazioni effettuate dall’Avvocato a mezzo di posta elettronica certificata (art. 3 bis della legge n. 53 del 1994 e artt. 6, 11 e 17 DPR 68 del 2005; DM 02.11.2005) esiga la produzione in giudizio della c.d. “busta di trasporto“, la quale sola consente di verificare – tramite i relativi originali informatici – i dati immodificabili della pec (e dei suoi allegati), risultando a tal fine insufficiente l’allegazione di un semplice pdf della stampa delle schermate delle ricevute di accettazione e consegna (peraltro non accompagnate dai relativi allegati).

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Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) .