Inammissibilità del ricorso per Cassazione

Published On: 9 Maggio 2023

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 26.04.2023, in accoglimento delle eccezioni sollevate dal controricorrente in cassazione, difeso dall’Avvocato Andrea Scuderi, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione avversario, proposto dalla controparte pubblica, su vertenza relativa alla fase di esecuzione di un contratto d’appalto pubblico (pagamento di somme oggetto di riserva; riaccredito di somme relative a penalità comminate dall’amministrazione appaltante per il ritardo nel completamento delle opere appaltante, oltre interessi e rivalutazione).

La Suprema Corte, nel rilevare l’inammissibilità di tutti gli avversari motivi di ricorso principale, ha rammentato fra l’altro come: a) l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, traducendosi nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, costituisce un’indagine riservata al giudice di merito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio della motivazione (configurabile quando la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione); b) ai fini della censura di violazione di legge, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria, in ossequio al criterio di specificità del ricorso, l’indicazione dei canoni rimasti in concreto inosservati (con l’indicazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice di merito se ne è discostato, nonché con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione); c) resta preclusa in sede di ricorso per cassazione la sovrapposizione di messi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., ovvero la prospettazione di una medesima questione sotto plurimi profili fra loro incompatibili (quali quello della violazione delle norme di diritto e del vizio della motivazione).

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Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ).

 

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Inammissibilità del ricorso per Cassazione

Published On: 9 Maggio 2023

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 26.04.2023, in accoglimento delle eccezioni sollevate dal controricorrente in cassazione, difeso dall’Avvocato Andrea Scuderi, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione avversario, proposto dalla controparte pubblica, su vertenza relativa alla fase di esecuzione di un contratto d’appalto pubblico (pagamento di somme oggetto di riserva; riaccredito di somme relative a penalità comminate dall’amministrazione appaltante per il ritardo nel completamento delle opere appaltante, oltre interessi e rivalutazione).

La Suprema Corte, nel rilevare l’inammissibilità di tutti gli avversari motivi di ricorso principale, ha rammentato fra l’altro come: a) l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, traducendosi nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, costituisce un’indagine riservata al giudice di merito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio della motivazione (configurabile quando la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione); b) ai fini della censura di violazione di legge, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria, in ossequio al criterio di specificità del ricorso, l’indicazione dei canoni rimasti in concreto inosservati (con l’indicazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice di merito se ne è discostato, nonché con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione); c) resta preclusa in sede di ricorso per cassazione la sovrapposizione di messi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., ovvero la prospettazione di una medesima questione sotto plurimi profili fra loro incompatibili (quali quello della violazione delle norme di diritto e del vizio della motivazione).

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Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ).