Incompatibilità del progettista

Published On: 7 Ottobre 2022

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con una recente decisione del 30.09.2022, nel confermare l’esito di primo grado, ha affermato alcuni importanti princìpi in merito alla operatività e applicabilità della particolare causa di incompatibilità prevista a carico dei “progettisti” dall’art. 24, comma 7, del Codice dei contratti pubblici.
Aderendo alle tesi difensive prospettate nell’interesse dell’operatore economico controinteressato dagli Avvocati Andrea Abbamonte, Gianluigi Pellegrino, Andrea Scuderi e Consuelo Basile, il Supremo Consesso ha in particolare riaffermato come la citata disposizione di legge non comporti alcun automatismo escludente, anche in conformità al principio di proporzionalità di matrice euro-unitaria e che, laddove l’operatore economico aggiudicatario abbia adempiuto all’onere della prova invertito che su di esso grava per effetto della norma, dimostrando che l’esperienza acquisita nell’espletamento dell’incarico di progettazione non ha determinato alcun vantaggio tale da falsare la concorrenza, e allorché la stazione appaltante abbia a sua volta ritenuto che non sussiste alcun indebito “vantaggio competitivo”, spetta all’operatore economico terzo che intenda contestare la partecipazione altrui (e le valutazioni della stazione appaltante) fornire indizi seri e precisi in relazione ai pretesi vantaggi irrisolti goduti dai progettisti.

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ).

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Incompatibilità del progettista

Published On: 7 Ottobre 2022

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con una recente decisione del 30.09.2022, nel confermare l’esito di primo grado, ha affermato alcuni importanti princìpi in merito alla operatività e applicabilità della particolare causa di incompatibilità prevista a carico dei “progettisti” dall’art. 24, comma 7, del Codice dei contratti pubblici.
Aderendo alle tesi difensive prospettate nell’interesse dell’operatore economico controinteressato dagli Avvocati Andrea Abbamonte, Gianluigi Pellegrino, Andrea Scuderi e Consuelo Basile, il Supremo Consesso ha in particolare riaffermato come la citata disposizione di legge non comporti alcun automatismo escludente, anche in conformità al principio di proporzionalità di matrice euro-unitaria e che, laddove l’operatore economico aggiudicatario abbia adempiuto all’onere della prova invertito che su di esso grava per effetto della norma, dimostrando che l’esperienza acquisita nell’espletamento dell’incarico di progettazione non ha determinato alcun vantaggio tale da falsare la concorrenza, e allorché la stazione appaltante abbia a sua volta ritenuto che non sussiste alcun indebito “vantaggio competitivo”, spetta all’operatore economico terzo che intenda contestare la partecipazione altrui (e le valutazioni della stazione appaltante) fornire indizi seri e precisi in relazione ai pretesi vantaggi irrisolti goduti dai progettisti.

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ).