Interdittiva antimafia: illegittima l’informativa immotivatamente pronunciata senza contradditorio procedimentale

Published On: 23 Gennaio 2024

La Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con una recentissima ordinanza di gennaio 2024, ha ritenuto manifestamente fondato e ha pertanto accolto il ricorso cautelare in appello proposto – col patrocinio dell’Avvocato Sebastiano Stefano Astuto e con l’assistenza dell’Avvocato Francesco Giuseppe Marino e della Dott.ssa Nicol Miraglia Cafulla – da una ditta agricola colpita immotivatamente da un’informativa interdittiva antimafia.

Il Giudice Amministrativo di secondo grado, in particolare, ha ritenuto che “…l’appello si presenta fornito di fumus boni iuris, in quanto le esigenze di celerità, volte a giustificare la mancata instaurazione del contraddittorio, non appaiono adeguatamente motivate”, sospendendo il provvedimento interdittivo.

L’Amministrazione, dunque, dovrà agire come se l’informativa non fosse mai stata emessa, almeno fino alla pronuncia della sentenza definitiva di primo grado.

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Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattare l’Avvocato Sebastiano Stefano Astuto e l’Avvocato Francesco Giuseppe Marino alla mail personale di quest’ultimo (francescomarino@mondolegale.it).

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Interdittiva antimafia: illegittima l’informativa immotivatamente pronunciata senza contradditorio procedimentale

Published On: 23 Gennaio 2024

La Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con una recentissima ordinanza di gennaio 2024, ha ritenuto manifestamente fondato e ha pertanto accolto il ricorso cautelare in appello proposto – col patrocinio dell’Avvocato Sebastiano Stefano Astuto e con l’assistenza dell’Avvocato Francesco Giuseppe Marino e della Dott.ssa Nicol Miraglia Cafulla – da una ditta agricola colpita immotivatamente da un’informativa interdittiva antimafia.

Il Giudice Amministrativo di secondo grado, in particolare, ha ritenuto che “…l’appello si presenta fornito di fumus boni iuris, in quanto le esigenze di celerità, volte a giustificare la mancata instaurazione del contraddittorio, non appaiono adeguatamente motivate”, sospendendo il provvedimento interdittivo.

L’Amministrazione, dunque, dovrà agire come se l’informativa non fosse mai stata emessa, almeno fino alla pronuncia della sentenza definitiva di primo grado.

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Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattare l’Avvocato Sebastiano Stefano Astuto e l’Avvocato Francesco Giuseppe Marino alla mail personale di quest’ultimo (francescomarino@mondolegale.it).