Offerta economica acclusa alla documentazione amministrativa di gara

Published On: 4 Febbraio 2022

Il TAR Lecce, con sentenza del 02.02.2022, sposando l’impostazione difensiva sostenuta dall’operatore economico controinteressato, assistito dagli Avvocati Valentina Magnano S. Lio e Valeria Pellegrino, ha ritenuto legittima l’esclusione dalla gara disposta in danno di altro concorrente , il quale aveva accluso nella “busta telematica” della “documentazione amministrativa” anche la propria offerta economica, sostenendo poi di essere stato “indotto in errore” dalla “modulistica” predisposta dalla Stazione appaltante.

Sul punto, il TAR ha ritenuto differentemente, osservando anzitutto come tale “modulistica” – la quale, ad ogni modo, non concorre a formare la “lex specialis” – non possa prevalere sulle prescrizioni del disciplinare, nè indurre a disattenderle.

L’errore commesso dal concorrente è stato inoltre ritenuto ingiustificabile e e contrastante coi principi di diligenza professionale ed autoresponsabilità, oltrecchè idoneo a compromettere il fondamentale principio di segretezza delle offerte economiche.

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Valentina Magnano S. Lio ( valentinamagnano@mondolegale.it ).

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Offerta economica acclusa alla documentazione amministrativa di gara

Published On: 4 Febbraio 2022

Il TAR Lecce, con sentenza del 02.02.2022, sposando l’impostazione difensiva sostenuta dall’operatore economico controinteressato, assistito dagli Avvocati Valentina Magnano S. Lio e Valeria Pellegrino, ha ritenuto legittima l’esclusione dalla gara disposta in danno di altro concorrente , il quale aveva accluso nella “busta telematica” della “documentazione amministrativa” anche la propria offerta economica, sostenendo poi di essere stato “indotto in errore” dalla “modulistica” predisposta dalla Stazione appaltante.

Sul punto, il TAR ha ritenuto differentemente, osservando anzitutto come tale “modulistica” – la quale, ad ogni modo, non concorre a formare la “lex specialis” – non possa prevalere sulle prescrizioni del disciplinare, nè indurre a disattenderle.

L’errore commesso dal concorrente è stato inoltre ritenuto ingiustificabile e e contrastante coi principi di diligenza professionale ed autoresponsabilità, oltrecchè idoneo a compromettere il fondamentale principio di segretezza delle offerte economiche.

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Valentina Magnano S. Lio ( valentinamagnano@mondolegale.it ).