Regime delle impugnazioni nei procedimenti cautelari, possessori e nunciatori nelle materie di cui all’art. 140 del Testo Unico delle Acque Pubbliche

Published On: 13 Giugno 2023

La Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile, con una recente ordinanza del 19.05.2023, nel condividere le tesi difensive sostenute dagli Avvocati Andrea Scuderi ed Emiliano Luca per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, ha riaffermato il principio secondo cui in tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata; sia perché l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi.

Con la stessa ordinanza, inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito come:

  • ai sensi dell’art. 669 ter cod. proc. civ., la competenza a conoscere delle domande cautelari proposte ex art. 700 cod. proc. civ. nelle materie di cui all’articolo 140 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (“Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici“) spetta al T.R.A.P. competente per territorio (che provvede in tal caso con ordinanza reclamabile davanti al T.S.A.P.);
  • a norma del combinato degli artt. 141, secondo comma, R.D. n. 1775 del 1933 e 669 terdecies cod. proc. civ., il reclamo cautelare avverso le ordinanze emesse a conclusione della fase sommaria dei procedimenti possessori o nunciatori pronunciati in controversie rientranti tra quelle indicate nell’art. 140 r.d. cit., deve essere proposto davanti al Tribunale ordinario in composizione collegiale;
  • ai sensi dell’art. 669 terdecies, secondo comma, cod. proc. civ., competente a conoscere del reclamo proposto avverso provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. emesso nelle materie dell’art. 140 T.U. cit. da giudice del Tribunale ordinario, incompetente “ratione materiae” è il collegio del medesimo Tribunale (del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato, l’incompetenza dello stesso dovendosi in tal caso far valere quale ragione di reclamo);
  • l’appello al T.R.A.P. cui fa riferimento l’art. 141, terzo comma, del T.U. sulle Acque è proponibile contro la decisione resa dal Tribunale ordinario a seguito dello svolgimento del giudizio di merito sull’azione possessoria e sull’azione nunciatoria proposta a tutela del possesso nelle materie di cui all’art. 140 T.U. cit.

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Emiliano Luca ( emilianoluca@mondolegale.it ).

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Regime delle impugnazioni nei procedimenti cautelari, possessori e nunciatori nelle materie di cui all’art. 140 del Testo Unico delle Acque Pubbliche

Published On: 13 Giugno 2023

La Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile, con una recente ordinanza del 19.05.2023, nel condividere le tesi difensive sostenute dagli Avvocati Andrea Scuderi ed Emiliano Luca per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, ha riaffermato il principio secondo cui in tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata; sia perché l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi.

Con la stessa ordinanza, inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito come:

  • ai sensi dell’art. 669 ter cod. proc. civ., la competenza a conoscere delle domande cautelari proposte ex art. 700 cod. proc. civ. nelle materie di cui all’articolo 140 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (“Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici“) spetta al T.R.A.P. competente per territorio (che provvede in tal caso con ordinanza reclamabile davanti al T.S.A.P.);
  • a norma del combinato degli artt. 141, secondo comma, R.D. n. 1775 del 1933 e 669 terdecies cod. proc. civ., il reclamo cautelare avverso le ordinanze emesse a conclusione della fase sommaria dei procedimenti possessori o nunciatori pronunciati in controversie rientranti tra quelle indicate nell’art. 140 r.d. cit., deve essere proposto davanti al Tribunale ordinario in composizione collegiale;
  • ai sensi dell’art. 669 terdecies, secondo comma, cod. proc. civ., competente a conoscere del reclamo proposto avverso provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. emesso nelle materie dell’art. 140 T.U. cit. da giudice del Tribunale ordinario, incompetente “ratione materiae” è il collegio del medesimo Tribunale (del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato, l’incompetenza dello stesso dovendosi in tal caso far valere quale ragione di reclamo);
  • l’appello al T.R.A.P. cui fa riferimento l’art. 141, terzo comma, del T.U. sulle Acque è proponibile contro la decisione resa dal Tribunale ordinario a seguito dello svolgimento del giudizio di merito sull’azione possessoria e sull’azione nunciatoria proposta a tutela del possesso nelle materie di cui all’art. 140 T.U. cit.

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Emiliano Luca ( emilianoluca@mondolegale.it ).