S.C.I.A. in variante e limiti al potere inibitorio dell’amministrazione

Published On: 5 Marzo 2025

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania, con una recente sentenza emessa dalla Terza Sezione interna, pubblicata lo scorso 13.02.2025, ha accolto il ricorso proposto da una società esperta nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali, assistita dagli Avvocati Emiliano Luca e Simona Santoro, per l’annullamento di un provvedimento con cui l’amministrazione comunale aveva dichiarato priva di effetti una S.C.I.A. in variante non essenziale al permesso di costruire.

Nello specifico il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato, affermando due importanti principi:

– non può essere dichiarata inefficace una S.C.I.A. in variante se le modifiche apportate all’originario permesso di costruire non rientrano tra le variazioni essenziali disciplinate dall’art. 32 del DPR n.380/2001 (così come recepito dall’art. 12 della L.R. n.16/2016);

– nel caso di presentazione di una variante non essenziale (ovvero di una variante leggera o di una cosiddetta variante in senso stretto), l’amministrazione, nell’esercizio della propria attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, può verificare la conformità dell’intervento alla Scia solo all’esito dell’ultimazione dei lavori e non nel corso dell’attività edilizia;

–  le variazioni apportate al progetto originario riguardanti i volumi tecnici, sono da considerarsi essenziali solo se relative a volumi tecnici da valutarsi ai fini del calcolo delle cubature, mentre di regola, a norma dell’art. 12, comma 4, L.R. 16/2016 non costituiscono variazioni essenziali quelle che riguardano la dimensione delle scale degli androni e dei corpi tecnici necessari per allocare impianti tecnologici.

*****

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Emiliano Luca (emilianoluca@mondolegale.it) e dell’Avvocato Simona Santoro (simonasantoro@mondolegale.it).

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S.C.I.A. in variante e limiti al potere inibitorio dell’amministrazione

Published On: 5 Marzo 2025

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania, con una recente sentenza emessa dalla Terza Sezione interna, pubblicata lo scorso 13.02.2025, ha accolto il ricorso proposto da una società esperta nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali, assistita dagli Avvocati Emiliano Luca e Simona Santoro, per l’annullamento di un provvedimento con cui l’amministrazione comunale aveva dichiarato priva di effetti una S.C.I.A. in variante non essenziale al permesso di costruire.

Nello specifico il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato, affermando due importanti principi:

– non può essere dichiarata inefficace una S.C.I.A. in variante se le modifiche apportate all’originario permesso di costruire non rientrano tra le variazioni essenziali disciplinate dall’art. 32 del DPR n.380/2001 (così come recepito dall’art. 12 della L.R. n.16/2016);

– nel caso di presentazione di una variante non essenziale (ovvero di una variante leggera o di una cosiddetta variante in senso stretto), l’amministrazione, nell’esercizio della propria attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, può verificare la conformità dell’intervento alla Scia solo all’esito dell’ultimazione dei lavori e non nel corso dell’attività edilizia;

–  le variazioni apportate al progetto originario riguardanti i volumi tecnici, sono da considerarsi essenziali solo se relative a volumi tecnici da valutarsi ai fini del calcolo delle cubature, mentre di regola, a norma dell’art. 12, comma 4, L.R. 16/2016 non costituiscono variazioni essenziali quelle che riguardano la dimensione delle scale degli androni e dei corpi tecnici necessari per allocare impianti tecnologici.

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Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alle e-mail personali dell’Avvocato Emiliano Luca (emilianoluca@mondolegale.it) e dell’Avvocato Simona Santoro (simonasantoro@mondolegale.it).