Sulla portata dei protocolli di legalità e sulla rilevanza (o meno) delle vicende penali occorse al collaboratore esterno indicato in offerta

Published On: 18 Maggio 2022

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la recente decisione del 12.05.2022, accogliendo le tesi difensive esposte in giudizio nell’interesse della controinteressata, aggiudicataria d’un appalto di lavori, dagli Avvocati Andrea Scuderi, Andrea Abbamonte e Gianluigi Pellegrino, ha affermato alcuni importanti principi in tema di protocolli di legalità e sulla rilevanza o meno, anche ai fini degli obblighi dichiaratori di cui all’art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis) del codice dei contratti pubblici, delle condotte a rilevanza penale (rinvio a giudizio e provvedimento cautelare degli arresti) riferibili al professionista, “collaboratore esterno” indicato in offerta.

Per il primo aspetto, il Giudice d’Appello siciliano ha affermato che le clausole contenute nei protocolli di legalità o di integrità possono condurre all’estromissione del concorrente dalla procedura solo laddove configurino delle vere e proprie cause di esclusione riferite alla fase della gara e non anche nel caso in cui dette clausole pongano degli obblighi comportamentali riferiti alla successiva fase dell’esecuzione contrattuale.

Per il secondo aspetto, il CGA ha statuito come la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lettere c) e c bis) del codice dei contratti, avuto riguardo ai c.d. gravi illeciti professionali, possa dirsi integrata solo in presenza di fatti, evidentemente incidenti sulla moralità ed affidabilità dell’operatore economico, e che gli siano noti (anche in ossequio al principio eurounitario di proporzionalità), potendo al riguardo rilevare – anche ai correlati fini dichiaratori – le sole vicende penali che abbiano riguardato i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e non anche il professionista, mero collaboratore esterno che sia stato indicato in offerta (come componente dello staff che parteciperà all’esecuzione della commessa).

Infine, il CGA ha anche affermato come l’eventuale estromissione e sostituzione d’un tale collaboratore esterno possa ritenersi ammissibile, non costituendo ipotesi di modificazione dell’offerta né di modificazione soggettiva del concorrente.

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ).

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Sulla portata dei protocolli di legalità e sulla rilevanza (o meno) delle vicende penali occorse al collaboratore esterno indicato in offerta

Published On: 18 Maggio 2022

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la recente decisione del 12.05.2022, accogliendo le tesi difensive esposte in giudizio nell’interesse della controinteressata, aggiudicataria d’un appalto di lavori, dagli Avvocati Andrea Scuderi, Andrea Abbamonte e Gianluigi Pellegrino, ha affermato alcuni importanti principi in tema di protocolli di legalità e sulla rilevanza o meno, anche ai fini degli obblighi dichiaratori di cui all’art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis) del codice dei contratti pubblici, delle condotte a rilevanza penale (rinvio a giudizio e provvedimento cautelare degli arresti) riferibili al professionista, “collaboratore esterno” indicato in offerta.

Per il primo aspetto, il Giudice d’Appello siciliano ha affermato che le clausole contenute nei protocolli di legalità o di integrità possono condurre all’estromissione del concorrente dalla procedura solo laddove configurino delle vere e proprie cause di esclusione riferite alla fase della gara e non anche nel caso in cui dette clausole pongano degli obblighi comportamentali riferiti alla successiva fase dell’esecuzione contrattuale.

Per il secondo aspetto, il CGA ha statuito come la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lettere c) e c bis) del codice dei contratti, avuto riguardo ai c.d. gravi illeciti professionali, possa dirsi integrata solo in presenza di fatti, evidentemente incidenti sulla moralità ed affidabilità dell’operatore economico, e che gli siano noti (anche in ossequio al principio eurounitario di proporzionalità), potendo al riguardo rilevare – anche ai correlati fini dichiaratori – le sole vicende penali che abbiano riguardato i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e non anche il professionista, mero collaboratore esterno che sia stato indicato in offerta (come componente dello staff che parteciperà all’esecuzione della commessa).

Infine, il CGA ha anche affermato come l’eventuale estromissione e sostituzione d’un tale collaboratore esterno possa ritenersi ammissibile, non costituendo ipotesi di modificazione dell’offerta né di modificazione soggettiva del concorrente.

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ).