Acquisizione sanante: i terreni occupati dall’Amministrazione senza titolo vanno o indennizzati o restituiti
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con una recente sentenza del maggio 2024, ha respinto l’appello proposto da un Comune avverso una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania che ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso proposto – col patrocinio degli Avvocati Francesco Giuseppe Marino e Carlotta Mingrino – da alcuni cittadini i cui terreni sono occupati da oltre cinquant’anni da opere di proprietà comunale (si tratta in particolare di una scuola).
Il Consiglio di Giustizia, in particolare, dopo aver rilevato che la difesa del Comune ha tentato di superare alcune preclusioni processuali “…con la tecnica dei “motivi intrusi”…”, ha ribadito che “… l’occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto…” e che “…l’amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità…”, potendo, in tali casi, il privato “…legittimamente domandare o l’emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino…”.
Anche l’eccezione di usucapione avanzata dal Comune è stata integralmente rigettata dal Giudice d’appello, confermandosi che “…al comune di [OMISSIS] appartengono oggi le opere realizzate sul terreno non espropriato e allo stesso perciò compete la decisione dell’eventuale acquisizione del terreno o della demolizione delle opere stesse con la conseguente restituzione del sito…”.
L’Amministrazione, dunque, dovrà decidere se acquisire il bene (pagando ogni relativa indennità prevista dalla legge) o restituirlo riportandolo alle condizioni iniziali (pagando comunque il risarcimento del danno da occupazione senza titolo).
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Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattare l’Avvocato Francesco Giuseppe Marino alla sua email personale (francescomarino@mondolegale.it).