Diniego tardivo, in luogo di ritiro in autotutela, su titolo edilizio formatosi “per silentium”
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con una recente sentenza del 21.10.2023, sposando le tesi difensive sostenute nell’interesse della parte privata ricorrente in prime cure, dagli Avvocati Andrea Scuderi ed Edoardo Nigra, ha ribadito alcuni importanti princìpi in tema di titoli edilizi formatisi “per silentium” e sui poteri in tal caso legittimamente esercitabili dalla P.A.
Il Supremo Consesso, in particolare, nel respingere integralmente l’appello avversario, ha anzitutto rammentato come, anche nella materia dell’edilizia, a fronte di quanto previsto dall’art. 20 del D.P.R. 380/2001 (recepito in Sicilia dall’art. 1 della legge regionale 16/2016), il dispositivo tecnico denominato “silenzio-assenso” risponde a una valutazione legale tipica, in forza della quale l’inerzia (della P.A.) equivale a un “provvedimento di accoglimento”; ciò, con la conseguenza che gli effetti promananti da tale fattispecie “silenziosa” sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo e, fra l’altro, col corollario che, laddove sussistano le condizioni di formazione del silenzio-assenso, il titolo edilizio può perfezionarsi anche in caso di “domanda non conforme a legge”.
Ancora, il Supremo Consesso ha riaffermato l’ormai pacifica inammissibilità – e illegittimità – del provvedimento di diniego tardivo che dovesse essere pronunciato dalla P.A., dopo e nonostante il decorso dei termini di legge, ribadendo altresì l’insegnamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n.8 del 2017, e per il quale la teorica dell’interesse “in re ipsa” all’annullamento in autotutela del titolo edilizio illegittimo, non può essere condivisa, rischiandosi altrimenti di rendere “vincolato” un potere, quello di autotutela, che è invece, secondo consolidato orientamento pretorio e ormai anche normativo, tipicamente discrezionale.
Col che resta confermato che l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso non può mai legittimamente fondarsi sul mero interesse pubblico al ripristino o alla conservazione della legalità violata.
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