Affidamento diretto di Accordo Quadro
ANAC, con un recente comunicato del Presidente, datato 05.06.2024, ha fornito chiarimenti sulle condizioni per procedere all’affidamento diretto nel caso di accordo quadro ex art. 59 del decreto legislativo 36/2023.
Preliminarmente, è stato osservato come nessuna disposizione del nuovo Codice Appalti sembri vietare l’affidamento diretto degli accordi quadro, sempre che ricorrano le condizioni di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b) (importo massimo stimato per l’intera durata dell’accordo, inferiore a 150.000 euro nel caso di lavori e inferiore a 140.000 euro nel caso di servizi o forniture; inesistenza di un interesse transfrontaliero certo).
Al contempo, si è rammentato come l’accordo quadro sia uno strumento flessibile che, accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, consente di definire le prestazioni ed i soggetti aggiudicatari che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell’importo complessivamente stimato, con conseguenti e significative possibilità di risparmio (di tempi e di costi).
Il corretto utilizzo d’un tale strumento contrattuale, tuttavia, postula uno stretto legame tra quest’ultimo e gli strumenti di pianificazione e programmazione, non potendosi invero impiegare gli accordi quadro per affidare “attività non standardizzabili”, né per “sopperire” all’incapacità programmatica della stazione appaltante.
Di talché, per ANAC, ove la Stazione Appaltante intenda procedere con l’affidamento diretto d’un accordo quadro, sarà tenuta al rispetto – oltreché dei presupposti ex artt. 50 e 59 – anche di ulteriori condizioni e cautele; ciò, “affinché l’utilizzo di siffatto strumento non comporti la possibile elusione delle disposizioni del codice o un’eventuale limitazione o distorsione della concorrenza” (cfr. art. 59, comma 1).
Ad avviso di ANAC, in particolare: a) è fondamentale che le prestazioni siano ab origine compiutamente identificate; b) occorre calcolare con estrema puntualità l’importo massimo complessivo dell’accordo (nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall’art.14, comma 16, del nuovo Codice Appalti, anche quanto ai possibili incrementi dell’importo contrattuale); c) è comunque auspicabile procedere, “ove possibile”, alla previa consultazione di più operatori economici, assicurando il possesso di documentate esperienze pregresse.
Infine, è stata ribadita la compatibilità dell’affidamento diretto d’un accordo quadro col principio di rotazione ex art. 49, nella misura in cui i singoli eventuali contratti applicativi sottoscritti “a valle” siano in effetti riconducibili all’unico affidamento iniziale e rientrino nell’importo massimo stimato inferiore alle soglie di cui all’art.50, comma 1, lett. a) e b).
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