Appalto PNRR e vincoli DNSH

Published On: 28 March 2024

Il principio “Do not significant harm” (DNSH) – introdotto dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 – prevede che è vietato arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.

Tale Regolamento, in particolare, individua tra gli obiettivi ambientali da tutelare: la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici; la prevenzione dell’inquinamento; la protezione della biodiversità; l’uso sostenibile; la protezione delle acque e delle risorse marine; la transizione verso un’economica circolare.

In piena coerenza con il Green Deal Europeo e, più in generale, con le esigenze di tutela dell’ambiente che rappresentano una delle priorità della politica dell’Unione, il principio DNSH trova concreta applicazione nell’ambito delle misure attuative dal “Next Generation UE”, il quale finanzia unicamente le misure che rispettano il principio “non arrecare un danno significativo”.

Si vuole, evidentemente, che gli ingenti investimenti legati al piano di ripresa Europeo siano comunque destinati ad interventi compatibili con le esigenze di tutela ambientale.

Tale vincolo impone alle stazioni appaltanti di assicurare, attraverso una valutazione di conformità degli interventi al principio del DNSH, che ogni azione non danneggi in modo significativo gli obiettivi ambientali.

Sulla scorta di tali princìpi, il TAR Puglia – Bari con la sentenza del 4 marzo 2024 numero 263, ha stabilito la legittimità della clausola del disciplinare che sancisce in capo ai concorrenti l’obbligo di inserire nell’offerta tecnica, a pena di inammissibilità, un documento volto a consentire alla stazione appaltante di verificare la conformità dei beni offerti ai criteri del DNSH, con conseguente legittimità dell’esclusione degli operatori economici che non rispettano i criteri del DNSH.

#Appaltipubblici #PNRR #DNSH #Ambiente

About the Author: Carmelo Anzalone

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Appalto PNRR e vincoli DNSH

Published On: 28 March 2024

Il principio “Do not significant harm” (DNSH) – introdotto dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 – prevede che è vietato arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.

Tale Regolamento, in particolare, individua tra gli obiettivi ambientali da tutelare: la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici; la prevenzione dell’inquinamento; la protezione della biodiversità; l’uso sostenibile; la protezione delle acque e delle risorse marine; la transizione verso un’economica circolare.

In piena coerenza con il Green Deal Europeo e, più in generale, con le esigenze di tutela dell’ambiente che rappresentano una delle priorità della politica dell’Unione, il principio DNSH trova concreta applicazione nell’ambito delle misure attuative dal “Next Generation UE”, il quale finanzia unicamente le misure che rispettano il principio “non arrecare un danno significativo”.

Si vuole, evidentemente, che gli ingenti investimenti legati al piano di ripresa Europeo siano comunque destinati ad interventi compatibili con le esigenze di tutela ambientale.

Tale vincolo impone alle stazioni appaltanti di assicurare, attraverso una valutazione di conformità degli interventi al principio del DNSH, che ogni azione non danneggi in modo significativo gli obiettivi ambientali.

Sulla scorta di tali princìpi, il TAR Puglia – Bari con la sentenza del 4 marzo 2024 numero 263, ha stabilito la legittimità della clausola del disciplinare che sancisce in capo ai concorrenti l’obbligo di inserire nell’offerta tecnica, a pena di inammissibilità, un documento volto a consentire alla stazione appaltante di verificare la conformità dei beni offerti ai criteri del DNSH, con conseguente legittimità dell’esclusione degli operatori economici che non rispettano i criteri del DNSH.

#Appaltipubblici #PNRR #DNSH #Ambiente

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